- Per i vizi su acquisti di beni il termine temporale per la contestazione è di otto giorni dalla scoperta. La prescrizione del diritto interviene dopo un anno dall’acquisto (art.1490 Cod. Civ.). Tale termine riguarda gli acquisti in generale (anche tra privati). Quando l’acquirente è un consumatore e il venditore un negozio - o comunque una ditta - i termini cambiano (cfr. più avanti).
- Il diritto di recesso su acquisti e contratti avvenuti o conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza decade dopo dieci giorni.
- Diritto di recesso da una polizza vita: trenta giorni dalla firma.
- La contestabilità degli estratti conto bancari puuò essere esercitata entro sessanta giorni dal ricevimento (art.119 d.lgs.385/93). Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni il termine è di sei mesi dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal codice civile art. 1832). Per errori sostanziali (per esempio spese non dovute per contratto od in generale addebiti indebiti, errata applicazione degli interessi, etc.), il termine può arrivare anche a dieci anni (cfr. sentenze Cassazione civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola vale anche per la Banca riguardo agli accreditamenti indebiti, quindi il termine cautelativo di conservazione degli estratti conto è di 10 anni.
- Vizi su beni acquistati da consumatori. Per contestare: due mesi dalla scoperta. Prescrizione del diritto: ventisei mesi dall’acquisto.
- Fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione) sei mesi. E’ il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l’albergatore può richiedere il pagamento del vitto e dell’alloggio.
- Assegni (azioni di regresso) sei mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933). Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell’assegno al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata fatta contro di lui.
- Rate di premi di assicurazioni un anno (art.2952 c.c.). Decorre dalla scadenza delle rate ed è il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta è servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.
- Diritti derivanti da contratti di assicurazione un anno (art.2952 c.c.). Il termine, comunemente, vale come prescrizione nella richiesta danni e decorre dall’evento. Per le assicurazioni della responsabilità civile il termine parte dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato. Nel caso di danni relativi alla circolazione di veicoli il termine è di due anni.
- Diritto alla provvigione dei mediatori: un anno (art.2950 c.c) dall’evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso.
- Rette scolastiche, lezioni (a ore, giorni o mesi) impartite da insegnanti: un anno (art.2955 c.c.). Per le lezioni impartite per tempi più lunghi di un mese il termine è di tre anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione.
- Iscrizioni a scuole e palestre private: un anno.
- Compensi degli ufficiali giudiziari: un anno.
- Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea): un anno a decorrere dall’arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui è avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa. Il termine è di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.
- Vizi e difformità di lavori in genere e contratti d’opera (manutenzioni, interventi di artigiani, riparazioni varie, etc.): contestazione otto giorni. Prescrizione del diritto: un anno. Riguarda vizi di esecuzione o di conformità (rispetto ad un preventivo o comunque ad un accordo) di tutti i tipi di lavori od opere, dalla ristrutturazione edile alla riparazione di un’auto all’intervento di un idraulico.
- Contestazione danno da viaggio organizzato (pacchetto viaggio): presentazione reclamo: dieci giorni dal rientro. Prescrizione in caso di danni alla persona: tre anni dal rientro. Prescrizione in caso di danni alla persona dovuti al trasporto: un anno dal rientro (diciotto mesi se il trasporto parte o arriva fuori Europa). Prescrizione in caso di altri danni: un anno dal rientro.
- Conservazione scontrini d’acquisto: minimo due anni. Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci vendute, (art.2955 c.c.). Il termine più indicativo, però, è quello di scadenza delle garanzie sui beni. Per quanto riguarda quelle dei produttori va visto il contratto (si può spaziare da un anno fino a cinque od oltre), mentre la garanzia di legge scade in ventisei mesi.
- Contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli: due anni dall’evento (art.2947 c.c.). Se vi è un reato per il quale la legge prevede una prescrizione più lunga, si applica quella.
- Contestazione danni e vizi su contratti di appalto: denuncia entro sessanta dalla scoperta. Prescrizione: due anni (art.1667 c.c.). La prescrizione decorre dalla consegna dell’opera.
- Contestazione danno da prodotti difettosi: tre anni dalla scoperta. Il diritto al risarcimento - da far valere nei confronti del produttore - si prescrive in dieci anni da quando il bene è stato messo in circolazione. Attenzione, quando si rilevano atti illeciti (vizio conosciuto o conoscibile dal produttore al momento della messa in commercio) il termine di prescrizione è di cinque anni.
- Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.): tre anni. Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati può decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall’accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.
- Restituzione documenti da parte di avvocati, cancellieri, procuratori, etc: tre anni. E’ il termine entro il quale è possibile chiedere la restituzione di incartamenti relativi a liti. Decorre quando queste liti sono decise o comunque terminate. Per gli ufficiali giudiziari il termine è di due anni.
- Cambiali (tratte e pagherò): tre anni a decorrere dalla scadenza. E’ il termine in cui si prescrive il diritto all’azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell’accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine è di un anno dal protesto o dalla scadenza.
- Bollo auto, pagamenti e rimborsi: tre anni dalla scadenza E’ in pratica di quattro anni, perché cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento. Il termine vale anche se l’auto è stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benché vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l’esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (cfr. sent. Corte Cost. n. 311/2003). Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
- Acquisti in genere: almeno cinque anni. Un’azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni.
- Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono), nonché tutto ciò che dev’essere pagato in riferimento all’anno o alla frazione di anno: cinque anni a partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine è di dieci anni.
- Affitti, pigioni e ogni altro onere legato alla locazione: cinque anni. Attenzione, ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore - di due anni - per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.
- Spese condominiali: cinque anni.
- Contravvenzioni stradali: cinque anni. A decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.
- Contestazione del danno derivante da fatto illecito, doloso o colposo: cinque anni.
- Rate di mutuo o finanziamento e - in generale - pagamenti rateali: cinque anni. Il termine valido ai fini fiscali è di cinque anni dalla scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, però, è bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per dieci anni dalla sua scadenza.
- Interessi su obbligazioni pecuniarie: cinque anni.
- Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (Irpef, Iva, etc.): cinque anni dall’anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).
- Contributi INPS: cinque anni. Termine fissato dalla legge 335/1995.
- TRIBUTI LOCALI (Ici, Tarsu, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni): decadenza massima per gli avvisi: cinque anni. Termine di prescrizione: dieci anni. Cinque anni è l’attuale termine - massimo di decadenza - che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell’anno di riferimento. Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento consigliato è comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non è chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cass. Civ. n. 18432/2005 e n. 18110/2004).
- Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori: dieci anni dal compimento della prestazione. Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E’ il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).
- Canone RAI: dieci anni dalla scadenza. Il canone Rai, così come la quasi generalità dei tributi, si prescrive con il decorso di dieci anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone.
- Vizi e difetti su immobili. Denuncia: entro un anno dalla scoperta. Prescrizione: dieci anni dal compimento della costruzione, art.1669 c.c. E’ il termine entro cui si possono contestare - al costruttore - vizi del suolo e difetti di costruzione. Attenzione, il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia, quindi entro lo stesso termine va rinnovato il diritto o avviato un procedimento giudiziario.
N.B. Si consiglia, a titolo cautelativo, di conservare i documenti per uno o due anni in più rispetto a quanto indicato. Ciò perché spesso intervengono leggi (o condoni, sanatorie e sentenze) che allungano i termini di prescrizione (cfr. Cass. n. 7662/1999 che ha stabilito che le cartelle esattoriali relative a contravvenzioni, bollo auto e tributi vari possono arrivare fino al quarto mese successivo al termine di prescrizione). |