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Versamento su ritenute alla fonte da reddito di lavoro autonomo

L'adempimento

I sostituti d'imposta che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche sotto forma di partecipazione agli utili devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

Se il percipiente non è fiscalmente residente in Italia, la ritenuta è effettuata, a titolo d'imposta, con l'aliquota del 30%.

Le ritenute effettuate devono, poi, essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, utilizzando il modello F24.

 

Chi sono i sostituti d'imposta obbligati

I soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sono:

- le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;

- i Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E);

- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti nei cui confronti si verifica il presupposto di imposta, residenti nel territorio dello Stato;

- le società e gli enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;

- le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice;

- le società di fatto e le società di armamento;

- le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;

- le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non in via esclusiva, attività di natura commerciale;

- le imprese agricole;

- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

- il condominio.

- il curatore fallimentare e il commissario liquidatore;

- i trust.

 

Su quali redditi si applica la ritenuta

In linea generale, la ritenuta si applica sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti.

Più in dettaglio, la ritenuta si applica sui compensi corrisposti:

- per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, ed anche sotto forma di partecipazione agli utili;

- per prestazioni rese a terzi o nell'interesse di terzi;

- per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

- sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

- sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

- sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d'autore da parte dello stesso autore;

- sui diritti per opere d'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.

Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a Euro 25,82, corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Tale esclusione vale solo se non si tratta di pagamento di singoli acconti, anche se di importo inferiore a 25,82 euro, che si riferiscono a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite.

Altresì, non deve essere operata la ritenuta sui redditi corrisposti per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese mentre sono soggetti a ritenuta i compensi percepiti dall'amministratore di condominio; in tal caso la ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta.

 

La base imponibile soggetta a ritenuta

Ai fini della determinazione della base imponibile dei compensi soggetti a ritenuta, valgono le seguenti considerazioni:

- sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, mentre non sono esclusi quelli a carico del lavoratore autonomo;

- è escluso l'eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell'ordine professionale;

- è soggetto a ritenuta, il contributo INPS addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.

- sono escluse da ritenuta le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate in nome e per conto del cliente (ad esempio pagamento di tasse, di diritti di cancelleria e di visura, acquisto di materiale, ecc.), a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.

Sono soggetti a ritenuta i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto ed alloggio e tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, anche se le fatture risultino intestate oltre che al professionista anche al committente nell'interesse del quale sono state sostenute tali spese.

Riguardo ai redditi derivanti dalla cessione di diritti d'autore e ai diritti per opere d'ingegno, il reddito imponibile è dato dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese sostenute (importo elevato al 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni).

 

Le aliquote applicabili

Nel caso in cui i compensi sono corrisposti a soggetti residenti, la ritenuta, effettuata a titolo d'acconto, è pari al 20%

Se i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni svolte sul territorio dello Stato, si applica una ritenuta a titolo di imposta in misura del 30% dell'ammontare corrisposto, anche nel caso in cui la prestazione sia stata effettuata nell'esercizio di impresa.

La medesima aliquota del 30% a titolo d'imposta si applica sui compensi e le somme corrisposti a non residenti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili, di cui all'art. 23, comma 2, lett. c), TUIR.

Se i predetti compensi per prestazioni di lavoro autonomo ed assimilati sono corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti si applica la ritenuta a titolo di acconto in misura del 20%.

 

I termini e le modalità per effettuare il versamento delle ritenute

I sostituti d'imposta devono versare le ritenute entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento.

Se il predetto termine cade di sabato o di giorno festivo il versamento può essere posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo 1040.

A tale proposito, si ricorda che il versamento è fatto esclusivamente con modalità telematiche per i soggetti titolari di partita Iva.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.

Tavola di riepilogo - Ritenute sul reddito di lavoro autonomo e assimilato

 

Certificazione delle ritenute

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, devono rilasciare un'apposita certificazione unica anche ai fini contributivi attestante:

- l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti;

- l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;

- eventuali altri dati.

La certificazione delle ritenute, sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, deve essere consegnata all'interessato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

 

Le sanzioni in materia di sostituzione d'imposta

Le violazioni alle norme in materia di sostituzione d'imposta possono determinare l'applicazione di sanzioni sia di natura amministrativa che penale.

Le sanzioni amministrative si applicano alle seguenti fattispecie:

Omesso o ritardato versamento delle ritenute effettuate: sanzione del 30% dell'importo non versato o versato in ritardo;

Omessa effettuazione delle ritenute: sanzione del 20% delle ritenute non effettuate.

Le sanzioni penali sono previste nel caso di omesso versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Per tale violazione è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Tabella - Sanzioni per le violazioni in materia di ritenute

Tipo di sanzione

Violazione

Sanzione

Amministrativa

Omesso o ritardato versamento delle ritenute effettuate

30% dell'importo non versato

Amministrativa

Omessa effettuazione delle ritenute

20% delle ritenute non effettuate

Penale

Omesso versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta

Reclusione da sei mesi a due anni