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Elenchi Intrastat

Adempimento

Uno degli obblighi più rilevanti per i soggetti passivi IVA che intrattengono scambi comunitari è costituito dalla presentazione agli uffici doganali degli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con i soggetti passivi dell'IVA stabiliti negli altri Stati membri della Comunità europea, conosciuti più comunemente con il nome di Modelli Intrastat.

L'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat risponde ad esigenze sia di carattere fiscale che statistiche connesse con gli scambi intracomunitari di beni.

La periodicità di invio degli elenchi Intrastat e i relativi termini di presentazione sono variabili; essi dipendono, infatti, dal volume delle cessioni/prestazioni effettuate e degli acquisti/prestazioni ricevute intracomunitari effettuati nel corso dell'anno precedente.


Nuove regole

Come verrà esposto dettagliatamente di seguito, con il recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE, nel 2010, si sono registrate importanti novità:

- estensione dell'obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario;

- obbligo di presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA per beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010;

- eliminazione della cadenza di presentazione annuale;

- nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale;

- introduzione di nuove modalità per il cambio di periodicità.


Soggetti obbligati alla presentazione

In linea di massima sono interessati all'adempimento i soggetti passivi IVA.

Più in dettaglio, essi sono tenuti a presentare i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

Tipo di elenco

Operazioni interessate

Note

Elenco riepilogativo per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea

1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
2) prestazioni di servizi;

Non vanno indicate le seguenti prestazioni di servizi (artt. 7-quater e 7-quinquies D.P.R. n. 633/1972):
- prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;
- prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui al punto seguente, quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
- prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
- prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità;
- prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività scientifiche sono ivi materialmente svolte;
- prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie.

elenco riepilogativo delle operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea

1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
2) prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972)

gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all' articolo 4, quarto comma D.P.R. n. 633/1972, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole, gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, presentano tale elenco riepilogativo

In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti indicati nella tabella di cui sopra che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.


Modelli da utilizzare

Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie devono essere redatti utilizzando gli appositi modelli approvati con Determinazione Agenzia delle dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010.


Contenuto degli elenchi

Gli elenchi riepilogativi si compongono di due parti:

- la prima contenente dati di natura fiscale;

- la seconda contenente dati di natura statistica.

Parte fiscale

Negli elenchi sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, nel periodo di riferimento.

In particolare, vanno riepilogati le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.

Gli acquisti intracomunitari di beni (effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993) e le successive cessioni intracomunitarie, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.

Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.

Parte statistica

I soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile, esclusi quelli trimestrali si sono avvalsi della facoltà di presentazione mensile, indicano i dati di natura statistica nella parte statistica degli elenchi stessi.

I soggetti che effettuano servizi di lavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.

Nella parte statistica degli elenchi sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate.

I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto nella parte statistica degli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie.

Previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono fruire di semplificazioni per:

a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200;

b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000.


Periodicità di presentazione

La periodicità di invio degli elenchi Intrastat e i relativi termini di presentazione sono variabili (vedi Tabella seguente):

Periodicità

Soggetti interessati

Trimestrale

Soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro

Mensili

Tutti gli altri soggetti

Rispetto al passato, non è più possibile presentare gli elenchi con cadenza annuale.

Inoltre, si applicano le seguenti regole:

- i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre che nei trimestri già trascorsi non abbiano superato i predetti 50.000 euro;

- i soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare;

- i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di 50.000 euro, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi;

- i soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.

- i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile.

 

Termini e modalità di presentazione

Gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Ai sensi della Determinazione Agenzia delle dogane 7 maggio 2010 n. 63336, a partire dal 10 maggio 2010 tutti i soggetti in possesso di abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline possono trasmettere i suddetti elenchi INTRA, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati.