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Scheda trasporto

Adempimento

A partire dal 19 luglio 2009, in base a quanto previsto dal DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 giugno 2009, tutti i trasporti affidati in conto terzi devono essere accompagnati dalla nuova Scheda di Trasporto, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore.

Restano esclusi i trasporti effettuati in conto proprio. L'obiettivo del provvedimento é quello di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale, favorire le verifiche sul corretto esercizio della attività di autotrasporto merci in conto terzi; costituisce inoltre idonea documentazione ai fini dell'accertamento delle corresponsabilità del committente, vettore, caricatore e proprietario della merce per le violazioni del Codice della Strada commesse dal conducente.

Va anche ricordato che è equipollente alla nuova scheda di trasporto, anche il Documento di Trasporto (c.d. DDT) che deve essere compilato, ai fini fiscali, per l'accompagnamento dei beni viaggianti.

 

Soggetti obbligati

La nuova scheda di trasporto deve essere:

- compilata a cura del committente, ossia dall'impresa o dalla persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale é stipulato il contratto di trasporto con il vettore, o da soggetto da esso delegato

- conservata a cura del vettore, ossia dall'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada a bordo del mezzo per tutta la durata del trasporto

 

Soggetti esclusi

Non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto i vettori - italiani e stranieri - che effettuano un trasporto internazionale di cose in conto terzi, in quanto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, del decreto legislativo 286/2005, tale obbligo grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale. A tal proposito, si precisa che ai fini dell'esclusione si deve trattare di attività di autotrasporto merci in conto terzi effettuata dagli autotrasportatori stranieri che operano in ambito nazionale quando si sviluppa a livello internazionale, come nel caso di un trasporto tra l'Italia e un altro Paese straniero e viceversa, oppure un trasporto il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovino in due diversi Paesi stranieri nel corso del quale l'Italia sia solo attraversata, senza che avvengano operazioni di carico o scarico merce sul suolo nazionale.

 

Trasporti esonerati dalla compilazione della scheda di trasporto

Sono esonerati dalla compilazione della scheda di trasporto, i trasporti di collettame eseguiti mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, se accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato, nonché i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio, e i veicoli indicati all'art. 30 Legge 6 /6/ 1974 n. 298 ( forze armate, trasporto salme, mezzi d'opera, ecc. ...).

 

Contenuti della scheda di trasporto

La scheda di trasporto deve riportare elementi minimi obbligatori. In particolare, nella scheda di trasporto occorre riportare i dati anagrafici e fiscali del:

- vettore (compreso il Numero di Iscrizione Albo Autotrasportatori)

- committente

- caricatore

- proprietario della merce

Inoltre, vanno riportati i dati della merce trasportata relativi a:

- tipologia

- quantità/peso

- luogo di carico merce

- luogo di scarico merce

- luogo e data di compilazione

Infine, vanno riportati i dati del compilatore (di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente) e le eventuali dichiarazioni, osservazioni varie, istruzioni, nonché la firma.

 

Modalità di compilazione

La scheda di trasporto va compilata per ogni veicolo. Inoltre, in caso di diversi luoghi di scarico è necessario compilare una unica scheda recante l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, ovvero più schede di trasporto quanti sono i luoghi di scarico.

 

Conservazione della scheda di trasporto

La scheda di trasporto esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si riferisce. La vigente normativa, infatti, non prevede che essa sia conservata dopo il trasporto. Quando vengono utilizzati documenti sostitutivi od equivalenti, restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta.

 

Regime sanzionatorio

Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1.800 euro.

Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro.

All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equipollente.

In caso di mancata esibizione dei documenti entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione di una ulteriore sanzione a carico del committente, ai sensi del comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Inoltre, si applica al conducente o al vettore cui era stato intimato di esibire il documento, le sanzioni previste dall'art. 180 comma 8 del Codice della Strada.

 

Controlli stradali e scheda di trasporto

La scheda di trasporto deve essere portata a bordo del veicolo in originale. Tuttavia, poiché questo documento assume, nell' ambito del trasporto di cose in conto terzi, la valenza giuridica di una scrittura privata, si ritiene siano ad esso applicabili le disposizioni dell'art. 2719 CC che dispone che, nei rapporti tra privati, le copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche di un documento, valgono come l'originale a meno non vengano disconosciute da chi si sostiene abbia sottoscritto l'originale del documento. Per questo motivo, in occasione di un controllo stradale, il documento può essere esibito anche in copia, non autenticata, realizzata sia direttamente dal documento cartaceo originale che della stampa di un documento trasmesso al vettore per via fax o per via telematica. Occorre peraltro precisare che, quando il documento originale sia redatto e spedito al vettore interamente con modalità elettroniche, devono essere rispettate le disposizioni relative ai documenti digitali di cui al decreto legislativo 7.3.2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

In occasione del controllo stradale, per certificare l'avvenuta esibizione della copia del documento ed impedire, successivamente, la manipolazione del suo contenuto, sulla stessa gli organi di controllo apporranno le annotazioni sulla scheda di trasporto della data e ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell'esibizione del documento.

 

L'utilizzo del DDT in alternativa alla scheda di trasporto

Come accennato, il DDT, rilasciato ai sensi del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, può sostituire la nuova scheda di trasporto.

A tal fine è necessario che il DDT sia integrato di tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto e dalla dicitura "Documento valido ai sensi del D.M. 30 giugno 2009, n. 554, pubblicato in G.U. n. 153 del 4 luglio 2009).