Name:

Email:

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Tonnage tax opzione

Adempimento

I soggetti che intendono usufruire del regime della c.d. "Tonnage tax", disciplinata dagli articoli 155-161 del TUIR, devono esercitare apposita opzione, effettuata esclusivamente dalla controllante, entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale si intende fruirne e resta irrevocabile per 10 esercizi.

Pertanto, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, l'opzione va eseguita entro il 31 marzo.

 

L'opzione per la "Tonnage tax"

La "Tonnage tax" costituisce un regime fiscale forfetario parametrato al tonnellaggio e all'anzianità delle navi, alternativo al regime fiscale ordinario, con lo scopo di consentire la riduzione delle asimmetrie fiscali esistenti tra la flotta italiana e quelle europee.

Come accennato, il regime non è automatico, ma si applica su scelta del contribuente tramite apposita opzione.

L'opzione è esercitata relativamente a tutte le navi con un tonnellaggio superiore a 100 t di stazza netta, destinate a:

- trasporto merci;

- trasporto passeggeri;

- soccorso;

- rimorchio;

- realizzazione e posa in opera di impianti;

- altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare.

Inoltre, deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti sopra descritti, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

Nel caso di imprese neo-costituite, il termine decorre dalla data di costituzione.

 

Termini e modalità operative per l'esercizio dell'opzione

Come accennato, l'opzione deve essere effettuata esclusivamente dalla controllante entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale il soggetto interessato intende fruirne e resta irrevocabile per 10 esercizi.

L'opzione deve essere effettuata con apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, il cui modello e relative istruzioni è stato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 4 agosto 2005.

Il modello di comunicazione deve essere presentato in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica.

La prova della presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.