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Professionisti Forum
Il condominio va sotto tutela

da un contributo di Giuseppe Cuzziello

 

La riforma del condominio avanza. Per trenta milioni di italiani il disegno di legge in discussione alla commissione Giustizia della Camera rappresenterà un cambiamento vero nel quotidiano. Perchè questa volta i tempi della legislatura sembrano giocare a favore e dopo un'approvazione che il relatore Salvatore Torrisi dà per scontata entro maggio, il secondo passaggio in Senato potrebbe avvenire senza traumi. Così dal 2013, l'Istituto avrà una veste radicalmente rinnovata, dopo settant'anni di sostanziale immobilità.

al comitato ristretto si lavora a ritmo serrato da alcune settimane: "Stiamo rafforzando la capacità giuridica dell'amministratore - dice Torrisi - rendendolo più autonomo nelle decisioni. Vogliamo che la sua formazione sia seria e che siano richiesti maggiori requisiti per l'iscrizione al registro. Che tra l'altro non dovrà essere tenuto dalle Camere di Commericio, ma gratuitamente dall'agenzia del Territorio. Nel testo atturale del disegno di legge (AC 4041) non è presvisto alcun requisito, ma solo l'indicazione dei condomini amministrati presso la Camera di commercio. La scelta di una formazione obbligatoria cambierebbe radicalmente lo scenario: dei circa 200 mila amministratori condominiali (la stragrande maggioranza dei quali gestisce solo il condomini in cui abita o poco più) resterebbero solo poche decine di migliaia, quelli che in questi anni hanno superato un corso tenuto dalle associazioni di categoria. Questo vorrebbe dire  la scomparsa definitiva dei dopolavoristi e un bello spazio di mercato per i professionisti, sopratutto quelli più giovani ancora in cerca di stabili. Va detto, però che, come anticipa Torrisi al Sole 24=re, il tema del rafforzamento della professione sarà contenuto in una delega al Governo. "Vogliamo anche prevedere l'obbligo di un sito internet dove ogni condominio abbia uno spazio specifico cui i condomini possano accedere per verificare on line verbali e conti, spiega Torrisi.

Sempre sull'amministratore resta aperta, anzi apertissima, la questione delle garanzie: "Occorrono più garanzie per i condomini - dice Torrisi - quindi bisogna valutare tra le soluzioni possibili la polizza assicurativa, attualmente indicata nel disegno di legge, ma lasciata alla discrezionalità dell'assemblea di condominio, la fidejussione e il fondo di garanzia. Non lascerei però la decisione al condominio". La fidejussione e la polizza sono strumenti di indubbia selezione del mercato: le banche sono certo poco inclini a concederle a chi non ha i conti perfettamente in ordine. Il fondo di garanzia, invece, attualmente non previsto dal Ddl AC4041, si reggerebbe (stando alle proposte più accreditate ) su un contributo versato dagli amministratori. "Ma - dice Alessadro Ponti di Harley & Dikkinson, che in attesa delle norme sta comunque proponendo al mercato, in caso di buchi attribuibili all'amministratore, il fondo interverrà per ripianarli solo se siano state seguite le regole di trasparenza nella contabilità dettate e verificate dal fondo stesso. Il fondo potrà anche agire in surroga per il recupero del credito del condominio, dopo che questo sarà stato risarcito. Sono due filosofie diverse, ma la cosa più importante è che sembra, elle intenzioni del comitato ristretto che una delle soluzioni sarà comunque obbligatoria e non più solo su richiesta del condominio.

Ultima questione, quella della personalità giuridica del condominio: "La escluderei - dice Torrisi - ma stiamo lavorando sulla capacità giuridica". Questa potrebbe essere la chiave per un accordo sul Ddl AC 3682 presentato da Lino Duilio che partecipa ai lavori del comitato ristretto, e che insiste sulla personalità. Del resto le stesse associazioni di amministratori, codomini e proprietari che premevano in questo senso (Agiai, Alac, Appc, Asppi, Assocond, Confedilizia, Gesticond e Unioncasa) hanno di recente dichiarato che sarebbe accettabile, in questa fase, anche la capacità la quale comporta un'autonomia patrimoniale attestata e il riconoscimento al condominio della possibilità, per specifiche materie legilativamente stabilite, di essere titolare di diritti e obblighi.

Fonte: Il Sole240re

 
Novità Normative Detrazione del 36% sulle Ristrutturazioni Edilizie

Numerose novità normative hanno interessato negli ultimi mesi la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie. La più importante dell’ultimo anno è stata l’abolizione - dal 14 maggio 2011 - dell’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Decreto Sviluppo (Legge 106/2011).
In luogo dell’invio della comunicazione a Pescara, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 .
Il Modello 730 e il Modello Unico contengono un’apposita sezione in cui indicare i dati catastali dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Nel Modello 730, lo spazio per questi dati è il quadro E - sezione III-B. Occorre innanzitutto riportare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione.
Va poi barrata la casella “C.O. Pescara/Condominio” nei seguenti casi:
- interventi iniziati nel 2011 prima dell’eliminazione dell’obbligo della comunicazione a Pescara. Il contribuente, barrando questa casella, dichiara di aver già inviato la comunicazione di inizio lavori e, pertanto, non deve compilare le successive colonne, relative ai dati catastali dell’immobile;
- interventi effettuati su parti comuni condominiali dopo l’eliminazione dell’obbligo della comunicazione a Pescara. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio.
Seguono il codice catastale del Comune, l’indicazione catasto terreni o catasto urbano, se si tratta di immobile intero o di porzione, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, il numero di foglio, di particella e di subalterno.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Manovra bis (Legge 148/2011).
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Infine, la Manovra SalvaItalia (Legge 214/2011), oltre ad aver reso permanente dal 1° gennaio 2012 la detrazione del 36%, l’ha estesa agli interventi di ricostruzione dopo calamità naturali, cioè agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell’articolo 3 del Dpr 380/2001, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per illustrare le ultime novità relative al bonus fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata a febbraio 2012 della Guida alla detrazione del 36%.

 
Circolare vigili del fuoco

Circolare Vigili del Fuoco 7 febbraio 2012

Guida dei vigili del fuoco su fotovoltaico e prevenzione incendi

Un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti del settore elettrico della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, Area Prevenzione Incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha redatto l'aggiornamento della Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi approvata recentemente dal C.C.T.S - Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi. La Guida recepisce i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, il Regolamento sulla semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici. La Guida sostituisce quella emanata con nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010.

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La sicurezza vincola l'appaltatore

D.Lgs. 81/08

 

da un contributo di Giuseppe Cuzziello.

Con una recente sentenza, la Cassazione Penale, ha ampliato i confini  della responsabilità aziendale in materia di sicurezza sul lavoro.  La sentenza n.5420 del febbraio 2012, prende spunto da una ennesima morte sul posto di lavoro. In particolare viene messa in risalto la responsabilità del legale rappresentante di una s.p.a. per il decesso di un lavoratore che era intervenuto, insieme ad altri operatori, presso il reparto "stampaggio", per liberare una tramoggia, dai residui di lavorazione e quindi rimettere in funzione l'impianto di lavorazione trancia sviluppi, sotto la direzione di un socio che decideva di far tagliere parzialmente le pareti della tramoggia per consentire l'allargamento delle pareti ed il deflusso dei lamierati sul nastro trasportatore. Purtroppo, l'operatore veniva travolto dal carrello di protezione del carrello di protezione del nastro trasportatore che a causa della caduta degli sfridi sul predetto nastro, determinata dal cedimento delle pareti della tramoggia, si sganciava schiacciandolo contro la parete.

In primo grado il Tribunale di Melfi dichiarava il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato.

Contro questa decisione del Gup del Tribunale di Melfi, le parti civili presentavano ricorso in cassazione che veniva accolto, annullando la sentenza impugnata con conseguente rinvio al Tribunale d'origine.

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