| Liquidazione e versamento IVA periodica |
|
I soggetti passivi IVA, salvo quelli che adottano particolari regimi, devono liquidare e versare l'IVA periodicamente su base mensile o, in alcuni casi, su base trimestrale. In particolare, il versamento avviene: - entro il giorno 16 del mese successivo, per i contribuenti mensili; - entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre, per i contribuenti trimestrali per opzione.
Come si determina l'IVA periodica Il fine della liquidazione periodica è quello della determinazione del saldo dell'imposta del periodo di riferimento (mese o trimestre). Infatti è previsto che, con periodicità mensile (o trimestrale) il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. A tale proposito: - l'imposta sulle operazioni attive divenuta esigibile è quella risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri; - l'imposta computata in detrazione nel periodo stesso è quella risultante dalle annotazioni eseguite. Ai fini della determinazione del risultato finale occorre considerare anche l'eventuale credito d'imposta risultante dal periodo precedente (che va scomputato) o l'eventuale debito d'imposta precedente di importo inferiore a 25,82 euro (che va, quindi, sommato). Il saldo finale può consistere in un debito d'imposta, da versare all'erario, oppure in un credito da computare in detrazione nel periodo successivo. Come accennato, per i contribuenti mensili, la liquidazione e il versamento dell'eventuale IVA a debito avvenga entro il giorno 16 del mese successivo. Per i contribuenti trimestrali (si tratta, dei soggetti in contabilità semplificata) è possibile effettuare le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Pertanto, le scadenze sono le seguenti: - primo trimestre: 16 maggio; - secondo trimestre: 16 agosto; - terzo trimestre: 16 novembre. Se si sceglie il versamento trimestrale l'eventuale debito d'imposta deve essere maggiorato della percentuale dell'1% a titolo di interesse. Tali interessi non sono deducibili dal reddito. L'opzione deve essere esercitata in sede di inizio attività e comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentarsi successivamente alla scelta operata. Vale comunque il cosiddetto comportamento concludente. L'opzione ha effetto dall'anno in cui è esercitata e fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato. Il versamento relativo all'ultimo mese o trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell'anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi per i soggetti che presentano la dichiarazione Unico. Qualora l'imposta non superi il limite di euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo.
I versamenti periodici relativi all'IVA sono effettuati utilizzando il modello F24. In sede di effettuazione del versamento è possibile compensare i versamenti a debito e a credito. I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IVA sono i seguenti:
|