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Registrazione contratti affitto fondi rustici

Adempimento

I contratti di affitto di fondi rustici, oltre che in via ordinaria (e cioè, entro 30 giorni dalla stipula), possono essere registrati presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel corso dell'anno precedente.

In alternativa dunque alla registrazione di ogni singolo contratto secondo gli adempimenti e i termini ordinari previsti dal DPR n. 131/1986 (Testo Unico imposta di registro), è possibile registrare con un solo adempimento tutti i contratti stipulati nell'anno precedente.

 

Registrazione dei contratti di affitto dei fondi rustici

Chi stipula, durante l'anno, più contratti di affitto di fondi rustici ha la facoltà di scelta tra la registrazione "normale" e quella "semplificata".

Le differenze tra le due modalità di registrazione sono rilevanti: nella prima, le parti hanno l'obbligo di rispettare i termini ordinari dei 30 giorni dalla data di stipula di ogni atto e versare l'imposta di registro, con l'importo minimo di 67,00 euro per ogni singolo contratto presentato per la registrazione.

Con la denuncia cumulativa, invece, l'imposta è applicata sul totale dei corrispettivi dichiarato nella denuncia.

La semplificazione riguarda soltanto i fondi rustici e non può riguardare i contratti di affitto di azienda agricola o contratti di comodato.

Inoltre, è bene precisare che, a differenza dei contratti di locazione di immobili urbani, non esiste la possibilità di pagare l'imposta anno per anno e non rileva la circostanza che il locatore sia o meno soggetto Iva: i contratti di affitto di fondi rustici vanno sempre assoggettati a imposta di registro.

 

Registrazione annuale

Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, dunque, l'obbligo di registrazione può essere assolto presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia annuale dei contratti posti in essere nell'anno precedente.

Obbligati alla registrazione, in caso di scrittura privata non autenticata, sono le parti contraenti, responsabili in solido del pagamento dell'intera imposta; nel caso di contratti di locazione redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, responsabili sono i notai o i pubblici ufficiali.

In particolare, l'adempimento si perfeziona con la presentazione, in doppio originale, della denuncia, secondo le modalità specificate dalla circolare 12 febbraio 1999, n. 36/E, con cui si assolve all'obbligo di registrazione di tutti i contratti di affitto di fondi rustici stipulati nell'anno precedente.

La presentazione all'Agenzia delle entrate della denuncia comporta la registrazione della stessa. In particolare, occorre presentare un modello per la richiesta di registrazione debitamente compilato (modello 69) e un elenco degli atti presentati per la registrazione (modello A8).

In tal modo, risulta assolto l'obbligo di registrazione dei singoli contratti elencati, che non devono essere presentati all'ufficio.

Come per tutti gli altri contratti di locazione o affitto, la registrazione va richiesta a uno qualsiasi degli uffici Entrate.

La denuncia deve essere sottoscritta da una delle parti contraenti e deve contenere:

- le generalità;

- il domicilio;

- il codice fiscale del dichiarante.

Inoltre, con riferimento a ogni singolo contratto, la denuncia deve contenere:

- le generalità;

- il domicilio;

- il codice fiscale dell'altra parte contraente;

- il luogo e la data di stipula del contratto;

- i dati necessari a individuare l'immobile affittato;

- il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

In particolare, la richiesta di registrazione (modello 69) presenta vari quadri che devono essere compilati: nel quadro A (richiedente la registrazione) vanno inseriti i dati della parte contraente che sottoscrive e presenta la denuncia, mentre la data da indicare è quella di presentazione della denuncia in ufficio, anche se i contratti indicati hanno diverse date di stipula.

Nel quadro B vanno indicati i dati delle altre parti intervenute nei contratti.

Il quadro C è quello in cui vanno inseriti, per ogni contratto denunciato, corrispettivo, danti ed aventi causa.

Il totale di tutti i corrispettivi riportati, costituirà la base imponibile per il calcolo dell'imposta.

In ogni caso, occorre precisare che nella denuncia non possono essere inseriti i contratti di durata pluriennale compresi in una denuncia precedentemente registrata.

Possono essere invece inserite le proroghe di contratti scaduti l'anno precedente e le risoluzioni.

Infine, la denuncia annuale deve essere corredata dal modello F23 attestante l'avvenuto versamento delle imposte dovute.

 

Versamento dell'imposta di registro

Contestualmente alla presentazione della denuncia annuale dei contratti di locazione posti in essere nell'anno precedente, deve essere effettuato anche il versamento dell'imposta di registro nella misura dello 0,50%.

In particolare, l'imposta di registro dovuta deve essere calcolata sulla base imponibile costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi di tutti i contratti indicati nella denuncia annuale, applicando l'aliquota ordinaria per i contratti di affitto di fondi rustici che è pari allo 0,50 per cento.

Il versamento dell'imposta di registro deve essere effettuato mediante il modello F23 e presso banche convenzionate, agenzie postali, o concessionari della riscossione.

I codici da utilizzare sono:

- causale "RP"

- codice tributo "108T"

In ogni caso, l'imposta così calcolata non può essere inferiore alla misura fissa di 67,00 euro.

A tal proposito, vale la pena sottolineare il fatto che, in caso di registrazione secondo le modalità ordinarie, la misura minima di 67,00 euro è in relazione al singolo contratto; invece, presentando la denuncia cumulativa, la misura minima è posta in relazione all'imposta da versare per tutti i contratti indicati.

In sostanza, qualora uno o più contratti siano registrati senza ricorrere alla modalità della denuncia annuale, l'imposta di registro è applicata a ciascun contratto, sempre con obbligo di versamento di almeno 67,00 euro.