| Scheda carburanti |
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La scheda carburante è il documento che permette ai soggetti Iva, operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni la deduzione del costo sostenuto per l'acquisto di carburanti per autotrazione (ossia benzine, miscele, gasolio, gas metano e Gpl) effettuato presso gli impianti stradali di distribuzione, e la detrazione della relativa Iva (se spettante, come nel caso degli agenti di commercio). Anche se la scheda ha forma libera, essa deve contenere degli elementi essenziali, in mancanza dei quali la compilazione si ritiene irregolare, e quindi il contenuto contestabile sia sotto l'aspetto reddituale, sia sotto quello della detrazione Iva. Le schede carburanti sono state introdotte nell'ordinamento tributario italiano nel 1977 (D.M. 07 giugno 1977) come strumento di controllo fiscale, e sono disciplinate dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 (Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione), in attuazione dell'art. 3, comma 137, lett. d), L. 23.12.1996, n. 662, a seguito dell'abolizione dell'obbligo di emissione della fattura per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti. La scheda carburante, infatti, è un documento sostitutivo della fattura ed equipollente della stessa. Pertanto, coloro che nell'esercizio di impresa, arte o professione, acquistano carburanti per autotrazione (benzina normale, verde o super; miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, gpl) presso gli impianti stradali di distribuzione, hanno l'onere di utilizzare un apposito documento, appunto la scheda carburante, conforme al modello allegato al Dpr 444/1997, per poter esercitare il diritto alla detrazione - qualora ammesso - dell'Iva relativa al carburante acquistato o per documentare tale spesa agli effetti dell'applicazione delle imposte sul reddito e dell'Irap.
Ai sensi dell'articolo 2 del DPR 444/1997, la scheda carburante deve essere istituita per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte e professione, con cadenza mensile o trimestrale. Il veicolo deve risultare intestato al soggetto passivo d'imposta (ente, società, titolare della ditta individuale o professionista) oppure deve essere posseduto a titolo di locazione finanziaria, noleggio, comodato o simili, regolarmente documentato. Inoltre, l'adempimento dell'istituzione della scheda deve ritenersi correttamente assolto solo se il documento contenga tutti gli elementi e le indicazioni previste nel modello allegato al decreto presidenziale. Infine, la scelta tra scheda mensile o trimestrale è assolutamente libera e svincolata dalla cadenza temporale di liquidazione dell'Iva.
La scheda carburante deve contenere, anche a mezzo di apposito timbro, i seguenti elementi: - gli estremi di individuazione del veicolo - la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto d'imposta che acquista il carburante - l'ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti domiciliati all'estero. Per i soggetti residenti all'estero e che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia, la scheda carburante deve contenere, anche a mezzo di apposito timbro, i seguenti elementi: - gli estremi di individuazione del veicolo - i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante residente nel territorio dello Stato. Per estremi di individuazione del veicolo devono intendersi, la casa costruttrice, il modello, la targa, il numero di telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall'impresa costruttrice. Per i veicoli non ancora immatricolati, oppure per quelli che per loro natura sono privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale, l'individuazione può essere ottenuta attraverso il numero di matricola apposto dalla casa costruttrice. Nel caso di un lavoratore dipendente che utilizza la propria vettura per conto del datore di lavoro, la scheda deve contenere i dati identificativi del dipendente oltre che dell'impresa. La necessità dell'indicazione del numero di targa sulla scheda carburante, ai fini della deduzione del costo nella determinazione delle imposte sul reddito, è stata sostenuta anche dalla Cassazione con la sentenza 21769/2005, secondo cui, anche se il numero di targa non è espressamente indicato dalla normativa, non c'è dubbio che esso debba ritenersi prescritto obbligatoriamente, costituendo il principale elemento di individuazione del veicolo. In mancanza, verrebbe a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo effettivamente rifornito e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività d'impresa.
Compilazione della scheda carburante L'articolo 3 del DPR 444/1997 prevede che, all'atto di ogni rifornimento, l'addetto della distribuzione di carburante deve indicare sulla scheda carburante: - la data del rifornimento - l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'Iva - la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, l'ubicazione dell'impianto stesso (queste ultime anche a mezzo di apposito timbro). L'addetto della distribuzione deve convalidare tali annotazioni apponendo la propria firma sulla scheda. Tutti gli elementi innanzi indicati devono obbligatoriamente risultare dalla scheda carburante ai fini della regolarità della stessa (risoluzione 161/2007). Non sussiste, invece, l'obbligo da parte del gestore dell'impianto di distribuzione di indicare il proprio numero di codice fiscale (risoluzione 13484/1978). In particolare, l'apposizione della firma dell'addetto, come chiarito anche dalla circolare 205/1998, assume estrema importanza, in quanto in tal modo si convalida la regolarità dell'operazione di acquisto. Per questo motivo, l'addetto deve preventivamente accertarsi della corrispondenza della scheda con il veicolo da rifornire. L'interpretazione dell'Amministrazione è confermata anche dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito. In particolare, si è ritenuto (Cassazione, 21941/2007) che l'apposizione della firma, avendo una funzione definita dalla stesso legislatore di "convalida" del rifornimento, costituisce elemento essenziale al fine di poter esercitare legittimamente il diritto alla detrazione dell'Iva di cui alla scheda carburante. Ciò in considerazione del fatto che le annotazioni sulla scheda sono sostitutive della fattura.
Registrazione e conservazione della scheda carburante Ai fini della registrazione e conservazione della scheda carburante, in base a quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del DPR 444/1997: - ciascuna scheda carburante deve essere registrata distintamente nel registro Iva degli acquisti entro il termine stabilito dall'articolo 25 del Dpr 633/1972, cioè entro i termini ordinari previsti per le fatture di acquisto prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio dell'impresa annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile alla fine del mese o trimestre, dall'apposito dispositivo esistente sul veicolo - per la tenuta e conservazione delle schede si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 del DPR 633/1972. I contribuenti che si trovano nella condizione di poter esercitare la detrazione dell'Iva devono necessariamente provvedere alla registrazione nel registro degli acquisti della scheda carburante (circolare 59/2001, punto 3.1), numerata seguendo la progressione numerica del registro. Più precisamente, dalla registrazione devono risultare il mese o il trimestre, il veicolo cui si riferisce la scheda, il numero progressivo attribuito, l'ammontare complessivo delle operazioni ovvero l'ammontare imponibile e l'ammontare della Iva relativa detraibile (circolare 205/1998, risoluzione 161/2007). L'annotazione dei chilometri percorsi nel mese o nel trimestre dall'autoveicolo intestatario della scheda stessa deve essere rilevato dall'apposito dispositivo (il contachilometri) dell'automezzo. Non si tratta quindi di dichiarare i chilometri percorsi, ma semplicemente di rilevare, e di riportare sulla scheda, lo scostamento dalla rilevazione precedente rispetto a quella relativa al periodo considerato. Nel caso di un lavoratore dipendente che utilizza la propria vettura per conto del datore di lavoro, l'annotazione dei chilometri deve riguardare solo quelli afferenti l'attività d'impresa (circolare 39/1977). |