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Fatturazione differita

Adempimento

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, scheda di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi.

 

Operazioni attive soggette a fatturazione

L'obbligo di emettere la fattura scatta per le seguenti operazioni:

- cessioni di beni imponibili;

- prestazioni di beni imponibili;

- cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;

- cessioni di beni non imponibili in quanto destinati all'esportazione;

- prestazioni di servizi non imponibili ed operazioni assimilate all'esportazione;

- servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;

- cessioni di beni a viaggiatori stranieri;

- operazioni esenti.

 

Modalità operative in materia di fatturazione

La fattura deve essere emessa, in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte.

In alcune ipotesi, l'obbligo è posto a carico del cessionario o del committente (in tal caso si parla di "autofattura").

Il prestatore può conferire apposito mandato al cliente affinché emetta la fattura per conto del mandante.

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento al centesimo di euro per eccesso, se la frazione non è inferiore a 0,005 euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare;

6) numero di partita IVA del cessionario o del committente, se tenuto al pagamento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore (es. operazioni sottoposte al "reverse charge": cessioni di rottami, oro industriale, argento puro);

7) per le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi, la data di prima immatricolazione (o prima iscrizione nei pubblici registri) del mezzo e i chilometri percorsi (o le ore volate o navigate);

8) l'annotazione dell'eventuale compilazione a cura del cliente o di un terzo.

Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai nn. 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

Inoltre, se le fatture sono relative ad operazioni non imponibili o esenti deve essere indicato il titolo di inapplicabilità dell'imposta e la specifica norma.


Fatturazione differita

Normalmente, la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione (c.d. fattura immediata), cioè entro le ore 24 dello stesso giorno in cui l'operazione è effettuata.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 21, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi.

In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti.

In deroga a quanto detto sopra, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.

Inoltre, in caso di emissione della fattura con strumenti informatici (fattura elettronica) il processo di conservazione delle fatture elettroniche deve essere operato entro 15 giorni dal ricevimento, ovvero, dall'emissione.