| Rimborsi IVA infrannuali |
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Secondo quanto previsto all'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, alcune categorie di contribuenti, oltre a poter chiedere il rimborso dell'IVA in sede di dichiarazione annuale, possono richiederlo, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, a determinate condizioni, con riferimento a periodi inferiori all'anno.
Possono richiedere il credito IVA infrannuale soltanto coloro che: - esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le cessioni di oro effettuate; in tal caso, il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%; - effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; Inoltre, per ottenere il rimborso IVA infrannuale è necessario che il contribuente interessato presenti idonee garanzie. In particolare, occorre presentare, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, in alternativa, le seguenti garanzie: - cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa; - fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità; - polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sono esonerate dalla presentazione di garanzie le imprese: a) la cui attività è esercitata da almeno cinque anni; b) cui non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore: - al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 51.645,69 euro; - al 5% degli importi dichiarati se questi superano 51.645,69 euro ma non superano 516.456,90 euro; - all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 51.645,69 euro, se gli importi dichiarati superano 516.456,90 euro; c) che presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che: - il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio; - non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; - sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. - acquistano beni ammortizzabili.
Modalità operative per chiedere il rimborso o compensare l'IVA infrannuale Il contribuente che si trovi in una delle tre situazioni di cui sopra può richiedere, trimestralmente, il rimborso dell'IVA a credito maturata nel trimestre precedente o, in alternativa, può compensare il credito stesso mediante modello F24. E' possibile recuperare il credito che è maturato solo in quel trimestre e solamente nel caso in cui l'eccedenza superi l'importo di euro 2.582,28. Pertanto, l'eventuale credito del trimestre solare precedente inferiore a 2.582,28 euro non può essere cumulato con quello del trimestre successivo in quanto ogni trimestre è considerato in via autonoma. Inoltre, il rimborso o la compensazione si applica ai primi tre trimestri solari dell'esercizio in quanto per l'ultimo trimestre il calcolo viene fatto in sede di dichiarazione annuale. In caso di soggetti con liquidazioni IVA mensili, la richiesta di rimborso o compensazione va effettuata su base trimestrale essendo irrilevante la periodicità (mensile o trimestrale) della liquidazione. Per chiedere il rimborso occorre utilizzare il modello IVA TR disponibile sul sito internate dell'Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, mediante una delle modalità di seguito riportate: - per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati; - direttamente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta; - spedizione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente a mezzo lettera raccomandata ed in tal caso si considera presentato il giorno in cui viene consegnato all'ufficio postale. In alternativa alla richiesta di rimborso, il contribuente può scegliere di compensare l'IVA a credito mediante il modello F24. Va però ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2010, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono state modificate le regole sulle compensazioni mediante l'utilizzo di crediti annuali e trimestrali IVA, che vengono così riassunte: - la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge; - i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata; - i soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale IVA o relativo a periodi inferiori all'anno per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; - i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti abilitati (si tratta, principalmente, di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro), relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai revisori, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile. Ai fini della compensazione del credito IVA infrannuale, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: - primo trimestre: 6036; - secondo trimestre: 6037; - terzo trimestre. 6038. Si ricorda, infine, che a partire dal 1° gennaio 2011, il DL 78/2010 ha introdotto il divieto di compensazione nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del suddetto divieto di compensazione, si applicherà una sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, fino a concorrenza dell'importo indebitamente compensato. |