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Presentazione Modello Unico persone fisiche

Adempimento

Le persone fisiche tenute alla dichiarazione dei redditi Unico devono presentarla entro i seguenti termini:

- dichiarazione cartacea: 30 giugno;

- dichiarazione telematica: 30 settembre.

Va però precisato che i predetti termini possono essere oggetto di proroghe.

 

Soggetti obbligati ed esonerati dalla presentazione della dichiarazione Unico

I contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, Modello Unico per le persone fisiche sono:

- gli imprenditori ed esercenti arti e professioni obbligati alla tenuta delle scritture contabili, anche se non hanno conseguito redditi;

- i lavoratori dipendenti che hanno conseguito redditi da più datori di lavoro (certificati con più CUD, se l'imposta dovuta risulta superiore di oltre 10,33 euro al netto delle ritenute subite;

- i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall'INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale di qualsiasi ammontare;

- i lavoratori dipendenti a cui sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD);

- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (ad esempio, collaboratori familiari, autisti, altri addetti alla casa, ecc.);

- i contribuenti che hanno percepito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepite in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);

- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva;

- i lavoratori dipendenti, nel caso in cui le addizionali comunali e regionali all'IRPEF non siano state trattenute o siano state trattenute in misura diversa dal dovuto (l'obbligo sussiste solo se l'importo da versare per ciascuna addizionale supera euro 12 ).

Si ricorda che anche i soggetti non obbligati hanno la facoltà di presentare la dichiarazione per richiedere a rimborso eccedenze d'imposta o per fare valere eventuali oneri sostenuti nel corso dell'anno.

Allo stato attuale sono, invece, esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi i soggetti che possiedono:

- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico datore di lavoro obbligato ad effettuare le ritenute;

- solo redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da più datori di lavoro obbligati ad effettuare le ritenute e sempre che il contribuente abbia chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto e questi abbia effettuato il conguaglio;

- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposto anche da più datori di lavoro, ma certificato complessivamente dall'ultimo datore di lavoro che ha effettuato il versamento) e reddito dei fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

- redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

- solo redditi esenti (ad esempio, rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00);

- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e dalle relative pertinenze;

- solo redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro;

- redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

 

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione dei redditi Unico Persone Fisiche può essere presentata utilizzando differenti modalità che variano a seconda dei soggetti obbligati.

In particolare, i canali di presentazione sono due:

- in modalità cartacea;

- in via telematica.

La scelta della modalità di presentazione determina, come accennato in precedenza, anche un diverso termine di scadenza.

Soggetti non obbligati alla trasmissione telematica

Sono esclusi dall'obbligo di presentare la dichiarazione in via telematica e, pertanto, possono presentare il modello Unico cartaceo presso gli Uffici postali, i contribuenti che:

- non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;

- pur potendo presentare il mod. 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri

- del modello Unico (RM, RT, RW, AC);

- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

Tali soggetti possono ugualmente utilizzare il servizio telematico.

Va ricordato che le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

Modalità di presentazione cartacea

Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, è possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser, ecc.).

Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).

La dichiarazione va inserita nell'apposita busta.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello Unico devono essere inseriti, senza allegare alcuna documentazione aggiuntiva, nella busta senza fermagli o cuciture.

Gli uffici postali hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata.

Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Soggetti obbligati alla trasmissione telematica

Tutti i contribuenti, eccetto quelli indicati nel paragrafo precedente, sono obbligati a presentare la dichiarazione Unico Persone Fisiche, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

 

Modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il servizio telematico Internet (Fisconline), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;

- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti.

Trasmissione telematica diretta

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato.

Anche in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso ciascun ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che ne curerà l'invio telematico.

 

Presentazione della dichiarazione ad un intermediario

In alternativa, il contribuente può presentare la propria dichiarazione ad un intermediario abilitato di cui all'articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, affinché quest'ultimo provveda alla trasmissione telematica della stessa.

Si tratta di uno dei seguenti soggetti:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro, degli avvocati e nel registro dei revisori contabili;

- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia o equipollenti o di diploma di ragioneria;

- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241/1997;

- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

- i Caf dipendenti e imprese;

- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;

- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;

- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 600/1973.

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

- gli intermediari finanziari, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge n. 1745/1962.

In tal caso l'intermediario deve:

- consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;

- conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest'ultimo rilasciati.

Il contribuente deve aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il termine di presentazione.

Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.

L'intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica.

Per tale servizio l'intermediario può richiedere un corrispettivo.

 

Documentazione rilasciata dall'intermediario

L'intermediario abilitato deve rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta.

Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera.

Quest'ultimo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

 

Abilitazione per i contribuenti non residenti

I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet.

Per ottenere l'abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web, tramite il sito http://fisconline.agenziaentrate.it.

Se si tratta di soggetti italiani non residenti iscritti presso l'Anagrafe Consolare, è necessario inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove devono esibire un valido documento di riconoscimento.

Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito http://fisconline.agenziaentrate.it.

I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può essere recapitata la seconda parte dello stesso.

 

Trasmissione telematica tramite Entratel

Possono utilizzare il servizio telematico Entratel i soggetti:

- già in possesso dell'abilitazione;

- obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni che devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;

- obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

E' possibile assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui si fa parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della dichiarazione utilizzando uno dei software applicativi disponibili sul mercato;

- controllo della dichiarazione attraverso appositi software distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate che provvedono a verificare il contenuto e l'elenco dei campi nonché la congruenza ed i calcoli automatici;

- predisposizione del file da trasmettere, attraverso "l'autentica" consistente nella cifratura dello stesso utilizzando le apposite chiavi software in dotazione a ciascun intermediario;

- invio dei dati attraverso la connessione al sito WEB;

- elaborazione dei dati da parte del sistema centrale dell'Agenzia delle entrate;

- invio, da parte di quest'ultima, delle comunicazioni di avvenuta presentazione consistenti in una ricevuta relativa al file inviato e tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

 

Dichiarazioni scartate

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori, è necessario modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni e trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

Generalmente, le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme".

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***";

- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;

- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

 

Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello.

E' da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Va ricordato che non è possibile annullare la dichiarazione per la quale sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. 633/1972.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, è necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

 

Dichiarazioni doppie

Il controllo delle dichiarazioni doppie avviene periodicamente da parte dell'Agenzia delle Entrate la quale provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (ad esempio, il codice fiscale del contribuente) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente, dopo aver appurato l'effettiva duplicazione della trasmissione delle dichiarazioni, deve trasmettere, utilizzando un apposito software distribuito dall'Agenzia delle Entrate, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

Tabella - Presentazione della dichiarazione Unico PF

Tipologia di soggetti

Modalità di presentazione

Soggetti non obbligati alla trasmissione telematica

Cartacea a poste

Presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate

Telematica diretta

(tramite Internet)

Tramite intermediari abilitati

(Entratel)

Soggetti obbligati alla trasmissione telematica

Telematica diretta

(tramite Internet)

Tramite intermediari abilitati

(Entratel)

Entratel

 

Sanzioni

Sanzioni amministrative

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;

- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30% delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante (in tal caso si parla di dichiarazione infedele), si applica la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito.

La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta, ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte.

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30% delle somme non versate.

Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La predetta sanzione del 30% è ridotta:

- ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973;

- ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00.

Si ricorda, infine, che, ricorrendone i presupposti, è possibile sanare le violazioni mediante il cosiddetto ravvedimento operoso, versando le sanzioni in misura ridotta.

Sanzioni penali

Oltre alle sanzioni amministrative, per alcune violazioni ritenute di rilevante entità sono applicabili anche le sanzioni penali.

In particolare, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

E', invece, punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;

- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

E', inoltre, punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.