| E commerce: dichiarazione e versamento IVA |
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I soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che pongono in essere operazioni di e-commerce in Italia sono tenuti all'identificazione in Italia, nonché a presentare, entro il giorno 20 del mese successivo, anche in assenza di operazioni, un'apposita dichiarazione per il trimestre solare precedente e ad eseguire il versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione presentata, tramite bonifico, su apposito conto corrente bancario. Regime speciale IVA per il commercio elettronico La direttiva del Consiglio 2002/38/CE del 7 maggio 2002 ha apportato rilevanti modifiche, di carattere temporaneo, al regime di imposizione IVA previsto dalla direttiva 77/388/CEE in materia di servizi prestati tramite mezzi elettronici. In particolare, a seguito della predetta direttiva, è stato introdotto un particolare criterio di individuazione del luogo di tassazione delle operazioni commerciali che avvengono on-line. E' stato, infatti, previsto che il luogo di imposizione coincide, sempre e comunque, con quello in cui il bene o il servizio viene realmente consumato. La norma prevede pertanto che l'imposta si applichi nel luogo in cui il cliente detiene la sede della propria attività economica o abbia costituito un centro di attività stabile o, qualora si tratti di un privato acquirente, nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. Di conseguenza le prestazioni di servizi elettronici fornite ad un cliente privato europeo da un operatore extracomunitario che non ha fissato la sede della sua attività economica né ha costituito un centro di attività stabile nel territorio della Comunità, risultano imponibili, ai fini IVA, nell'Unione Europea ed in particolare nello Stato di residenza del consumatore privato. Tuttavia, proprio per consentire all'operatore extracomunitario, non altrimenti identificato ai fini fiscali nell'Unione Europea, di assolvere l'IVA qualora fornisca servizi elettronici ad un consumatore privato stabilito o abitualmente residente in uno Stato membro, la direttiva ha posto in essere un "regime speciale". Il regime speciale si applica esclusivamente alle operazioni commerciali B2C (Business to Consumer), e prevede che il soggetto di imposta non stabilito, qualora aderisca, applichi l'IVA al cliente privato consumatore e la riscuota. Nel caso in cui il cliente cui viene fornita la prestazione non sia un privato consumatore bensì un soggetto passivo di imposta il regime speciale non può essere utilizzato. Il regime speciale si presenta quindi come una valida alternativa, allo stabilimento nello Stato membro di residenza del cliente, dell'operatore extracomunitario che svolge attività di commercio elettronico diretto verso consumatori privati. Le operazioni regolamentate dalla direttiva sono quelle relative al cosiddetto e-commerce diretto in cui cioè la compravendita ha per oggetto un bene o un servizio che è messo a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica. In questi casi la compravendita si configura sempre e solo come una prestazione di servizi e non come una cessione di beni. Soggetti cui si applica il regime speciale Possono usufruire del regime speciale tutti gli operatori commerciali non comunitari che: - non sono in alcun modo già identificati ai fini IVA in uno Stato membro dell'Unione Europea - effettuano determinate prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici a favore di un qualsiasi privato consumatore residente in uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione Europea In ogni caso, al fine di poter usufruire del regime speciale, l'operatore commerciale domiciliato o residente fuori dalla Unione europea deve procedere alla sua identificazione in uno Stato membro a scelta dell'Unione Europea, che viene così definito "Stato membro di Identificazione". Con questo Stato dovrà adempiere agli obblighi previsti dal regime speciale IVA. Viene invece definito Stato membro di Consumo lo Stato di residenza del cliente al quale vengono forniti i servizi. Procedimento di identificazione In Italia l'identificazione avviene utilizzando la funzione di Registrazione a cui si accede dalla home page del sito dell'Agenzia delle entrate - www.agenziaentrate.gov.it. Ai fini della registrazione, le informazioni da fornire sono le seguenti: - denominazione ovvero ditta con la quale viene identificata l'attività commerciale - indirizzo postale della sede legale della società, del luogo in cui viene esercitata l'attività, ovvero l'indirizzo presso il quale l'Ufficio può inviare eventuali comunicazioni - l'indirizzo del sito web ovvero dei siti web attraverso i quali vengono effettuate le prestazioni di servizi - l'indirizzo di posta elettronica ovvero gli indirizzi di posta elettronica per la ricezione delle comunicazioni - il numero del codice fiscale, se esistente, attribuito dallo Stato di appartenenza - cognome, nome, data e stato di nascita del titolare dell'attività commerciale nel caso di impresa individuale - dichiarazione attestante che il richiedente non è già identificato ai fini IVA in ambito comunitario E' prevista inoltre l'indicazione del cognome, del nome, del numero telefonico, nonché dell'indirizzo di posta elettronica di un referente al quale l'Ufficio dell'amministrazione finanziaria possa rivolgersi per eventuali informazioni o comunicazioni. Con il perfezionamento della fase di registrazione, al soggetto viene attribuito uno speciale numero identificativo IVA da utilizzare per le operazioni di commercio elettronico previste dalla direttiva. L'operatore commerciale, identificato in Italia, ovvero in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione Europea ai fini del regime speciale, è tenuto ad imputare l'IVA sul prezzo di vendita dei servizi prestati, applicando l'aliquota ordinaria vigente nello Stato membro di Consumo, e a riscuotere la somma corrispondente. Eventuali modifiche concernenti le informazioni presentate nella fase di registrazione al regime speciale devono essere notificate al Centro operativo di Pescara. L'operatore commerciale, identificato in Italia ai fini del regime speciale, dovrà presentare, in via telematica, al Centro operativo di Pescara, una dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto per ogni trimestre, per le operazioni di e-commerce effettuate. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre. Nella dichiarazione il soggetto dovrà indicare, per ogni Stato membro di Consumo in cui è dovuta l'imposta, il valore totale al netto dell'IVA delle forniture di servizi elettronici per il periodo di riferimento, l'importo totale dell'imposta corrispondente e le aliquote IVA applicate per il calcolo. Va inoltre indicato l'importo totale dell'imposta dovuta. In particolare, nella dichiarazione trimestrale devono essere esposti i seguenti dati: - il numero di identificazione fiscale; - l'ammontare delle prestazioni di servizi elettronici effettuati nel corso del trimestre distintamente per ciascun Stato membro dell'Unione europea di domicilio o residenza dei committenti, al netto dell'IVA; - le aliquote ordinarie applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti; - l'ammontare dell'IVA di competenza di ciascuno Stato membro. La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dal termine del periodo di riferimento, e deve essere trasmessa in via telematica al Centro operativo di Pescara, mediante l'apposita funzione "Trasmetti la dichiarazione" predisposta, nel sito dell'Agenzia delle entrate - www.e-services.agenziaentrate.it - nella sezione dedicata agli utenti registrati. Territori dei Paesi membri che non applicano il regime speciale IVA Nei seguenti territori non è consentita l'applicazione del regime speciale, in quanto si tratta di territori esclusi dall'applicazione del regime IVA.
Stati che applicano il regime IVA vigente nei Paesi membri che li includono Ai seguenti Stati si applica lo stesso regime IVA vigente nel Paese membro che li include
Obbligo di conservare la documentazione L'operatore è tenuto a conservare la documentazione relativa alle transazioni effettuate per un periodo di dieci anni, in quanto tale documentazione può essere richiesta elettronicamente dallo Stato membro di Consumo tramite lo Stato membro di Identificazione. In ogni caso, l'operatore commerciale ha la possibilità di comunicare allo Stato membro di Identificazione eventuali cambiamenti a seguito dei quali ritiene di non soddisfare più le condizioni per l'applicazione del regime speciale. In Italia la comunicazione deve essere fatta utilizzando l'apposita funzione di "Cancella la registrazione" predisposta nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata agli utenti registrati. D'altro canto lo Stato membro di Identificazione ha il potere di escludere il soggetto passivo dal regime speciale quando: - il soggetto notifica di non fornire più servizi elettronici - l'Amministrazione può altrimenti presupporre che le sue attività soggette ad imposizione siano cessate - il soggetto non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale - il soggetto persiste nel non osservare le norme relative al regime speciale
Oltre alla presentazione della dichiarazione trimestrale, l'operatore deve versare, contestualmente al momento della presentazione della suddetta dichiarazione, l'IVA complessivamente dovuta allo Stato membro di Identificazione. In particolare, qualora l'operatore fosse identificato in Italia, il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato, sulla base della dichiarazione trimestrale presentata entro lo stesso termine in via telematica, tramite l'Ufficio Italiano Cambi, ed accreditato sul c/c intestato all'UIC - Iban DE03 5007 0010 0935 6403 00 - Swift code DEUTDEFFXXX - Deutsche Bank A.G. - Frankfurt - indicando sugli ordini di pagamento il codice spese "OUR". La causale di accredito deve riportare il codice/numero identificativo dell'ordinante, il periodo di riferimento dell'imposta e la dicitura "da accreditare sulla contabilità speciale n. 1796 denominata Agenzia delle Entrate direttore del Centro Operativo di Pescara e-commerce" intestata al Centro operativo di Pescara presso la tesoreria di Pescara. |