| Elenchi Intrastat |
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Uno degli obblighi più rilevanti per i soggetti passivi IVA che intrattengono scambi comunitari è costituito dalla presentazione agli uffici doganali degli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con i soggetti passivi dell'IVA stabiliti negli altri Stati membri della Comunità europea, conosciuti più comunemente con il nome di Modelli Intrastat. L'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat risponde ad esigenze sia di carattere fiscale che statistiche connesse con gli scambi intracomunitari di beni. La periodicità di invio degli elenchi Intrastat e i relativi termini di presentazione sono variabili; essi dipendono, infatti, dal volume delle cessioni/prestazioni effettuate e degli acquisti/prestazioni ricevute intracomunitari effettuati nel corso dell'anno precedente. Come verrà esposto dettagliatamente di seguito, con il recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE, nel 2010, si sono registrate importanti novità: - estensione dell'obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario; - obbligo di presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA per beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010; - eliminazione della cadenza di presentazione annuale; - nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale; - introduzione di nuove modalità per il cambio di periodicità. Soggetti obbligati alla presentazione In linea di massima sono interessati all'adempimento i soggetti passivi IVA. Più in dettaglio, essi sono tenuti a presentare i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:
In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti indicati nella tabella di cui sopra che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente. Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie devono essere redatti utilizzando gli appositi modelli approvati con Determinazione Agenzia delle dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010. Gli elenchi riepilogativi si compongono di due parti: - la prima contenente dati di natura fiscale; - la seconda contenente dati di natura statistica. Parte fiscale Negli elenchi sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, nel periodo di riferimento. In particolare, vanno riepilogati le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità. Gli acquisti intracomunitari di beni (effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993) e le successive cessioni intracomunitarie, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente. In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate. Parte statistica I soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile, esclusi quelli trimestrali si sono avvalsi della facoltà di presentazione mensile, indicano i dati di natura statistica nella parte statistica degli elenchi stessi. I soggetti che effettuano servizi di lavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni. Nella parte statistica degli elenchi sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate. I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto nella parte statistica degli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie. Previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono fruire di semplificazioni per: a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200; b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000. La periodicità di invio degli elenchi Intrastat e i relativi termini di presentazione sono variabili (vedi Tabella seguente):
Rispetto al passato, non è più possibile presentare gli elenchi con cadenza annuale. Inoltre, si applicano le seguenti regole: - i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre che nei trimestri già trascorsi non abbiano superato i predetti 50.000 euro; - i soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare; - i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di 50.000 euro, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi; - i soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare. - i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile.
Termini e modalità di presentazione Gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Ai sensi della Determinazione Agenzia delle dogane 7 maggio 2010 n. 63336, a partire dal 10 maggio 2010 tutti i soggetti in possesso di abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline possono trasmettere i suddetti elenchi INTRA, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati. |