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Versamento saldo IVA

Adempimento

I soggetti passivi IVA, oltre a presentare la dichiarazione annuale, devono effettuare il versamento dell'IVA dovuta in base alla predetta dichiarazione entro il 16 marzo di ciascun anno.

L'obbligo di versamento sussiste solo nel caso in cui l'importo dell'IVA dovuta superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione Unico il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione; in tal caso, occorre applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

 

Come si calcola l'IVA annuale

La determinazione dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale avviene mediante la compilazione del quadro VL del modello IVA.

Salvo specifici settori per i quali sono previsti regimi particolari, i contribuenti IVA sono obbligati ad effettuare le liquidazioni e i corrispondenti versamenti dell'imposta, con cadenza periodica (generalmente mensile o trimestrale).

Va però ricordato che, mentre, i versamenti periodici costituiscono una liquidazione provvisoria del debito o del credito del contribuente, la liquidazione definitiva avviene con la presentazione della dichiarazione annuale.

In linea di massima, considerando il caso dei contribuenti IVA "ordinari", la procedura di calcolo dell'IVA annuale può essere così riassunta:

- calcolo dell'imposta a debito o a credito mediante la somma algebrica tra IVA a debito e IVA detraibile;

- calcolo dell'imposta dovuta o a credito, apportando al valore determinato al punto precedente, apposite rettifiche in aumento e in diminuzione per tenere conto degli altri fattori che incidono sul calcolo (tra i quali, ad esempio, i versamenti periodici effettuati nel corso del periodo d'imposta, eventuali crediti dell'anno precedente portati a nuovi o scomputati in sede di versamento di imposte e contributi, rimborsi infrannuali, ecc.).

Il risultato finale corrisponde all'esatto ammontare dell'IVA dovuta (e quindi da versare entro le scadenze accennate) o dell'IVA a credito (da utilizzare in compensazione o da riportare a nuovo).

 

Come si versa

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno.

I contribuenti possono versare l'importo in unica soluzione ovvero rateizzarlo.

Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla predetta dichiarazione unificata, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Pertanto, riepilogando, se il soggetto presenta la dichiarazione IVA autonoma, può:

- versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo;

- rateizzare l'importo.

Se il soggetto è tenuto invece a presentare la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può:

- versare in unica soluzione entro il 16 marzo;

- versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;

- rateizzare dal 16 marzo, l'importo;

- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi applicando l'interesse per la rateazione dei versamenti di Unico (attualmente pari al 4% annuo) l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con il codice tributo 6099 IVA annuale saldo.

A tale proposito, si ricorda che per tutti i soggetti titolari di partita IVA è previsto l'utilizzo del c.d. "F24 telematico".

In particolare, tali soggetti, possono effettuare il versamento:

- direttamente;

- tramite gli intermediari abilitati a Entratel.

Esempio di calcolo

Si consideri il caso di una impresa, in regime IVA mensile, che, per l'anno 2009, presenti la seguente situazione:

- Totale operazioni imponibili (coincidenti con il volume d'affari): 250.000 euro

IVA sulle operazioni imponibili: 50.000 euro

- Totale acquisti e importazioni imponibili: 60.000 euro

- IVA su acquisti e importazioni imponibili: 12.000 euro

- IVA versata nel 2009 (versamenti periodici e acconto): 18.000.

Inoltre, il soggetto non ha alcun credito risultante dalla dichiarazione precedente.

Si riporta, di seguito, il calcolo dell'IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale:

Voce

Debiti

Crediti

IVA sulle operazioni imponibili

50.000

 

IVA detraibile

 

12.000

Imposta dovuta

38.000

 

Ammontare dei versamenti periodici e acconto

 

18.000

IVA dovuta

20.000

 

 

Le sanzioni per le violazioni relative al versamento dell'IVA annuale

Le violazioni alle norme in materia di versamento dell'IVA possono determinare l'applicazione di sanzioni sia di natura amministrativa che penale.

Sanzioni amministrative

In caso di violazioni dell'obbligo di versamento è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

In particolare, tale sanzione si applica nelle ipotesi di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'IVA in acconto, dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche o dell'IVA a conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale.

Sanzioni penali

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi incorre in una delle seguenti fattispecie delittuose:

- omesso versamento dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale;

- utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o non esistenti.

In entrambi i casi occorre che l'ammontare superi l'importo di 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Con riferimento alla prima ipotesi delittuosa (omesso o insufficiente versamento dell'IVA annuale) per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Ne consegue che il reato si perfeziona quando il contribuente, ad esempio, non versa entro il 27 dicembre 2009 il debito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2008.

Passando alla seconda fattispecie delittuosa (utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o non esistenti) il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità pari a 50.000 euro con riferimento al singolo periodo d'imposta.

Pertanto, nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a 50.000 euro.

Tabella - Sanzioni

Tipo di sanzione

Violazione

Sanzione

Amministrativa

Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'IVA in acconto, dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche o dell'IVA a conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale

30% dell'importo non versato

Penale

Omesso versamento dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta

Reclusione da sei mesi a due anni

Penale

Utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o non esistenti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta

Reclusione da sei mesi a due anni