| Versamento ritenute alla fonte su reddito da lavoro dipendente ed assimilati |
|
Ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i datori di lavoro che corrispondono somme e valori di cui all'articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Le ritenute devono, poi, essere versate con cadenza periodica entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento, mediante il modello F24.
Chi sono i sostituti d'imposta obbligati Rientrano tra i sostituti d'imposta obbligati ad effettuare, in qualità di datori di lavoro, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti i seguenti soggetti: - le società di capitali residenti nel territorio dello Stato; - i Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E); - gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti nei cui confronti si verifica il presupposto di imposta, residenti nel territorio dello Stato; - le società e gli enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; - le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice; - le società di fatto e le società di armamento; - le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; - le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non in via esclusiva, attività di natura commerciale; - le imprese agricole; - le persone fisiche che esercitano arti e professioni; - il condominio; - il curatore fallimentare e il commissario liquidatore; - i trust.
Su quali redditi si applica la ritenuta La ritenuta si applica, a titolo d'acconto, sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986. L'adempimento va eseguito anche se le somme e i valori in questione sono erogati a favore di soggetti che non sono propri dipendenti. Costituiscono redditi di lavoro dipendente, soggetti a ritenuta, non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente, ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro. La ritenuta deve essere applicata con modalità differenti in ragione delle diverse specie di somme e valori corrisposti. In particolare, la ritenuta è determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 51 del TUIR, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 (per carichi di famiglia) e 13 (per lavoro) del citato TUIR, rapportate al periodo stesso. Le predette detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione deve essere effettuata ogni anno; b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme; e) sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui all' articolo 17, comma 1, lettera a-bis), del citato TUIR; e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 51, del TUIR, non compresi nel TFR, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
La ritenuta si applica sull'ammontare complessivo di tutte le somme e valori percepiti dal sostituito nel periodo di paga (mese, quindicina, settimana, giornata) in relazione al rapporto di lavoro. Per la determinazione del periodo di paga, si fa riferimento al sistema periodico di pagamento delle retribuzioni, secondo le norme legislative, regolamentari e contrattuali, generalmente costituito dal mese, dalla quindicina, dalla settimana o dalla giornata. Nell'effettuazione delle ritenute il sostituto può, d'accordo con il sostituito, applicare una aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. Nel caso di più mensilità aggiuntive corrisposte nel medesimo periodo di paga occorre effettuarne il cumulo ai fini della determinazione unitaria della tassazione e, quindi, della determinazione delle ritenute da operare.
I sostituti d'imposta devono versare le ritenute con cadenza periodica il 16 del mese successivo a quello del pagamento. Se il pagamento delle ritenute alla fonte il cui termine cade di sabato o di giorno festivo considerato tempestivo, se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche.
I sostituti d'imposta sono obbligati ad effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente. In altre parole, con cadenza annuale occorre effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sulle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti nel corso dell'anno, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 917/1986. Si considerano inoltre percepiti nel periodo d'imposta cui si riferiscono anche le somme ed i valori incassati entro il 12 gennaio dell'anno successivo, purché tali importi vengano regolarmente assoggettati a ritenuta (da versare entro il 16 gennaio) e vengano inseriti nel conguaglio di fine anno. Pertanto, in sede di conguaglio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto deve procedere al ricalcolo definitivo delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione e per oneri di famiglia spettanti. Inoltre, il sostituto d'imposta, sempre entro il 28 febbraio, è obbligato al rilascio della certificazione CUD.
Le sanzioni in materia di sostituzione d'imposta Nel caso di omesso o ritardato versamento delle ritenute effettuate si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato. Invece, nel caso di omessa effettuazione delle ritenute la sanzione amministrativa è pari al 20% delle ritenute non effettuate. Infine, nel caso di omesso versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta è prevista la sanzione penale della reclusione da sei mesi a due anni. |