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Ritenuta sulla spesa per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico

Adempimento

La manovra d'estate 2010 (articolo 25, D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010), ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2010, l'obbligo, a carico delle banche e di Poste Italiane, di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, sui bonifici relativi ai pagamenti delle spese relative alle agevolazioni del 36% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 55% sul risparmio energetico.

Ai fin della decorrenza della nuova norma, non conta la data di emissione della fattura ma quella in cui viene effettuato il bonifico (quindi, la ritenuta riguarda tutti i bonifici effettuati a partire dal 1° luglio 2010, anche se relativi a compensi fatturati in data antecedente).

La ritenuta deve essere operata sull'importo del bonifico decurtato dell'IVA del 20%, a prescindere dalla reale aliquota IVA applicata in fattura.

 

Bonifici soggetti a ritenuta

La ritenuta del 10% colpisce i pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni) detraibili nella misura del 36%;

- spese per interventi di risparmio energetico (articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni), detraibili nella misura del 55%.

Attenzione

La ritenuta si applica sui bonifici relativi alle predette spese, mentre non scatta quando il pagamento può essere effettuato anche con altre modalità (contanti, assegni, carte di credito, ecc.).

Ad esempio, per la detrazione del 55%, l'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è escluso per i soggetti esercenti attività d'impresa.

Inoltre, il bonifico non è obbligatorio per:

- gli oneri di urbanizzazione;

- l'imposta di bollo, i diritti sugli atti amministrativi e la Tosap pagata in occasione dell'intervento edilizio;

- l'acquisto di abitazioni che fanno parte di interi fabbricati ristrutturati da imprese edili.

Pertanto, in tutti questi casi, se il pagamento non è effettuato con bonifico, non scatta l'obbligo di ritenuta.

 

Adempimenti delle banche e di Poste Italiane

Le banche e gli uffici di Poste Italiane S.p.A. devono:

- operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa ed effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24;

- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;

- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) i dati concernenti i pagamenti effettuati.

E' chiaro che il ruolo di sostituto d'imposta è rivestito solo dalla banca o ufficio postale di chi riceve il bonifico e non di chi ordina lo stesso.

Pertanto, a livello operativo, le fasi da seguire sono le seguenti:

- la banca o l'ufficio postale di chi ordina il bonifico trasmette l'importo all'istituto del beneficiario segnalandolo con una apposita causale;

- la banca o l'ufficio postale in cui il beneficiario del bonifico ha il conto corrente effettua la trattenuta (con obbligo di rivalsa), la versa, con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo (utilizzando il codice tributo 1039), certifica, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, le ritenute effettuate e le dichiara nel proprio modello 770.

Attenzione

La ritenuta del 10% va effettuata anche sui bonifici accreditati in conti in Italia di soggetti non residenti, i quali potranno scomputarla dall'imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia ovvero recuperarla mediante istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973.

 

Base imponibile su cui applicare la ritenuta

La norma prevede l'effettuazione della ritenuta "all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici".

Va però ricordato che la banca o ufficio postale tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l'ammontare dell'IVA compreso nell'importo del bonifico.

Tra l'altro, la regola generale che sopraintende l'effettuazione delle ritenute prevede che le stesse vengano effettuate sul corrispettivo della prestazione al netto dell'eventuale IVA.

Tra l'altro va detto che, nel campo dell'edilizia le aliquote IVA applicabili variano a seconda dell'intervento effettuato, del bene acquistato, ecc..

Di fronte a tale complessità e indeterminatezza, è intervenuta l'Agenzia delle entrate, la quale, con la circolare 28 luglio 2010, n. 40/E, ha chiarito che la base imponibile su cui operare la ritenuta d'acconto del 10% è calcolata forfetariamente, scorporando, dal totale della fattura, l'aliquota IVA del 20% a prescindere dall'effettiva percentuale applicata.

La formula applicabile, dunque, è la seguente:

importo bonifico - (importo bonifico/1,2)

Esempio

Si consideri il caso di un pagamento per interventi di ristrutturazione edilizia per un ammontare complessivo di 27.500 euro a fronte di una fattura emessa dall'impresa esecutrice dei lavori per compensi pari a 25.000 euro + IVA al 10% (2.500 euro).

In tal caso la banca dell'impresa esecutrice, ricevuto il bonifico di 27.500 euro, effettua i seguenti calcoli:

- scorporo dell'IVA su bonifico: 22.000 - (22.000 /1,2) = 4.583,33

- Base imponibile ritenuta: 22.000 - 3.666,67 = 22.916,67

- Ritenuta d'acconto: 22.916,67 * 10% = 2.291,67

 

Somme già assoggettate a ritenuta

Può capitare che le somme oggetto di bonifico siano già state assoggettate ad altro tipo di ritenuta.

Si pensi, ad esempio, ai corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi resi nei confronti dei condomini che sono assoggettati alla ritenuta del 4%.

In tutti questi casi, al fine di evitare la contemporanea applicazione di più imposizioni alla fonte sullo stesso importo, deve essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal D.L. n. 78/2010.

Pertanto, i sostituti d'imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non devono operare su tali somme le altre ritenute previste dal D.P.R. n. 600/1973.

Inoltre, nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell'IRPEF (si pensi, ad esempio, ai contribuenti c.d. "minimi"), la ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate può essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva.

 

Esclusione delle sanzioni nel primo periodo di applicazione

Come già accennato, l'entrata in vigore è stata fissata al 1° luglio 2010, mentre le regole operative sono state emanate a ridosso dell'entrata in funzione della norma (Provvedimento Agenzia delle entrate 30 giugno 2010).

Pertanto, l'Agenzia delle entrate, tenendo conto dell'immediatezza dell'entrata in vigore del provvedimento, della complessità degli adempimenti che i sostituti devono porre in essere per garantire la corretta applicazione della ritenuta e delle obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma, ha ritenuto che, in sintonia con quanto previsto dallo Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212) in sede di prima applicazione della disposizione sussistano le condizioni per escludere l'irrogazione di sanzioni in relazione a violazioni nell'applicazione dello statuto del contribuente (circolare 28 luglio 2010, n. 40/E).