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Rimborsi IVA soggetti non residenti

Adempimento

A seguito del recepimento della direttiva UE 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, dal 1° gennaio 2010, è stata radicalmente modificata la disciplina del rimborso dell'IVA ai soggetti stabiliti in un altro Stato membro diverso da quello del rimborso.

Il nuovo sistema interamente elettronico dovrebbe assicurare rimborsi più rapidi e, soprattutto, garantire la corresponsione degli interessi legali nel caso in cui le Amministrazioni fiscali eroghino i rimborsi in ritardo.

In linea generale è previsto che i soggetti passivi di imposta residenti in uno Stato membro possono ottenere il rimborso dell'IVA addebitatagli per beni e servizi fornitigli da altri soggetti passivi o per l'importazione di beni in altro Stato membro in cui non sono identificati.

La peculiarità del nuovo sistema prevede che i soggetti passivi IVA possono richiedere il rimborso dell'imposta assolta in altro Stato membro mediante richiesta fatta nello Stato membro di "stabilimento", tramite un portale elettronico.

La richiesta di rimborso deve essere presentata allo Stato membro di "stabilimento" al più tardi entro il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento.

(sommario)

Modalità operative per ottenere i rimborsi

Anche se, come accennato, il termine è unico ed è fissato al 30 settembre, sono previste differenti modalità di richiesta dei rimborsi a seconda che la richiesta venga effettuata da contribuenti italiani o comunitari o, infine, extracomunitari.

Attenzione

Va ricordato che, a seguito del mancato funzionamento di alcuni portali elettronici, taluni soggetti passivi non hanno potuto esercitare il loro diritto a detrarre l'IVA sulle spese sostenute nel 2009. Pertanto, in via eccezionale il Consiglio Europeo ha modificato l'articolo 15 della direttiva n. 2008/9/CE, prorogando, di fatto, al 31 marzo 2011 il termine per le richieste di rimborso relative ai periodi di riferimento del 2009.

Istanze di rimborso presentate da soggetti italiani per l'IVA versata in altro Stato comunitario

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, a partire dal 1° aprile 2010 (data di pubblicazione del Provvedimento attuativo dell'Agenzia delle entrate), possono richiedere il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, mediante la presentazione di una apposita istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica.

In passato, invece, la richiesta doveva essere inoltrata in formato cartaceo allo Stato comunitario dove l'IVA era stata versata.

L 'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta, entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:

a) non ha svolto un'attività d'impresa, arte o professione;

b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta (articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972);

c) si è avvalso del regime dei contribuenti minimi (commi da 96 a 117 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

d) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli (articolo 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).

Nei predetti casi l'Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento seguendo una delle seguenti modalità:

- direttamente accedendo al servizio rimborso Iva Ue disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate;

- tramite gli incaricati alla trasmissione telematica (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc.);

- tramite i soggetti appositamente delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;

- tramite le camere di commercio italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo.

L'elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato membro in ordine al contenuto delle istanze di rimborso, è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

I rimborsi sono erogati direttamente dallo Stato membro competente secondo le modalità dal medesimo stabilite.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte in una apposita tabella disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, nella domanda di rimborso la descrizione dei beni da inserire deve essere inserita in base ad una ulteriore tabella disponibile, anch'essa sul sito internet.

I soggetti passivi che alla fine dell'anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da quella utilizzata in modo provvisorio nel corso del medesimo anno, comunicano, entro l'anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati membri a cui hanno chiesto il rimborso dell'IVA assolta all'interno del loro territorio.

La comunicazione di adeguamento della percentuale di detrazione è effettuata contestualmente alla presentazione di una domanda di rimborso ovvero, nel caso in cui il contribuente non effettua domande di rimborso durante l'anno solare, con un'apposita comunicazione.

Va infine ricordato che il contribuente che dovesse rendersi conto di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, può presentare una seconda istanza correttiva dell'originaria con le medesime modalità.

La nuova istanza, oltre al dato corretto, deve contenere anche tutte le informazioni già inserite nella richiesta originaria. Nell'istanza correttiva non possono essere inserite ulteriori fatture rispetto a quelle indicate nella precedente richiesta di rimborso.

La domanda correttiva può essere presentata fino alla data prevista per l'istanza originaria e quindi entro il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per cui si chiede il rimborso.

Istanze di rimborso presentate dai soggetti comunitari per l'IVA versata in Italia

I soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità, a partire dal 1° aprile 2010 (data di pubblicazione del Provvedimento attuativo dell'Agenzia delle entrate), possono richiedere il rimborso dell'IVA assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati, presentando apposita istanza in via telematica allo Stato membro ove sono stabiliti.

L'istanza di rimborso va presentata:

- con riferimento ad un periodo non inferiore al trimestre solare, se di importo non inferiore a 400,00 euro;

- con riferimento all'intero anno, se l'importo complessivo relativo ad uno o più trimestri è inferiore a 400,00 euro, sempreché di importo non inferiore a 50,00 euro

Riguardo ai termini di presentazione, va detto che:

- la richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento;

- la richiesta di rimborso annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

Sintetizzando, i termini sono i seguenti:

Periodo del rimborso

Data inizio presentazione istanza

Data fine presentazione istanza

Annuale (anno x)

1° gennaio anno x+1

30 settembre anno x+1

I trimestre anno x

1° aprile anno x

30 settembre anno x+1

II trimestre anno x

1° luglio anno x

30 settembre anno x+1

III trimestre anno x

1° ottobre anno x

30 settembre anno x+1

IV trimestre anno x

1° gennaio anno x+1

30 settembre anno x+1

Il rimborso spettante è eseguito mediante accreditamento su conto corrente intestato agli stessi soggetti passivi.

L'accreditamento sul conto corrente delle somme spettanti avviene entro dieci giorni lavorativi dalla data di notifica ai soggetti interessati della decisione di accoglimento della richiesta di rimborso.

L'elenco dei requisiti in ordine al contenuto delle istanze di rimborso, è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

La richiesta di rimborso deve essere compilata in italiano (sono accettate anche richieste in inglese e francese) e gli importi vanno espressi in euro.

I soggetti passivi che alla fine dell'anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da quella utilizzata in modo provvisorio nel corso del medesimo anno, comunicano, entro l'anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione.

La comunicazione di adeguamento della percentuale di detrazione è effettuata contestualmente alla presentazione di una domanda di rimborso ovvero, nel caso in cui il contribuente non effettui domande di rimborso durante l'anno solare, con un'apposita comunicazione.

Se per la richiesta o le richieste di rimborso a cui è riferita la correzione della percentuale di detrazione non è ancora stato emanato alcun provvedimento, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede a rettificare in aumento o in diminuzione l'importo chiesto a rimborso e ne da notizia al richiedente.

Se per la richiesta o le richieste di rimborso a cui è riferita la correzione della percentuale di detrazione è stato già effettuato il pagamento, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede a rettificare l'importo chiesto a rimborso e compensa tale variazione in aumento o in diminuzione con l'importo che deve essere erogato in base ad un'altra richiesta di rimborso. Se non risultano rimborsi da erogare, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede ad effettuare pagamenti o recuperi autonomi.

Se per la richiesta o le richieste di rimborso a cui è riferita la correzione della percentuale di detrazione è stato emanato apposito provvedimento di diniego, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate adotta i conseguenti provvedimenti.

Istanze di rimborso presentate dai soggetti extra UE per l'IVA versata in Italia

Per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell'Unione Europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia) le modalità di richiesta non hanno subito variazioni, eccetto che per il periodo di riferimento (soltanto richieste trimestrali ed annuali e non più semestrali) e per il termine di presentazione delle richieste (non più il 30 giugno ma il 30 settembre di ciascun anno).

In particolare, a partire dal 3 maggio 2010, il modello da utilizzare per la richiesta di rimborso, è il modello IVA 79 che deve essere trasmesso al Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara con le seguenti modalità:

- tramite consegna diretta;

- tramite servizio postale;

- tramite "corriere espresso".

Negli ultimi due casi fa fede la data di spedizione. Non sono ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

 

Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ad effettuare i controlli

L'operazione di controllo e gestione delle domande di rimborso, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara (fax: 00390855772325 - telefono: 00390855771 - mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ).

Al predetto ufficio competono anche i relativi scambi di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri.