| Dichiarazioni di intento |
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I soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento da questi ricevute. La facoltà di acquistare senza pagamento dell'imposta è riservata ai cosiddetti esportatori abituali, coloro, cioè, che nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti hanno registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo. La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d'intento è stata ricevuta.
Il modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è costituito da: - il frontespizio composto da due facciate: di cui la prima contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, mentre la seconda in cui vanno indicati i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione e del rappresentante, la firma e l'impegno alla presentazione telematica; - il quadro DI per l'indicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.
Modalità e termini di presentazione Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica: - direttamente dal contribuente; - tramite intermediari abilitati. La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d'intento è stata ricevuta. La prova della presentazione della comunicazione è data dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne conferma l'avvenuto ricevimento. Tale attestazione è trasmessa in via telematica all'utente che ha effettuato l'invio entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della suddetta comunicazione. In relazione, poi, alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico utilizzato, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Sanzioni in caso di omessa presentazione Il cedente o prestatore che omette di inviare nei termini previsti la presente comunicazione ovvero la invia con dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta. Inoltre, in tale ipotesi, è prevista la responsabilità in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta. |