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Mercoledì 09 Marzo 2011 21:39 |
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Cosa cambierà con la conciliazione, e quanto sarà efficace?
Se l'accordo tra le parti verrà raggiunto, questo dovrà essere omologato dal tribunale che vigilerà sulla regolarità e sul rispetto ai principi di ordine pubblico. Il verbale diventerà un titolo esecutivo a tutti gli effetti.
Quanto durerà la mediazione?
Al massimo 120 giorni, trascorsi i quali, il processo inizierà o proseguirà.
Importante: Le parti che si ricorreranno alla mediazione saranno tutelate dal punto di vista della privacy e tutte le informazioni non potranno essere utilizzate in sede processuale, senza il consenso delle parti.
Chi saranno i soggetti coinvolti a questa nuova forma istituzionale?
Ci si potrà iscrivere con una semplice domanda, ma il Ministero della Giustizia controllerà la sussitenza di requisiti minimi, che consentiranno il materiale svolgimento dell'attività.
Tuttavia è prevista la facoltà di istituire, previa autorizzazione, organismi di mediazione anche presso i consigli degli altri ordini professionali.
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Domenica 09 Gennaio 2011 13:13 |
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La delega è stata oggetto di uno schema di decreto legislativo, il quale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009. Il testo dello schema è stato successivamente posto all'esame dele competente Commissioni parlamentari, le quali hanno espresso il loro parere il 20 e il 27 gennaio 2010.
La diffusione dello schema del decreto delegato ha immediatamente alimentato un ampio dibattito che ha coinvolto la dottrina, ma anche gli operatori, grazie a tale approfondita discussione sono state apportate al testo dello schema alcune modifiche importanti, anche se non decisive.
Il testo, così emendato e corretto, è stato nuovamente approvato dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2010, la delega conferita dal Parlamento è stata così esercitata mediante l'adozione del Dlgs 4 marzo 2010 n. 28, recante "Attuazione all'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.60. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010 n.153. |
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Sabato 08 Gennaio 2011 20:43 |
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1) L’istituzione del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione
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I parte – Enti Pubblici
Sezione A: elenco dei mediatori
Sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale
Sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo
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II parte – Enti privati
Sezione A: elenco dei mediatori
Sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale
Sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo
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2) I criteri e le modalità di iscrizione nel registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi del registro.
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Requisiti relativi alla professionalità ed efficienza degli organismi (art.4 comma 2)
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| Requisiti relativi alla quantificazione e all'onorabilità dei mediatori (art.4, comma 3) |
| Procedimento di iscrizione (art. 5) |
| Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore (art.6) |
| Contenuti del regolamento di procedura (art. 7) |
| Obblighi derivanti agli organismi di mediazione dall'iscrizione al registro (articoli 8 e 9) |
| Sospensione e cancellazione dal registro (art.10) |
| Monitoraggio dell'attività svolta dagli organismi iscritti nel registro (art.11) |
| Servizio di mediazione e prestazione del mediatore (articoli 12 e 15) |
3) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi abilitati a svolgere la mediazione costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonchè i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati
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| Spese fisse di avvio del procedimento |
Spese di mediazione variabili in base a criteri stabiliti dal Dm 180-2010 |
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- spese di mediazione dovute agli organismi non costituiti da enti di diritto pubblico interno, stabiliti liberamente dai medesmi
- spese di mediazione dovute agli organismi costituiti dagli enti di diritto pubblico interno, fissati nel loro importo nella tabella allegata al DM
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| 4) L'istituzione dell'elenco degli enti di formazione |
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L'elenco è articolato come segue
(art.17)
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I parte – Enti pubblici
Sezione A: elenco dei formatori
Sezione B: elenco dei responsabili scientifici
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II parte Enti privati
Sezione A: elenco dei formatori
Sezione B: elenco dei responsabili scientifici
Sezione C: elenco di soci, associati, amministratori e rappresentanti degli enti
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| 5) I criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco degli enti di formazione, nonchè la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dall'elenco |
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| Requisiti relativi alla idoneità degli organismo (art.18 comma 2 |
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| Requisiti relativi alla quantificazione e all'onorabilità dei formatori (art.18 comma 3 |
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| Procedimento d'iscrizione articoli 19 e 5 |
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| Requisiti per l'esercizio di funzioni di formatore (articoli 19 e 6) |
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| Obblighi derivanti agli organismi di formazione dall'iscrizione nell'elenco |
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| Sospensione e cancellazione dall'elenco |
6) Il regime transitorio degli organismi e degli enti di formazione
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Giovedì 06 Gennaio 2011 09:08 |

La nuova disciplina della mediazione civile e commerciale in Italia ha una storia piuttosto risalente che trova i suoi antecedenti in due provvedimenti, uno di diritto interno e l'altro di diritto comunitario.
Ci si riferisce quanto al primo, alla disciplina della concilaizione in materia societaria, contenuta negli articoli 38 e seguenti del Dlgs 5/2003, noncheè nei decreti di attuazione del 2004, e quanto al secondo, alla direttiva del 21 maggio 2008 n.52/Ce realtiva a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Non è un caso, infatti, che le norme sulla conciliazione societaria, siano state inserite tra i principi della delega che il Parlamento ha conferito al Governo per l'emanazione delle norme in tema di mediazione.
Al di lù di tale riferimento testuale giova rilevare che l'attuale disciplina costiuisce il primo esempio di normativa sulla mediazione in generale, applicabile a tutte le controversie di natura civile e commerciale, al cui interno possono essere individuati i principi tracciati dal Legislatore europeo, allo stesso tempo, l'impianto operativo disegnato dal Legislatore delegato riprende in larga parte quello che già era stato costruito in occasione della riforma delle società, al cui interno le norme sulla conciliazione hanno rappresentato un salto di qualità delle disposizioni legislative nell'ordianmento giuridico italiano, rispetto al quale giù altre norme speciali avevano fatto implicito o esplicito richiamo.
L'iter normativo che ha portato all'emanazione del Dlgs 28/2010 risale alla legge 18 giugno 2009 n.69 recante "disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonche in materia di processo civile", all'interno di questo contesto infatti il legislatore ha inserito alcune importanti norme che hanno modificato il Codice di procedura civile e allo stesso tempo alcune importanti delghe destinate a incediere usl processo civile in Italia, tra queste la delega in materia di mediazione.
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