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Sabato 22 Gennaio 2011 06:51

L'art.2, comma 1 del Dlgs 81/2008 afferma che per datore di lavoro s'intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell'organzizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Pertanto ora la definizione di datore di lavoro è ancorata alla responsabilità dell'organzizzazione di lavoro e non più all'impresa. Questa definizione legale dai contenuti particolarmente ampi non è altro che la ricezione del principio giurisprudenziale in base al quale la responsabilità penale grava sull'effettivo gestore, come ribadito anche dall'art.299 Dlgs n.81/2008. Il datore di  lavoro è il soggetto obbligato a titolo principale e s'identifica nella persona fisica che è effettivamente titolare dei poteri giuridici di adottare le misure di prevenzione e protezione anche per quanto riguarda lo stress di lavoro correlato. Pertanto ai fini dell'imputazione della qualifica non occorre tanto aver riguardo al profilo formale ma a quello sostanziale. In materia di stress lavoro correlato sul datore di lavoro gravano diversi obblighi tra i quali quello indelegabile della valutazione dei rischi e della redazione del documento di valutazione in cui anche questa particolare categoria deve essere analizzata e che richiedono la collaborazione di tutte le figure della prevenzione anziendali: il dirigente, il preposto, il lavoratore, il responsabile del servizio di prevenzione, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.