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Tassa CC.GG. vidimazione registri

Adempimento

Le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili anche se in liquidazione sono obbligate a versare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

 

Vidimazione e bollatura dei registri contabili

In base alle norme attualmente in vigore, i libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registri cronologici dei professionisti, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati.

Sono, invece, soggetti all'obbligo della vidimazione iniziale i libri sociali obbligatori previsti dall'articolo 2421 del codice civile.

Si tratta dei seguenti libri e registri:

libro dei soci;

libro delle obbligazioni;

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;

ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

 

Numerazione delle scritture contabili

Per le scritture contabili non assoggettate alla vidimazione, l'unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Pertanto, prima della messa in uso dei registri, occorre numerarne le pagine con un numero progressivo.

Per le scritture soggette ancora all'obbligo della bollatura o della vidimazione occorre procedere alla loro numerazione e bollatura presso il Registro Imprese della camera di Commercio o un notaio

 

Tassa sulle concessioni governative per le società di capitali

Come accennato, per alcune categorie di soggetti resta in vigore l'applicazione dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa.

Infatti, le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), ivi comprese quelle consortili anche se in liquidazione sono obbligate a versare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:

- 309,87 euro, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro;

- 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il primo gennaio dell'anno di riferimento (quindi, per il versamento 2009, al 1° gennaio 2009).

Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

 

Modalità di versamento

Riguardo alle modalità di versamento occorre distinguere tra:

- anno di inizio attività: il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all'Ufficio del Registro di Roma Tasse concessioni governative, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, su cui vanno riportati gli estremi di versamento;

- anni successivi: la tassa va versata utilizzando il modello F24, Sezione "Erario", codice tributo "7085 Tassa annuale vidimazione libri sociali", e indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

Il pagamento con modello F24 va fatto esclusivamente in modalità telematica.

Infine, si ricorda che l'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 103.

 

Imposta di bollo sui registri contabili

L'imposta di bollo si applica per la numerazione del libro giornale e del libro degli inventari con le seguenti modalità:

- società di capitali soggette alla tassa di concessione governativa forfetaria: è dovuta l'imposta di bollo di euro 14,62 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine;

- altri soggetti (imprese individuali, società di persone, società cooperative, ecc.): sono soggetti all'imposta di bollo di euro 29,24 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

 

Tavola di sintesi

Libro o registro

Soggetto

CC.GG.

Bollo (*)

Libro giornale

Società capitali

309,87 euro (**)

14,62 euro

Società di persone

NO

29,24 euro

Società cooperative

NO

29,24 euro

Imprese individuali

NO

29,24 euro

Libro inventari

Società capitali

(***)

14,62 euro

Società di persone

NO

29,24 euro

Società cooperative

NO

29,24 euro

Imprese individuali

NO

29,24 euro

Libri sociali (art. 2421 c.c.)

Società di capitali

(***)

14,62 euro

Libri e registri previsti da norme fiscali

Tutti

NO

NO

Note:

(*) Importo dovuto per ogni 100 pagine o frazione di 100
(**) 516,46 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro
(***) La tassa di CC.GG. dovuta in modalità forfetaria copre tutti i registri di cui all'articolo 2214 c.c. (libro giornale e libro inventari) e all'articolo 2421 c.c. (libri sociali)