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Giovedì 20 Gennaio 2011 17:38

Nell'ambito della complessa e articolata riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro varata con il Dlgs 9.4.2008 n.81, uno dei profili più innovativi è sicuramente rappresentato dall'obbligo per il datore di lavoro di valutare anche i rischi da stress lavoro-correlato. Sulla portata di questo specifico adempimento e sul contenuto della nozione di stress lavoro correlato, esistono pareri non sempre concordi. L'effetto è l'esistenza di una disciplina ancora troppo giovane che regge essenzialmente sui contenuti dell'Accordo europeo 8.10.2004, richiamato nel comma 1 dell'art.28 del predetto decreto, all'interno del quale si afferma che lo stress è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti: al tempo stesso sono individuati alcuni indici sintomatici dell'esistenza di problemi di stress all'interno del contesto aziendale come l'alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, i conflitti interpersonali o le lamentele frequenti da parte dei lavoratori. Proprio la quasi genericità dei contenuti dell'obbligo e l'acceso contrasto esistente sul fronte scientifico giù avevano indotto il legislatore a rinviare al 16.5.2009 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di obbligo di valutazione dei rischi da stress lavoro correlato (art.32 Dl 30.12.2008, n. 207). Successivamente dopo un breve e incerto periodo di entrata a regime con l'emanazione del Dlgs 3.8.2009 n.106 è stato aggiunto all'art.28 il nuovo comma 1 bis che ha ulteriormente precisato che la valutazione dello stress lavoro correlato deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva per la salute e sicurezza (art.6, comma 8, lettera m quater, Dlgs n.82/2008) e comunque in mancanza dall'1.8.2010. Con la conversione del Dl 31.5.2010 n. 78, per opera della legge 30.7.2010 n. 122, questo termine è stato ulteriormente differito al 31.12.2010 e nel frattempo la Commissione consultiva per la salute e sicurezza il 17.11.2010 ha emanato le tanto attese indicazioni metodologiche sulla valutazione previste dal comma 1.bis del predetto Dlgs. n.81, publicate dal Ministero del lavoro con lettera circolare  18.11.2010, prot. n.15/SEGR/023692.