| Comunicazione applicazione IVA di gruppo Modello 26 |
|
Gli enti o società controllanti che si avvalgono, per un determinato anno solare, della particolare procedura di compensazione dell'IVA di gruppo prevista dal D.M. 13 dicembre 1979, devono presentare, entro il 16 febbraio di ogni anno un apposito modello denominato "Modello IVA 26". L'articolo 73, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 offre, alle società appartenenti ad un gruppo e che soddisfano determinati requisiti in termini di controllo, un mezzo semplificato di recupero delle eccedenze di credito mediante la compensazione tra debiti e crediti d'imposta emergenti dalle liquidazioni e dichiarazioni delle stesse società. Al fine di usufruire di tale opportunità, la società o ente controllante (c.d. capogruppo) deve presentare annualmente, il modello IVA 26LP, che contiene il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui al predetto art. 73 D.P.R. n. 633/1972. Per le società appartenenti ad un gruppo e che soddisfano determinati requisiti in termini di controllo è previsto un mezzo semplificato di recupero delle eccedenze di credito mediante la compensazione tra debiti e crediti d'imposta emergenti dalle liquidazioni e dichiarazioni delle stesse società. In termini generali, la disciplina si applica a società facenti parte di un gruppo, soggette al controllo diretto o indiretto di una società che partecipa, in modo qualificato e consistente, al capitale delle società controllate. Al tal fine si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi. La percentuale è calcolata senza tener conto delle azioni prive del diritto di voto. Non sono ammesse alla particolare procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo: - le società di persone, anche quando assumono la qualità di "controllanti"; - le società che solo occasionalmente e temporaneamente siano tra loro vincolate (circostanza questa non ravvisabile nell'ipotesi in cui, nel corso dell'anno, il pacchetto di controllo sia stato trasferito da una ad altra società già controllata dalla prima fin dall'inizio dell'anno); - le società non residenti, non solo quando le stesse rivestono il ruolo di capogruppo ma anche quando una società non residente, con stabile organizzazione o con rappresentante fiscale nel territorio dello Stato ovvero che si sia identificata direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, interviene nella procedura di liquidazione di gruppo in qualità di società controllata. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, commi 63 e 64, della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ha disposto che, a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008, il credito emergente dalla dichiarazione di gruppo relativo all'anno precedente a quello di partecipazione alla procedura di liquidazione, non può più confluire nei calcoli di determinazione dell'IVA di gruppo, ma può solo essere utilizzato dai medesimi enti o società in compensazione per i propri debiti fiscali, assistenziali e contributivi o, sussistendo le condizioni di cui all'art. 30 D.P.R. 633/1972, essere chiesto a rimborso. In sintesi, è stata limitata la possibilità di utilizzare l'eccedenza di credito emergente dalle dichiarazioni relative all'anno precedente da parte delle società che partecipano per la prima volta alla liquidazione di gruppo.
Il Modello IVA 26 si compone dei seguenti quadri: - frontespizio: vanno indicati i dati della società controllante, oltre all'Ufficio competente; - quadro A: vanno riportati i dati relativi alle società che partecipano alla procedura di compensazione dell'IVA. Per ogni società, inoltre, devono essere indicati i dati della eventuale società che possiede la maggioranza delle azioni della società dichiarante e che ha rinunciato ad avvalersi della liquidazione di gruppo; - quadro B: da utilizzare per indicare i dati delle società che partecipano alla catena di controllo, dando così ragione della liquidazione di gruppo per le società che seguono nella catena stessa, attraverso il possesso, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, di azioni o quote nella misura richiesta dalla norma, ma nei confronti delle quali non vengono utilizzate le disposizioni in esame. La dichiarazione va compilata a cura dell'ente o società controllante, in triplice esemplare, e consegnata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al proprio domicilio fiscale (non è possibile, pertanto, l'invio telematico), entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (quindi, entro il 16 febbraio). L'ufficio restituisce un esemplare protocollato e con il timbro a calendario che ne attesta la presentazione e la conformità degli esemplari. Copia dell'esemplare destinato all'Ufficio deve essere inviata, a mezzo raccomandata, a ciascuno Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale delle società controllate partecipanti alla compensazione dell'IVA, se diverso da quello della controllante, entro il termine di cui sopra. La società controllante deve allegare l'eventuale dichiarazione con la quale la società o, se più di una, le società che la precedono nella catena di controllo rinunciano ad avvalersi del regime. Il numero delle dichiarazioni di rinuncia allegate deve essere indicato nell'apposito riquadro del modello. La dichiarazione ha validità per tutto l'anno solare e, se non intervengono variazioni che fanno venir meno il requisito nel corso del periodo, è vincolante per l'intero anno per tutte le società partecipanti. Ogni variazione dei dati indicati nel Modello IVA 26 va comunicata dalla società controllante, con le stesse modalità previste da detto modello, utilizzando una apposita dichiarazione (Modello IVA 26-bis) entro 30 giorni dalla data della variazione.
Modalità e termini di presentazione Il modello IVA 26LP deve essere presentato dalla capogruppo all'agente della riscossione territorialmente competente, unitamente al prospetto IVA 26PR ed alle eventuali garanzie prestate dalle società partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito compensate. Si ricorda che un esemplare del prospetto IVA 26PR, sottoscritto in originale, deve essere presentato in allegato al modello IVA 26LP, anche nel caso in cui non contenga una richiesta di rimborso dell'IVA di gruppo. Il modello deve essere presentato dalla controllante all'agente della riscossione competente in relazione al proprio domicilio fiscale entro gli stessi termini previsti dalle disposizioni vigenti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi entro il 30 settembre). |