Name:

Email:

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Registrazione corrispettivi

Adempimento

I commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate, in luogo del registro delle fatture, possono annotare le operazioni effettuate in ciascun giorno nel registro dei corrispettivi.

In particolare, la registrazione dei corrispettivi deve essere effettuata entro il primo giorno non festivo successivo all'effettuazione della cessione dei beni o, all'incasso dei corrispettivi (se si tratta di prestazioni di servizi).

 

Registro dei corrispettivi

L'istituzione del registro dei corrispettivi in luogo del registro delle fatture è una facoltà e non un obbligo poiché i soggetti interessati sono liberi di istituire anche il registro delle fatture.

L'obbligo di istituire il registro delle fatture sussiste solo nel caso di emissione delle fatture differite. Se viene istituito il registro delle fatture emesse, tutte le fatture devono essere annotate su di esso.

Inoltre, i soggetti che utilizzano il registro dei corrispettivi devono emettere le fatture solo in caso di richiesta del cliente al momento di effettuazione dell'operazione.

Il registro dei corrispettivi, salvo casi particolari disciplinati da norme specifiche, non è soggetto ad alcun obbligo di vidimazione. L'unico obbligo per la sua tenuta è la numerazione delle pagine.

Le annotazioni sul registro dei corrispettivi devono essere eseguite registrando, distintamente per aliquota applicabile, l'ammontare globale, comprensivo dell'IVA, di tutte le operazioni imponibili effettuate in ciascun giorno.

I soggetti ammessi all'applicazione del metodo della ventilazione possono effettuare le registrazioni dei corrispettivi giornalieri senza distinzione di aliquote e su un'unica colonna del registro dei corrispettivi.

Le annotazioni relative ad operazioni non imponibili o esenti devono essere effettuate tenendo distinti:

a) i corrispettivi non imponibili ai sensi degli artt. 7 comma 2, 8, 8-bis e 9 D.P.R. n. 633/1972;

b) i corrispettivi non imponibili ai sensi dell'articolo 38-quater D.P.R. n. 633/1972;

c) i corrispettivi esenti.

Nell'importo globale dei corrispettivi devono essere compresi anche quelli relativi alle cessioni e alle prestazioni per le quali è stata emessa la fattura.

Per i soggetti ammessi al metodo della ventilazione, le vendite effettuate con emissione della fattura devono essere registrate nel registro dei corrispettivi separatamente rispetto alle altre operazioni e distinte per aliquota o titolo di esenzione.

La stampa del registro dei corrispettivi, se tenuto con l'ausilio di sistemi informatici, deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale, fermo restando che la stampa deve essere disponibile in qualsiasi momento (ad es. in caso di ispezioni e verifiche).

Si segnala, infine, che i soggetti obbligati alla tenuta del libro giornale e libro degli inventari hanno la facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed il registro dei beni ammortizzabili, a condizione che:

a) le registrazioni rilevanti ai fini IVA siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri;

b) le annotazioni relative ai beni ammortizzabili siano effettuate nel libro degli inventari nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

c) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale di tale facoltà.

 

Termini di registrazione

La registrazione dei corrispettivi deve essere effettuata entro il primo giorno non festivo successivo all'effettuazione della cessione dei beni o, in caso di prestazioni di servizi, all'incasso dei corrispettivi.

Le annotazioni devono essere eseguite con riferimento al giorno in cui le operazioni sono state effettuate.

Qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili o computer ovvero si avvalga di centri contabili gestiti da terzi, le registrazioni sul registro dei corrispettivi possono essere effettuate entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.

Inoltre, i soggetti che rilasciano lo scontrino o emettono la ricevuta fiscale, possono eseguire un'unica annotazione dei corrispettivi, riferiti ad un mese solare, entro il giorno 15 del mese successivo.