| Ritenute su pignoramento presso terzi |
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A partire dal 1° gennaio 2010, è previsto l'obbligo di applicare una ritenuta alla fonte del 20% a carico del terzo che riveste la qualifica di sostituto d'imposta, qualora l'interessato sia destinatario di un atto di pignoramento presso terzi (articolo 15, comma 2 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). Pertanto, la tassazione definitiva delle somme è posta in capo al creditore pignoratizio, anche nel caso in cui le somme erogate configurano redditi soggetti a tassazione separata, redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Va comunque precisato che, operativamente, le nuove disposizioni sono entrate in funzione il 5 marzo 2010 a seguito dell'emanazione del provvedimento Agenzia entrate 3 marzo 2010, pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia il 4 marzo 2010.
La norma prevede che in caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzo, quest'ultimo ("terzo erogatore"), ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, opera, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio. Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte. Pertanto, i soggetti interessati sono i c.d. "sostituti d'imposta e quindi: - le società di capitali residenti nel territorio dello Stato; - i Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E); - gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti nei cui confronti si verifica il presupposto di imposta, residenti nel territorio dello Stato; - le società e gli enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; - le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice; - le società di fatto e le società di armamento; - le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; - le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non in via esclusiva, attività di natura commerciale; - le imprese agricole; - le persone fisiche che esercitano arti e professioni; - il condominio; - il curatore fallimentare e il commissario liquidatore; - i trust.
L'obbligo riguarda tutti i redditi assoggettabili a ritenuta alla fonte, qualora il pagamento sia stato eseguito a seguito di pignoramento presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione. Le somme, quindi, su cui la ritenuta deve essere effettuata, sono le stesse di cui al titolo III del D.P.R. 600/1973. Sintetizzando, sono soggetti a ritenuta d'acconto:
Attenzione Non deve essere operata alcuna ritenuta d'acconto nel caso di un "creditore-locatore ", che ottiene il pignoramento dello stipendio del "debitore-inquilino", a titolo di affitti arretrati, nei confronti del "datore di lavoro-terzo pignorato". Infatti, in questo caso, considerato che le somme sono relative a redditi di fabbricati, il datore di lavoro, all'atto del pagamento in favore del "creditore-locatore", non deve effettuare alcuna ritenuta. Sono, invece, soggette alla ritenuta d'acconto del 20%, le somme incassate dal "dipendente-creditore", che ottiene il pignoramento del conto bancario del "datore di lavoro-debitore", a titolo di retribuzioni arretrate. In questo caso, l'istituto di credito, cioè il terzo erogatore, che riveste la qualifica di sostituto d'imposta, deve effettuare una ritenuta d'acconto del 20% al momento del pagamento al "dipendente-creditore".
Adempimenti del terzo erogatore A fronte dei pagamenti effettuati, il terzo erogatore deve porre in essere i seguenti adempimenti: a) versare, con modello F24, la ritenuta operata utilizzando il codice tributo 1049; b) comunicare al debitore l'ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate; c) certificare al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro il 28 febbraio dell'anno successivo; d) indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Tale adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute. Considerato che il versamento si effettua con il modello F24, chi esegue il versamento delle predette ritenute, se ha crediti da indicare nel modello F24, può usarli in compensazione per ridurre o "azzerare" il versamento delle ritenute operate.
Adempimenti del creditore pignoratizio Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.
Il debitore tenuto alla presentazione del modello 770, deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito. Esso, invece, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore, non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, previste dagli articoli 23, 24 e 29, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e cioè in tutti quei casi in cui le somme percepite dal creditore pignoratizio abbiano natura di: - redditi da lavoro dipendente; - redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente; - redditi e compensi corrisposti dallo Stato.
Riliquidazione da parte dell'Agenzia delle entrate Poiché il debitore non effettua il conguaglio, ne consegue che sulle somme percepite dal creditore pignoratizio, su cui è stata applicata e versata la ritenuta a titolo di acconto del 20% da parte del terzo pignorato, l'Ufficio finanziario, ricevute le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, provvede autonomamente a riliquidare l'imposta dovuta a saldo dal percettore del reddito. Quindi, l'Agenzia delle Entrate in base agli adempimenti dichiarativi e di certificazione posti in essere dai soggetti coinvolti nelle operazioni esaminate, può venire a conoscenza: - dei pagamenti avvenuti; - dei redditi percepiti dal creditore; - della corretta applicazione delle ritenute quale anticipo dell'imposta dovuta; - di tutti i dati dei soggetti intervenuti nell'operazione. Con queste informazioni, l'Agenzia delle Entrate potrà liquidare l'imposta dovuta a saldo, dal percettore delle somme corrisposte a seguito di pignoramento presso terzi. |