| Tremonti |
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E' prevista la concessione di un'agevolazione consistente nell'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa, nel limite complessivo di 70 milioni di euro, del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 o 15 o 32.99.20, in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni, della tabella ATECO 2007 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 (articolo 4, commi da 2 a 4, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40).
L'agevolazione riguarda i "titolari di reddito d'impresa". In particolare, l'agevolazione si rivolge alle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO 2007, che, di fatto, comprendono il settore tessile e dell'abbigliamento, così definite:
Inoltre, in sede di conversione del D.L. n. 40/2010, oltre all'aggiunta della divisione 15, l'agevolazione è stata estesa anche ai soggetti che svolgono l'attività di fabbricazione di bottoni, di cui al codice ATECO 32.99.20. Sotto il profilo territoriale l'agevolazione si applica alle medesime condizioni ai soggetti residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Posto che la norma non subordina l'accesso alla misura in esame all'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili da parte dei soggetti interessati, l'agevolazione compete ai soggetti prima indicati anche se, per regime naturale o per opzione, determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari o applicano regimi d'imposta sostitutivi, o adottano regimi contabili semplificati. Non è posta alcuna condizione riguardante la data di inizio dell'attività d'impresa. Possono quindi fruire dell'agevolazione anche i soggetti in precedenza indicati che si costituiscono o iniziano l'attività a partire dal 1° gennaio 2010. Va infine fatto notare che, sempre a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. n. 40, l'agevolazione è fruibile nei limiti dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 131 del 9 giungo 2009) e della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C83/01 della commissione del 7 aprile 2009, relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.
La norma prevede che la detassazione si applichi agli investimenti in "attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari". Poiché, l'agevolazione, riguardo all'oggetto, è molto simile al credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo, di cui ai commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per individuare l'ambito oggettivo dell'agevolazione è possibile rifarsi al decreto attuativo di quest'ultima agevolazione (D.M. 28 marzo 2008, n. 76). A tal fine, pertanto, tornano applicabili, in linea di principio, le indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico con circolare 16 aprile 2009, n. 46586 che si è occupata di tale agevolazione. Sono, dunque, classificabili nella "ricerca industriale" le attività di:
Sono, invece, classificabili nello "sviluppo precompetitivo" (o sviluppo sperimentale) le attività di:
Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Nel contesto delle suddette attività di ricerca e sviluppo, per la concreta individuazione delle attività da considerare ammissibili nell'ambito dello specifico settore del tessile e della moda, ci si deve rifare a quanto riportato nella predetta circolare n. 46586 laddove è stato evidenziato che "il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni nel settore tessile e moda... si suddivide, in linea di massima, nelle seguenti cinque fasi: a) ricerca ed ideazione estetica; b) realizzazione dei prototipi; c) preparazione del campionario o delle collezioni; d) promozione del campionario; e) gestione del magazzino campioni". Mentre le attività di c) d) ed e) sono attività che non necessariamente sono collegate ad un processo di realizzazione di un prodotto nuovo, modificato o sensibilmente migliorato, le attività di cui alle lettere a) e b) sono dirette esclusivamente a tal fine. In particolare, le attività astrattamente riconducibili alla nozione di ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale sono, nel settore del tessile e della moda, quelle che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione, e sono collegate alla fase ideativa dello stesso e della realizzazione dei prototipi. Sono quindi agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi. Come ricordato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 22/E, quindi, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in esame, le attività di cui alle lett. a) e b) sono sempre agevolabili, mentre le attività di cui alle lett. c), d) ed e) sono agevolabili solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato. La norma in esame non consente, invece, di agevolare le attività rientranti nell'ambito della "ricerca fondamentale", anche perché lo svolgimento di tali attività, sostanziandosi in "lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette", non si caratterizza per la finalizzazione alla realizzazione dei campionari. Non sono ammissibili, altresì, le attività rientranti nella
Seguendo quanto previsto nel decreto interministeriale n. 76 del 2008 sono ammissibili i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti: a) il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo; b) gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo; c) i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo; d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; e) i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo; f) le spese generali; g) i costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo. Con riferimento ai costi di cui alla lett. a), viene preso in considerazione il costo aziendale del personale dipendente, compreso quello assunto con contratto "a progetto", in rapporto all'effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo. Con riferimento ai costi di cui alla lett. b) e c) sono ammissibili le quote di ammortamento, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti di ammortamento fiscale in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo. I fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili anche se acquisiti mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall'art. 102, comma 7, del Tuir. In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo. Al riguardo, si precisa che i terreni, anche se costituiscono pertinenze di fabbricati, non sono comunque ammortizzabili a fini fiscali e quindi il relativo costo non rileva per l'agevolazione in esame. Con riferimento ai costi di cui alla lett. f) sono ammissibili spese generali forfetarie nella misura del 10% dei costi di cui alla lett. a). I costi sono imputati al periodo di imposta di riferimento dell'agevolazione applicando le regole generali sulla competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del Tuir. Tenuto conto della finalità agevolativa della disciplina in esame e della modalità di fruizione della stessa, che non incide sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito d'impresa, non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Analogamente, per i c.d. contribuenti minimi, per i quali trova applicazione il principio di cassa, le spese si considerano sostenute secondo i criteri contenuti nell'art. 109 del Tuir, commi 1 e 2. A prescindere dal regime contabile o fiscale adottato, i costi per cui il contribuente chiede l'agevolazione devono essere supportati da adeguata documentazione dalla quale risulti la loro imputabilità al periodo agevolato, nonché la loro correlazione alle attività ammissibili all'agevolazione.
L'agevolazione consistente in una "detassazione" ai fini del reddito d'impresa, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. L'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del valore degli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, quindi, può essere fruita "esclusivamente" in sede di determinazione del saldo IRPEF/IRES del periodo d'imposta interessato, senza quindi incidere sul calcolo e versamento degli acconti dovuti, che dovranno essere determinati, secondo le modalità ordinarie, comunque al lordo dell'agevolazione. In altri termini, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che effettuano investimenti agevolati nel 2010 non tengono conto dell'agevolazione nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2010. Il meccanismo, per il resto, è simile a quello previsto per l'agevolazione "Tremonti ter" di cui al D.L. n. 78/2009 e a cui si rimanda. Va comunque ricordato che il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli artt. 56, comma 2, 61, comma 1, 84, 109, comma 5, del TUIR (come noto, tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle spese generali). Il risparmio d'imposta derivante dalla fruizione dell'agevolazione non potrà comunque superare l'importo massimo comunicato in via telematica dall'Agenzia delle entrate al soggetto interessato a seguito della presentazione dell'apposita comunicazione. Per il periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle citate disposizioni. In sostanza, i beneficiari non tengono conto dell'agevolazione per gli investimenti fatti nel 2010 neppure nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2011. Pertanto, in sede di acconti per il 2011, l'imposta dovuta per il 2010, da assumere come parametro di riferimento, va determinata senza considerare l'agevolazione.
Per accedere alla fruizione dell'agevolazione in commento, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, una comunicazione contenente i dati delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili ed il relativo risparmio d'imposta. A tal fine si utilizza un apposito modello da presentare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011. L'Agenzia delle entrate, e più precisamente, il Centro Operativo di Pescara, sulla base dei dati rilevati dalle comunicazioni pervenute, comunica telematicamente ai soggetti interessati l'ammontare massimo del risparmio d'imposta spettante. Nel caso in cui le richieste complessive superino lo stanziamento previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del D.L. n. 40/2010 (fissato, come detto, a 70 milioni di euro), l'importo dell'agevolazione sarà attribuito proporzionalmente all'ammontare del risparmio d'imposta richiesto. Come già anticipato, l'agevolazione è fruibile nei limiti nei limiti dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 131 del 9 giungo 2009) e della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C83/01 della commissione del 7 aprile 2009, relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. In particolare, l'articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 prevede che ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, le amministrazioni assicurano che:
La comunicazione cui si fa riferimento è quella approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2009 (che si occupa del credito d'imposta per gli autotrasportatori di cui all'art. 15, comma 8-septies del D.L. n. 78/2009). Pertanto, i soggetti interessati devono presentare, in via preventiva, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano:
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