| Acconto IVA |
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I contribuenti Iva tenuti ai versamenti periodici (mensili o trimestrali) devono versare un acconto IVA entro il 27 dicembre di ogni anno. Tale acconto è dovuto in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo trimestre dell'anno. Si tratta, in particolare delle liquidazioni relative: - al mese di dicembre per i contribuenti mensili; - al trimestre ottobre-dicembre per i contribuenti trimestrali ordinari; - al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali "speciali" di cui all'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Chi è obbligato e chi è esonerato L'acconto IVA è dovuto da tutti i contribuenti mensili e trimestrali sottoposti agli obblighi di liquidazione e di versamento previsti dalla disciplina IVA. Vi rientrano anche gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA. Sono, invece, esonerati dal versamento dell'acconto i soggetti che: - hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre dell'anno se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività o la inizieranno negli ultimi giorni di dicembre dell'anno interessato; - hanno chiuso l'anno precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso; - pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre dell'anno precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per l'anno precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA per l'anno interessato con una eccedenza detraibile di imposta. - i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d'acconto pari a euro103,29; - i contribuenti che, nell'anno interessato, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta; - i produttori agricoli; - i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giuochi in regime speciale; - le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario; - i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; - gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre dell'anno interessato, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'IVA; - i soggetti ammessi al regime dei minimi di cui all'articolo 1, commi 96-117 della legge n. 244/2007.
Modalità operative per il calcolo e il versamento dell'acconto IVA Sono previsti tre diversi metodi di calcolo, tra loro alternativi: - storico: l'acconto Iva è determinato in misura pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente - previsionale: l'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili, in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari o per il quarto trimestre dell'anno, per i contribuenti trimestrali "speciali"; - analitico: l'acconto è pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle seguenti operazioni effettuate sino al 20 dicembre. L'acconto Iva, che non può rateizzato ma può essere compensato, deve essere pagato, entro il 27 dicembre, utilizzando il modello F24 con l'indicazione dei seguenti codici tributo: - 6013 per i contribuenti mensili; - 6035 per quelli trimestrali. Per i contribuenti trimestrali non è dovuta la maggiorazione degli interessi dell'1%. L'acconto deve essere, inoltre, scomputato dall'IVA da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale IVA (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali). |