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Adeguamento ascensore decreto Scajola

 

Gazzetta Ufficiale n.189 del 17 agosto 2009 come "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE". Non mi trovo d'accordo sulla decorrenza del 1° settembre 2009, perchè se è stato pubblicato il 17 Agosto, i 30 giorni portano a 16 settembre 2009, che in pratica coincide con la data a partire dalla quale avranno inizio le fasi di adeguamento. Il proprietario dell'ascensore, nel caso del condominio, l'amministratore, dovrà concordare con l'Organismo Notificatore la data della verifica straordinaria prevista all'articolo 1 del D.M.
Comunque, i punti cardine riguardano:
- l'analisi dei rischi per valutare l'adeguamento alla UNI EN 81- 80 deve essere effettuata dall'Organismo notificatore (NEL VOSTRO CASO) entro 5 anni se l'ascensore è stato installato prima del 24 giugno 1999;
- in occasione della prima verifica biennale periodica è responsabilità del Condominio concordare con l’Organismo Notificatore la data dell’analisi dei rischi secondo la scadenza suindicata;
- in caso di mancato adeguamento può essere disposto il fermo dell'ascensore e viene informato il comune di appartenenza per gli adempimenti consequenziali.
Questo in sintesi cosa prevede il decreto.
Riguardo i costi, si calcola circa 15.000 euro ad ascensore, e proprio su questo punto la Confedilizia ha attaccato questo decreto, riservandosi di impugnarlo, in assenza di modifiche, avanti alla giustizia amministrativa, come del resto fatto precedentemente sempre contro un decreto di Scajola in tema di ascensori, perchè gli adempimenti contenuti in questo decreto sono eccessivamente onerosi e tra l'altro neanche previsti da una norma cogente dell'Unione Europea.