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Versamento imposte modello Unico Persone fisiche

Adempimento

Le persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi Unico devono versare le imposte risultanti dalla predetta dichiarazione entro i seguenti termini:

- il saldo e il primo acconto entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;

- il secondo acconto entro il 30 novembre.

E' possibile rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto in rate mensili con l'unico limite che il versamento deve essere completato entro il mese di novembre.

 

Come si calcola l'IRPEF dovuta a saldo ed in acconto

Mentre il saldo da versare è quello che risulta dalla dichiarazione dei redditi, il contribuente è tenuto al versamento anche di un acconto.

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF occorre controllare l'importo indicato nel rigo "Differenza" del quadro RN di Unico.

Se tale importo:

- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;

- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99% del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il 30 novembre, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;

- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:

-- la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;

-- la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nell'anno di riferimento dell'acconto di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Inoltre, il saldo e la prima rata di acconto dell'IRPEF possono essere versate ratealmente purché le rate non vadano oltre il 30 novembre; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.

 

Termini e modalità di versamento

Come accennato, il versamento del saldo e del primo acconto è fissato entro il 16 giugno.

E' possibile differire di un mese il versamento (quindi entro il 16 luglio) maggiorando l'importo dello 0,4%.

Il versamento del secondo o unico acconto è fissato al 30 novembre

I versamenti devono essere eseguiti mediante modello F24, esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA.

I principali codici tributo per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche sono i seguenti:

- 4001: Irpef saldo

- 4033: Irpef acconto prima rata

- 4034: Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

- 6099: IVA annuale saldo

- 3800: Irap saldo

- 3812: Irap acconto prima rata

- 3813: Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

- 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario

- 3801: Addizionale regionale

- 3844: Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione. Saldo;

- 3843: Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione. Acconto.

Qualora dalla liquidazione dell'imposta sorgano crediti, al contribuente è data la facoltà di compensarli con debiti di altra natura, quali, ad esempio, i contributi INPS, INAIL. In linea generale, sono compensabili tutti i debiti pagabili mediante il modello F24.

 

Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Si ricorda che gli interessi da rateizzazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo.

 

Sanzioni e ravvedimento

In materia di versamenti si applica la sanzione amministrativa nella misura del 30% dell'importo non versato o versato in ritardo (resta ferma, come già detto, la possibilità di regolarizzare mediante ravvedimento).

La sanzione del 30% è ridotta al 2,5% (dunque, a 1/12) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30% è ridotta al 3% (dunque, a 1/10).