| Imposta sugli intrattenimenti |
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I soggetti che organizzano gli intrattenimenti e altre attività previste dal D.P.R. n. 640/1972 sono tenuti al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, secondo modalità e termini che variano a seconda del tipo di attività svolta.
E' soggetto all'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le seguenti attività: - esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio; - utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart; - ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse; - esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati. Sono escluse dall'imposta le ONLUS nonché agli enti associativi, nel caso in cui gli intrattenimenti siano organizzati in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività di intrattenimento sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.
Determinazione della base imponibile La base imponibile è costituita dal corrispettivo dovuto per il biglietto di ingresso o per l'occupazione del posto, anche se emessi in abbonamento, al netto dell'IVA, quando dovuta. Costituiscono, inoltre, base imponibile: - gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico; - i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori obbligatoriamente imposte; - l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed all'organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività. Non concorrono, invece alla determinazione della base imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.
Determinazione degli imponibili forfettari medi per gli anni 2010 e successivi In attuazione del comma 5 dell'art. 14-bis del DPR 26.10.72 n. 640, il DM 10 marzo 2010, in vigore dal 10 aprile 2010, determina la misura forfettaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi: - derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento (es. biliardi, calcio balilla, flipper ed elettrogrammofoni); - per gli anni 2010 e successivi. Soggetto passivo d'imposta è il gestore, cioè: - colui che esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, dallo stesso posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie; - l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui ne sia proprietario. Per gli anni 2010 e successivi continuano ad applicarsi le categorie di appartenenza degli apparecchi e i relativi imponibili forfetari stabiliti per il 2009 dal DM 2.2.2009 (pubblicato sulla G.U. 16.2.2009 n. 38). Per gli anni 2010 e successivi sono confermate anche le agevolazioni previste dal DM 7.8.2003 (pubblicato sulla G.U. 9.9.2003 n. 209), vale a dire: - gli imponibili sono ridotti alla metà per gli apparecchi installati stabilmente in locali ove vengono svolte attività stagionali; a tali fini si considerano stagionali le attività svolte in locali che, nell'anno cui si riferisce la determinazione forfettaria, restano chiusi per almeno sei mesi; - per gli apparecchi installati stabilmente in sale ricreative delle amministrazioni militari, dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, si applicano gli imponibili ridotti ad un terzo. Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA connessa agli apparecchi in esame è effettuato dal gestore: - in un'unica soluzione; - utilizzando il modello F24 "accise" per l'imposta sugli intrattenimenti (codice tributo "5123") e il modello F24 "normale" per l'IVA sugli spettacoli (codice tributo "6729" se si applica il regime speciale di cui all'art. 74 co. 6 del DPR 633/72); - entro il 16 marzo, per l'intero anno cui il pagamento si riferisce (2010 o successivi), ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione dell'apparecchio in ragione della frazione di anno residua. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al pagamento dell'imposta, il gestore deve inviare all'Ufficio Regionale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nella cui competenza territoriale è ubicata la sede legale della società o della ditta individuale interessata, la dichiarazione di liquidazione dell'imposta. Il suddetto Ufficio Regionale: - attesta l'avvenuto pagamento e la congruità dell'imposta versata in relazione a quanto dichiarato dal gestore nel modello suindicato; - rilascia per ogni apparecchio dichiarato una quietanza di pagamento. In caso di variazioni relative all'installazione degli apparecchi che facciano venire meno i requisiti per poter usufruire delle suddette agevolazioni, il gestore deve: - provvedere al versamento integrativo dell'imposta dovuta calcolata sull'imponibile intero; - comunicare la variazione all'Ufficio Regionale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato competente per territorio, mediante la dichiarazione di liquidazione integrativa dell'imposta, sulla base del modello di cui all'allegato B al presente provvedimento, entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento dell'imposta; l'Ufficio Regionale rilascia apposita quietanza.
Termini e modalità di pagamento Come accennato, l'imposta sugli intrattenimenti deve essere versata mediante modello F24 alle seguenti scadenze: 1. per le attività a carattere continuativo, svolte in un mese solare, entro il giorno 16 del mese successivo; 2. per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione; 3. per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura all'anno sociale.
Per i soggetti che effettuano attività di intrattenimento, gli adempimenti da osservare sono i seguenti: - dichiarazione preventiva relativa al possesso della licenza di pubblica sicurezza da presentare al competente Ufficio SIAE; - installazione misuratore fiscale o biglietterie automatizzate: gli esercenti attività di intrattenimento devono munirsi di apposito misuratore fiscale o di biglietteria automatizzata per l'emissione dei titoli di accesso conforme al modello approvato dal decreto del ministero delle Finanze il 13 luglio 2000; dell'avvenuta installazione, gli stessi, devono darne comunicazione all'ufficio delle entrate territorialmente competente entro il giorno successivo a quello di installazione; - registrazione e certificazione dei corrispettivi; - comunicazione dati identificativi degli intermediari. |