| Apertura partita IVA |
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Quando si intraprende un'attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, occorre segnalarlo all'Agenzia delle Entrate presentando un'apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società. La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che nominano un rappresentante fiscale ovvero che intendono identificarsi direttamente nel territorio dello Stato, siano essi persone fisiche che soggetti diversi. Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate il numero di partita Iva, che resta invariato fino alla cessazione dell'attività. Il numero di partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell'Ufficio, l'ultimo è un carattere di controllo. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la partita Iva e il codice fiscale generalmente coincidono, fatta eccezione per quei soggetti che all'inizio dell'attività sono già in possesso di un codice fiscale: in tal caso viene attribuito un numero che assume esclusivamente valore di partita Iva. Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento ove richiesto.
Comunicazione Unica per l'avvio dell'impresa Dal 19 febbraio 2008 è entrata in vigore, in via sperimentale, la Comunicazione Unica per l'avvio dell'impresa, prevista dall'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Dopo la tale fase sperimentale, la nuova procedura sarebbe dovuta entrare operativa in tutto il territorio nazionale. Tuttavia, a seguito della mancata emanazione del decreto attuativo che doveva fissare le regole tecniche e identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali convogliati nella Comunicazione Unica, la procedura è stata di fatto rimandata. Successivamente, l'articolo 23, comma 13 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha previsto un ulteriore proroga per l'avvio obbligatorio della Comunicazione Unica al 1° ottobre 2009. Tuttavia il D.L. n. 78/2009, non modifica il comma 9 del citato articolo 9dl n. 7/2007, che prevede un periodo transitorio di sei mesi dal termine ora modificato nel 1° ottobre 2009, nel quale è consentito presentare le comunicazioni alle competenti Amministrazioni in base alla normativa previgente. Pertanto, ne discende che solo a partire dal 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica dovrebbe divenire è diventata obbligatoria. Inoltre, con il D.P.C.M. 6 maggio 2009, sono state emanate le regole tecniche per l'attuazione della Comunicazione Unica d'Impresa e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate. Una volta che la procedura andrà a regime A seguito dell'entrata in vigore della Comunicazione Unica, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, gli interessati dovranno devono presentare all'Ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, una Comunicazione Unica (modello informatico unificato approvato con decreto 2 novembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 296 del 21 dicembre 2007), per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese, ai fini previdenziali ed assistenziali, nonché per ottenere il codice fiscale e/o la partita IVA. I dati della comunicazione unica, per la parte attinente le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, saranno trasmessi dall'Ufficio del registro delle imprese all'Agenzia delle entrate, tramite collegamento telematico. L'Agenzia, utilizzando lo stesso tipo di collegamento, rilascerà all'Ufficio del registro delle imprese una ricevuta contenente la conferma dell'avvenuta ricezione dei dati trasmessi e, in caso di inizio di attività, il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti, ovvero il motivo dell'eventuale rifiuto. Sarà cura dell'Ufficio del registro delle imprese inoltrare al richiedente la ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate.
Le dichiarazioni di inizio attività devono essere redatte sui nuovi modelli AA9/9 AA9/10 e AA7/9 AA7/10, disponibili in formato elettronico e prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) In particolare deve essere utilizzato: - il modello AA9/9AA9/10, dalle persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi); - il modello AA7/9 AA7/10, dagli altri soggetti (società, associazioni, enti); - il modello ANR/2 ANR3 dai soggetti non residenti (persone fisiche e soggetti diversi) che intendono identificarsi direttamente in Italia.
Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare: - i dati anagrafici del soggetto, il tipo e l'oggetto dell'attività; - il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e del sito web; - gli estremi catastali degli immobili destinati all'esercizio dell'attività, indicando il possesso o la detenzione degli stessi ed in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo contratto; - il luogo o i luoghi in cui viene esercitata l'attività anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili; - il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili obbligatorie; - il codice fiscale del titolare e, per i soggetti diversi, il codice fiscale di almeno una persona che ne ha la rappresentanza; - per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, i dati identificativi dell'internet service provider; - il volume d'affari presunto, se il contribuente ritiene di potere usufruire di regimi speciali semplificati in ragione della modesta entità del volume d'affari; - nel caso di società di persone o società a responsabilità limitata con un numero di soci inferiori a 10 unità, i codici fiscali dei soci e le relative quote di partecipazione; - in caso di esercizio di alcune specifiche attività, informazioni relative a tipologia di clientela, ammontare di investimenti previsti e effettuati, eccetera; - eventuali altri dati richiesti dal modello. Per i contribuenti che intendono effettuare acquisti intracomunitari di determinati beni (autoveicoli, telefonini, personal computer, ecc.), ai fini dell'attribuzione del numero di partita Iva viene richiesto il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria. La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal suo rappresentante legale. In caso di trasmissione telematica la firma deve essere apposta sulla dichiarazione conservata dal contribuente. Si fa rilevare che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 27 del DL 78/2010, conv. L. 122/2010, all'art. 35 del DPR 633/72, nei primi 30 giorni dopo l'apertura di una partita IVA non sarà possibile effettuare operazioni intracomunitarie, in quanto si dovrà attendere il silenzio assenso, derivante dalla mancata emanazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del diniego all'autorizzazione a effettuarle. E', infatti, disposto che, nella dichiarazione di inizio attività (da inviare obbligatoriamente tramite ComUnica al registro imprese), deve risultare la dichiarazione di volontà di effettuare dette operazioni. L'ufficio può emettere, entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, un provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni intracomunitarie. La relazione illustrativa alla Manovra correttiva ha precisato che, durante i 30 giorni successivi alla data di attribuzione del numero di partita IVA, la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie è sospesa, anche attraverso l'esclusione del soggetto nell'anagrafe informatica degli operatori intracomunitari, c.d. "VIES" (Vat Information Exchange System). E' possibile "operare in piena legittimità per le operazioni interne" e, solo se non viene emanato da parte dell'Agenzia il provvedimento di diniego dell'autorizzazione entro i 30 giorni, il soggetto viene inserito nell'archivio "VIES". Le modalità del diniego e di revoca dell'autorizzazione saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, per la cui emanazione non sono previsti termini.
Le dichiarazioni modelli AA7/9 AA7/10 e AA9/9 AA9/10, possono essere presentate o trasmesse presso un qualunque ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità: 1. direttamente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona incaricata munita di delega. All'atto della presentazione della dichiarazione, il contribuente (titolare dell'impresa individuale o rappresentante legale della società) deve esibire un proprio documento di riconoscimento. Se la dichiarazione è presentata su delega, la persona delegata è tenuta ad esibire oltre al proprio documento, un documento del delegante che può essere presentato anche in copia fotostatica; 2. a mezzo servizio postale, in unico esemplare. La spedizione deve avvenire mediante raccomandata alla quale deve essere allegato un documento di riconoscimento in copia fotostatica. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è spedita la raccomandata e la prova dell'avvenuta presentazione è data dalla ricevuta di spedizione; 3. in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, ovvero nell'ambito dei gruppi di società, tramite una società del gruppo avente i requisiti per la trasmissione delle dichiarazioni annuali. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude il procedimento di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia. Se il contribuente si rivolge agli intermediari per la presentazione della dichiarazione, questi sono tenuti a rilasciare al contribuente: 1.immediatamente, una copia della dichiarazione di inizio attività, attestante la data di consegna, con l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti; 2. successivamente, una copia della dichiarazione trasmessa e la comunicazione dell'Agenzia che conferma l'avvenuto ricevimento dei dati trasmessi (contenente, in caso di dichiarazione di inizio attività, il numero di partita Iva nonché l'indicazione dell'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente). In caso di società di persone occorre inoltre consegnare copia autenticata dell'atto costitutivo o del contratto di società; per le società di capitali occorre la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto. Le dichiarazioni modello ANR/2 ANR/3, utilizzate dai soggetti non residenti che intendono identificarsi direttamente (al momento, solo gli operatori dei paesi dell'UE) devono essere presentate con data anteriore a quella di effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva. Il modello ANR/2 ANR/3 deve essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente incaricata) o tramite servizio postale e mediante raccomandata, esclusivamente al Centro Operativo di Pescara. La dichiarazione di identificazione diretta non può essere inviata telematicamente. Il modello ANR/2 ANR/3 deve essere accompagnato dalla copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante e dalla certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'Iva posseduta nello Stato di appartenenza.
Comunicazione in caso di variazione dei dati In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio del domicilio fiscale) il contribuente deve presentare la dichiarazione di variazione dati utilizzando sempre il modello AA9/9 AA9/10 per le persone fisiche, AA7/9 AA7/10 per i soggetti diversi. Le dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, con le stesse modalità previste per l'inizio attività. La dichiarazione di variazione dati non può essere presentata all'Ufficio del registro imprese. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla trasformazione. Dal 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, configurati in sei cifre. La modifica del codice di attività economica non comporta l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati. I codici delle attività esercitate, coerentemente con la nuova tabella ATECO 2007, potranno essere comunicati in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati, unitamente alle altre variazioni eventualmente intervenute.
Comunicazione in caso di cessazione dell'attività In caso di cessazione dell'attività è necessario presentare la relativa dichiarazione (mod. AA9/9 AA9/10 per le persone fisiche, AA7/9 AA7/10 per i soggetti diversi), entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, con le stesse modalità previste per l'inizio attività. I soggetti diversi da persona fisica che intendono cessare l'attività rientrante nel campo di applicazione dell'Iva, continuando ad esercitare attività non soggette ad Iva, presentano il mod. AA7/9 AA7/10 nel quale barrano la casella "P" nel Quadro A per mantenere in vita il codice fiscale attribuito. |