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Rateizzazione conguaglio IRPEF e canone RAI pensionati

Adempimento

In base a quanto previsto dall'articolo 38, commi 7 e 8 D.L. n. 78/2010, i contribuenti titolari di reddito da pensione per un importo complessivo annuo non superiore a 18.000 euro possono rateizzare, in undici rate mensili di pari importo, senza alcun interesse:

- le imposte a debito risultanti dal conguaglio annuale sulla pensione se tali imposte superano l'importo di 100 euro;

- il canone RAI dovuto per l'anno seguente.

 

Rateizzazione delle imposte a conguaglio

La prima agevolazione consiste nella rateizzazione delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione, non superiori a 18.000 euro annui.

In tal caso, il sostituto d'imposta preleva un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Modalità operative per rateizzare il conguaglio

Come accennato, la rateizzazione del conguaglio si applica al verificarsi delle seguenti due condizioni:

- reddito da pensione non superiore a 18.000 euro;

- conguaglio a debito superiore a 100 euro.

In tale caso, il sostituto d'imposta effettua una trattenuta, ogni mese, a partire da quello successivo al conguaglio (ad esempio, se esso è effettuato a dicembre, quindi, la trattenuta è fatta sul mese di gennaio), sino ad un massimo di 11 rate, senza applicazione di interessi.

Chiaramente, l'importo trattenuto è versato con le consuete regole (modello F24) entro il giorno 16 del mese successivo (nel nostro esempio, entro il 16 febbraio).

Sintetizzando, supponendo il conguaglio effettuato a dicembre 2010, si avrà:

Rata n.

Trattenuta sulla pensione di

Versata entro il

1

Gennaio

16 febbraio 2011

2

Febbraio

16 marzo 2011

3

Marzo

18 aprile 2011 (*)

4

Aprile

16 maggio 2011

5

Maggio

16 giugno 2011

6

Giugno

18 luglio 2011 (*)

7

Luglio

16 agosto 2011

8

Agosto

16 settembre 2011

9

Settembre

17 ottobre 2011 (*)

10

Ottobre

16 novembre 2011

11

Novembre

16 dicembre 2011

(*) termine così prorogato in quanto cade di sabato, domenica o giorno festivo.

Cessazione del rapporto

In caso di cessazione dell'erogazione del trattamento pensionistico, il sostituto d'imposta deve comunicare al pensionato o ai suoi eredi l'importo delle rate trattenute fino al momento della cessazione e l'importo residuo, in modo tale che il pensionato (o i suoi eredi) possano provvedere a versare quanto ancora dovuto.

 

Rateizzazione del canone RAI

La seconda agevolazione consiste nella rateizzazione del canone RAI per i titolari di redditi di pensione, non superiori a 18.000 euro annui.

In particolare, questi contribuenti, titolari di abbonamento alla televisione, possono richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall'anno 2011, tramite ritenuta sulle rate di pensione.

Si tratta, come accennato dei titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale.

 

Modalità operative per rateizzare il canone RAI

La rateizzazione non è automatica ma è necessaria un'apposita richiesta al proprio ente pensionistico.

Infatti, l'istanza, che deve recare il numero di abbonamento, costituisce opzione di pagamento annuale del canone e può essere presentata se il soggetto risulta titolare di trattamento pensionistico alla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori.

In ogni caso la pensione su cui effettuare la trattenuta deve avere un importo annuo tale da consentire il recupero del canone annuale.

Il limite reddituale deve essere riferito al reddito di pensione percepito nell'anno precedente a quello della richiesta.

Per i soggetti che non erano titolari di pensione nell'anno precedente a quello della richiesta, la verifica va effettuata rapportando ad anno la rata mensile percepita al momento di presentazione della domanda.

La richiesta ha validità annuale e deve essere effettuata entro il 15 novembre dell'anno precedente quello cui l'abbonamento annuale si riferisce, con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico.

Le trattenute sono effettuate dall'ente pensionistico in un massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, possono essere operate a partire dal mese di gennaio dell'anno a cui si riferisce l'abbonamento e devono terminare nel mese di novembre.

Pertanto:

- la prima rata deve essere trattenuta sul mese di gennaio e versata entro il 16 febbraio;

- l'ultima rata deve essere trattenuta sul mese di novembre e versata entro il 16 dicembre.

La trattenuta da parte dell'ente pensionistico è effettuata per l'importo annuo del canone salvo che non intervenga la cessazione del rapporto.

Adempimenti dell'ente pensionistico

L'ente pensionistico deve porre in essere una serie di adempimenti. In particolare, esso deve comunicare:

- entro il 15 del mese di gennaio al pensionato, l'accoglimento o meno della richiesta per l'effettuazione del pagamento rateale. Nel caso in cui è respinta, il pensionato deve provvedere direttamente al pagamento del canone dell'abbonamento alla televisione secondo le modalità e i tempi ordinariamente previsti;

- entro il 20 del mese di gennaio, telematicamente all'Agenzia delle entrate, i dati anagrafici dei soggetti per i quali ha predisposto il pagamento rateale;

- ogni due mesi, telematicamente all'Agenzia delle entrate, i dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, l'importo trattenuto, quello residuo e le motivazioni della cessazione. La prima comunicazione deve essere effettuata entro il mese di febbraio;

- entro la fine di dicembre, telematicamente all'Agenzia delle entrate, i dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone.

Le somme trattenute sono versate entro il giorno 16 del mese successivo utilizzando l'apposito codice tributo.

Le rate trattenute sulle mensilità di pensione successivamente risultate non dovute sono computate in diminuzione dai versamenti in occasione della prima scadenza utile.

L'ente certifica al pensionato che l'intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

Cessazione del rapporto

In caso di cessazione di erogazione del trattamento pensionistico, l'ente pensionistico è tenuto a comunicare al pensionato o ai suoi eredi l'importo delle rate trattenute fino al momento della cessazione e l'importo residuo.

L'Agenzia delle entrate - SAT Sportello abbonamenti TV provvede poi a comunicare agli stessi le modalità di versamento.

Se l'importo della pensione risulta insufficiente temporaneamente l'ente pensionistico deve suddividere l'importo residuo nel numero di rate ancora utilizzabili per le trattenute.

In ogni caso l'ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre.

Qualora entro il mese di novembre non sia stato possibile trattenere l'intero importo dovuto per il canone di abbonamento annuale al pensionato viene comunicato:

- dall'ente l'importo delle rate trattenute e l'importo residuo;

- dall'Agenzia delle entrate - SAT Sportello abbonamenti TV le modalità di versamento.