Name:

Email:

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Ravvedimento ICI

Adempimento

L'istituto del ravvedimento operoso, così come previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell'applicazione delle norme tributarie versando l'eventuale imposta dovuta e usufruendo, a seconda dei casi, della riduzione o dell'annullamento delle sanzioni in base al tipo di violazione commesso.

In linea generale, relativamente agli omessi versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, la sanzione viene ridotta:

- ad 1/12, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;

- ad 1/10, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione é stata commessa. Per le violazioni che non prevedono la presentazione di una dichiarazione, la riduzione si applica se ci si ravvede entro un anno dalla violazione.

 

Omesso o insufficiente versamento ICI

La sanzione ordinari prevista per tale violazione è pari al 30% dell'imposta non versata.

Se il contribuente vuole utilizzare il ravvedimento operoso, può ridurre tale sanzione:

- al 2,5% (1/12 del 30%), se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine;

- al 3% (1/10 del 30%), se il versamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione o denuncia ICI relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.

Per perfezionare il ravvedimento è necessario versare, oltre all'imposta omessa e le sanzioni ridotte, anche gli interessi calcolati su base giornaliera.

La misura applicabile è attualmente pari al 3%

Dal punto di vista operativo, nel caso in cui viene utilizzato il modello F24, deve essere barrata la casella ravvedimento, indicando le somme relative all'annualità da regolarizzare, utilizzando i codici tributo previsti per le diverse unità immobiliari:

3901 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale

3902 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli

3903 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili

3904 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati

3906 - imposta comunale sugli immobili - interessi (risoluzione n. 32/E del 02/03/2004)

3907 - imposta comunale sugli immobili - sanzioni (risoluzione n. 32/E del 02/03/2004)

 

Omessa presentazione della dichiarazione ICI

L'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia è punita con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

E' possibile ravvedere tale omissione nel termine di 90 giorni.

Il ravvedimento si perfeziona effettuando, entro 90 giorni dalla scadenza, il pagamento:

- dell'ICI dovuta per l'anno precedente (se non versata);

- della sanzione ridotta, pari al 8,33% (cioè 1/12 del 100%), con un minimo di 4 euro, calcolata sulla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione tardiva e quella versata per autotassazione alle prescritte scadenze;

- degli interessi legali calcolati, su base giornaliera, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui lo stesso viene effettivamente eseguito.

Occorre, inoltre, entro lo stesso termine di 90 giorni, presentare la dichiarazione (o comunicazione) al comune interessato:

- allegando la copia del versamento;

- indicando nelle annotazioni che si tratta di ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione e la ripartizione dell'importo totale tra imposta, sanzione ed interessi.

 

Rettifica della dichiarazione

In caso di dichiarazione o denuncia infedele è applicabile una sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

La dichiarazione già presentata può essere rettificata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo a quello oggetto di rettifica.

Tale procedura può essere fatta valere anche per le dichiarazioni ICI presentate in precedenza poiché, per gli anni successivi, l'adempimento è assolto solo ed esclusivamente con il versamento dell'imposta dovuta.

Pertanto, per gli anni d'imposta pregressi, le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili in misura intera.

Il ravvedimento si perfeziona pagando:

- l'ICI eventualmente ancora dovuta sulla base della dichiarazione integrativa;

- la sanzione ridotta, pari al 5% (cioè 1/10 del 50%), calcolata sulla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione e quella già versata per autotassazione;

- gli interessi legali calcolati, su base giornaliera, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui lo stesso viene effettivamente eseguito.

Occorre, inoltre, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo a quello oggetto di rettifica, presentare la dichiarazione (o comunicazione) al comune interessato:

- allegando la copia del versamento;

- indicando nelle annotazioni che si tratta di ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione e la ripartizione dell'importo totale tra imposta, sanzione ed interessi.