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Modello 730

Adempimento

Il Modello 730 può essere presentato, in alternativa:

- entro il 30 aprile al proprio sostituto d'imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale;

- entro il 31 maggio a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Entro il 31 maggio il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati, mentre il Caf o il professionista abilitato consegna entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Entro il 30 giugno il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il Modello 730 all'Agenzia delle Entrate.

 

Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati, anziché utilizzare il modello ordinario (Unico Persone Fisiche), possono presentare la dichiarazione dei redditi mediante il Modello 730, usufruendo dell'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione.

In alternativa, essi possono rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (CAF), costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro, o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali).

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.

In particolare, il Modello 730 è semplice da compilare e non richiede l'esecuzione di calcoli; il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

A tutto questo pensano il datore di lavoro o l'ente pensionistico oppure il CAF o il professionista abilitato a cui il contribuente si è rivolto; il contribuente ottiene il rimborso dell'imposta, direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati, il rimborso è effettuato a partire dal mese di agosto o di settembre).

Nel caso in cui il contribuente debba, invece, pagare delle somme, queste verranno trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).

Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,4%), verrà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

Il contribuente può anche chiedere (barrando una apposita casella della dichiarazione) di rateizzare le trattenute in più mesi, pagando l'interesse dello 0,5% mensile.

 

Chi può utilizzare il Modello 730

Possono utilizzare il Modello 730 i contribuenti che nell'anno di presentazione della dichiarazione sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);

- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);

- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

- sacerdoti della Chiesa cattolica;

- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);-

- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato (in tal caso occorre rivolgersi al sostituto ovvero ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno precedente al mese di giugno dell'anno di presentazione);

- soggetti che posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. cbis), del Tuir - definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa - almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dell'anno di presentazione del modello e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio (in tal caso il modello deve essere presentato ad un Cafdipendenti o ad un professionista abilitato);

- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Modello 730:

- al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio dell'anno di presentazione;

- ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Infine, anche coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci possono utilizzare il Modello 730, se nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione sussistono le condizioni per la presentazione di questo modello.

 

Chi non può presentare il Modello 730

Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il Modello 730.

Infatti, non possono utilizzare questo modello (e devono presentare la dichiarazione Modello UNICO) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni.

In particolare, non possono utilizzare il Modello 730, ma devono presentare il Modello UNICO Persone fisiche, i contribuenti che nell'annodi imposta hanno posseduto:

- redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;

- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

- redditi "diversi" (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Modello 730 i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");

- non sono residenti in Italia;

- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;

- nell'anno di presentazione della dichiarazione, percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa);

- nell'anno di imposta, hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

 

Dichiarazione congiunta

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato.

La presentazione congiunta del Modello 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il Modello 730, ad eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d'impresa.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Tipologie di reddito che possono essere dichiarate

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nell'anno di imposta:

- redditi di lavoro dipendente;

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

- redditi dei terreni e dei fabbricati;

- redditi di capitale;

- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;

- alcuni dei redditi diversi;

- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

 

Come si presenta

Il Modello 730 deve essere presentato già compilato al datore di lavoro o all'ente pensionistico senza esibire la relativa documentazione tributaria, che il contribuente dovrà tuttavia conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Chi chiede la consulenza per la compilazione del Modello 730 ad un CAF o ad un professionista abilitato è tenuto al pagamento di un corrispettivo, e a presentare tutta la prevista documentazione.

Nel caso in cui il Modello 730 viene consegnato debitamente compilato, non è dovuto nessun compenso.

Tali soggetti avranno tuttavia l'obbligo di verificare che i dati esposti siano conformi alla documentazione che il contribuente, anche in questo caso deve presentare.

In caso di richiesta di compensi indebiti o di rifiuto di prestare l'assistenza fiscale, gli utenti possono rivolgersi all'ufficio di vigilanza sui CAF, istituito presso le Direzioni Regionali e presso le Direzioni provinciali di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate.

 

Presentazione al sostituto di imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il Modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Modello 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e quella per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef.

A tal fine può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza recante l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.

La scheda va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Al sostituto d'imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.

 

Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge ad un Caf o ad un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione.

Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef (Modello 730-1), anche se non è espressa alcuna scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

 

Scelta dell'otto e del cinque per mille

Il contribuente può scegliere di destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle istituzioni religiose, per scopi umanitari e religiosi o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

Questa scelta non aumenta l'imposta che deve pagare il contribuente, ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità voluta dal contribuente una parte dell'Irpef riscossa.

Si può destinare una quota pari al 5 per mille della propria Irpef per iniziative sociali, umanitarie e di ricerca alle:

- associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere privato riconosciuti come Onlus e che svolgono attività in uno dei settori indicati dall'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 (tra cui, assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, ricerca scientifica di particolare interesse sociale);

- associazioni di promozione sodale iscritte nei registri previsti dalla legge 383/2000;

- università e gli enti di ricerca scientifica e sanitaria;

- alle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

- alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

Le fondazioni sono ammesse alla ripartizione solo se hanno la qualifica di Onlus o se promuovono la ricerca scientifica.

Come per la scelta dell'otto per mille il contribuente può effettuare la scelta del cinque per mille apponendo la propria firma in uno dei tre riquadri presenti nell'apposita scheda (Modello 730-1 ) allegata al Modello 730.

Tale scelta non è alternativa con quella dell'otto per mille e anch'essa non determina maggiori imposte da pagare. Il contribuente ha la possibilità di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

 

Documentazione da presentare

Prima di recarsi dal Caf o dal professionista abilitato il contribuente deve aver cura di recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.

In particolare, sia che si richieda l'assistenza per la compilazione, sia che si consegni il Modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in copia fotostatica:

- il CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d'imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.;

- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell'anno, per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda;

- altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti richiesti per la relativa detrazione, ecc.;

- per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l'inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni);

- attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente;

- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel Modello 730.

Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: ad esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni soggettive spettanti.

In ogni caso, é possibile autocertificare di aver sostenuto le spese sanitarie per familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, quando il documento di spesa è rilasciato allo stesso familiare, nonché autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti per determinati oneri, quando il CAF è già in possesso della documentazione probatoria (ad esempio, contratti di mutuo ipotecario o di assicurazione) perché prodotta in anni precedenti.

 

Date da ricordare

Il Modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio sostituto d'imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale, oppure entro il 31 maggio a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Entro il 31 maggio il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati, mentre il Caf o il professionista abilitato consegna entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

I centri di assistenza fiscale (CAF) devono comunicare, entro il 30 giugno, in via telematica all'Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730-4.

I sostituti d'imposta possono richiedere all'Agenzia delle Entrate che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni. La scelta dell'intermediario incaricato deve essere trasmessa, in via telematica entro il 31 marzo dell'anno d'invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti e ha valore sino alla revoca utilizzando un modello denominato "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate".

 

Modello 730 integrativo

Qualora i lavoratori dipendenti, i collaboratori e i pensionati che hanno utilizzato il Modello 730 per dichiarare i loro redditi, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (Modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta o dall'intermediario, abbiano riscontrato errori di compilazione o di calcolo, possono rivolgersi a chi ha prestato l'assistenza affinché si provveda a correggerli (redigendo un Modello 730 rettificativo) in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando, invece, il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, vi è la possibilità di:

- presentare entro il 25 ottobre un Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, quando l'integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati). Anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso. In tal caso, il Caf o l'intermediario consegna copia del Modello 73 integrativo al dipendente pensionato entro il 10 novembre;

- presentare (obbligatoriamente) un Modello Unico Persone fisiche, entro i termini prescritti, quando l'integrazione comporta un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

Date da ricordare

Adempimento

Sostituti di imposta

CAF e professionisti abilitati

Comunicazione disponibilità

15 gennaio

Consegna 730 da parte del dipendente/pensionato

30 aprile

31 maggio

Consegna 730 al dipendente/pensionato

31 maggio

15 giugno

Trasmissione 730 all'Agenzia delle Entrate

30 giugno

30 giugno

Presentazione 730 integrativo

25 ottobre

Consegna copia 730 integrativo al dipendente/pensionato

10 novembre

Comunicazione di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3

30 settembre