| Comunicazioni intercorse con soggetti IVA dei paesi black list |
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I soggetti passivi IVA, devono comunicare, telematicamente, all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2010, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. "Paesi Black List") individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (per le persone fisiche) e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 (per le società). Sono oggetto di comunicazione tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti dei predetti operatori economici. Sono interessati all'adempimento i soggetti passivi IVA che hanno effettuato, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata: a) cessioni di beni; b) prestazioni di servizi rese; c) acquisti di beni; d) prestazioni di servizi ricevute. La disposizione nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di comunicazione non distingue tra soggetti passivi IVA stabiliti o non stabiliti nel territorio dello Stato. Sono, pertanto, compresi tra i soggetti passivi IVA tenuti a compilare il modello di comunicazione in commento anche i soggetti non residenti (comunitari ovvero extracomunitari) limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione in commento, il soggetto non residente identificato direttamente in Italia che realizza operazioni con operatori economici stabiliti in Paesi c.d. black list, provvede ad inviare il modello di comunicazione recante l'elenco di tali operazioni. Qualora, in alternativa all'identificazione diretta, il soggetto non residente (comunitario ovvero extracomunitario), abbia provveduto a nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia, quest'ultimo è tenuto a segnalare le operazioni (attive e passive) che realizza, per conto del soggetto rappresentato, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato. Va da sé che la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente deve segnalare le operazioni che la stessa realizza con operatori economici residenti in Paesi black list. Per quanto riguarda gli enti non commerciali, fermo restando il dettato letterale della norma, che non prevede un esonero di carattere soggettivo per gli organismi che non hanno come oggetto principale o esclusivo un'attività commerciale, devono considerarsi escluse dalla comunicazione in commento le operazioni effettuate da tali organismi nell'ambito della propria sfera istituzionale. Conseguentemente, sono esonerati dall'obbligo in commento, tra l'altro, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali. Resta fermo, invece, l'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni realizzate nell'ambito delle attività commerciali e agricole esercitate da detti enti, ancorché in via residuale. Invece, non sono obbligati (circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E): - i soggetti che si avvalgono del regime dei c.d. contribuenti minimi, in quanto l'adesione a rale regime semplificato comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA, l'esonero dalla registrazione delle fatture emesse, nonché dalla registrazione dei corrispettivi e degli acquisti; - i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, posto che gli stessi sono esonerati, tra l'altro, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini IVA. Come accennato, l'obbligo riguarda le operazioni intercorse con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. "Paesi black list". Ci si riferisce agli Stati elencati nel: - decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, per quanto riguarda le persone fisiche; - decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, per quanto riguarda le società. Comunque, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni realizzate, dal 1° luglio 2010 al 4 agosto 2010, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei seguenti Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999, e dal D.M. 21 novembre 2001, prima delle modifiche operate dal D.M. 27 luglio 2010: 1) Cipro; 2) Malta; 3) Corea del Sud. Attenzione E tenuto all'obbligo di comunicazione il soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di un operatore economico persona fisica stabilito in un Paese non incluso nell'elenco di cui al D.M. 4 maggio 1999, ma previsto in quello del D.M. 21 novembre 2001 e viceversa. Disposizioni particolari per specifici settori di attività Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini IVA, effettuate dal 1° luglio 2010, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell'ambito di dette attività. Invece, l'obbligo di comunicazione è esteso alle prestazioni di servizi, effettuate dal 1° settembre 2010, che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'IVA e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list diversi da quelli esclusi elencati nel paragrafo precedente.
Devono essere comunicati i dati relativi alle: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese; b) acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute. Coerentemente con la finalità di monitorare tutte le operazioni intercorse con operatori economici stabiliti nei paradisi fiscali, il riferimento agli acquisti e alle cessioni di beni contenuto nella normativa in commento deve intendersi comprensivo anche delle operazioni di acquisto e di cessione effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi posti al di fuori del territorio della Comunità Europea e, dunque, anche alle importazioni e alle esportazioni. L'obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso in cui l'esportazione dei beni sia preceduta dalla custodia degli stessi presso un "deposito IVA" ovvero nel caso in cui l'importazione dei beni sia seguita dall'introduzione degli stessi in un "deposito IVA". Nell'ambito delle operazioni IVA effettuate con operatori economici localizzati in Paesi black list rilevano: - le cessioni di beni, gli acquisti e le prestazioni di servizi effettuati da e verso soggetti UE; - le prestazioni di servizi rese verso soggetti extra-UE e quelle fornite da soggetti extra-UE; - le importazioni e le esportazioni di beni. Più in dettaglio, nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi: a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione; b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo; c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata; d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata; e) periodo di riferimento della comunicazione; f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione; g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta; h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta. Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, nel periodo di riferimento della comunicazione. Periodicità per la comunicazione I dati di cui sopra sono comunicati all'Agenzia delle entrate con periodicità: a) trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; b) mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a). Il superamento della soglia deve essere accertato distintamente con riguardo alle singole categorie di operazioni realizzate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black list o ricevute dai medesimi soggetti. Pertanto, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni determina l'obbligo di presentazione mensile per l'intero elenco di operazioni. In altri termini, le singole categorie di operazioni non si sommano tra loro ma sono considerate singolarmente ai fini della determinazione del raggiungimento della soglia. Il superamento della stessa per una singola categoria di operazioni determina l'applicazione della periodicità mensile anche se per le altre categorie di operazioni non è stato superato l'ammontare previsto. Ai fini del conteggio del limite di euro 50.000, si ritiene che le operazioni imponibili vadano assunte al netto della relativa imposta. Coloro i quali hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui alla lettera a), nei trimestri già trascorsi. Ai contribuenti tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale è, però, lasciata piena libertà di presentare la stessa con periodicità mensile per l'intero anno solare. Inoltre, si applicano le seguenti regole: - i contribuenti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di 50.000 euro indicata alla lettera a), presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi; - i contribuenti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.
Modalità e termini di presentazione Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica. E' pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione. Il modello deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Il suddetto termine, in relazione alle comunicazioni dei mesi di luglio e agosto 2010 è stato prorogato al 2 novembre 2010. La comunicazione può essere presentata in via telematica: a) direttamente dal contribuente; b) tramite intermediari abilitati. Per l'omissione delle comunicazioni di cui si discute, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997. Pertanto, è applicabile la sanzione da euro 516 a euro 4.130. Nella stessa logica non si applica il concorso di violazioni e continuazione di cui all'articolo 12 del predetto decreto. Pertanto, in caso di ripetuta violazione dell'obbligo di comunicazione in esame - realizzato indifferentemente nella forma dell'omissione ovvero dell'incompletezza o non veridicità dei dati esposti - ciascuna violazione soggiace alla pena per essa prevista secondo le regole del cumulo materiale, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico alle relative sanzioni. Attenzione
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