| Modello F24 telematico |
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L'articolo 37, comma 49 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto che, dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e possono continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione. Così come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 29 settembre 2006, n. 30/E, la norma è finalizzata ad una più efficiente gestione di tali versamenti in modo che i relativi dati siano immediatamente disponibili all'amministrazione finanziaria a vantaggio degli stessi contribuenti.
Come accennato, la norma trova applicazione per tutti i soggetti titolari di partita IVA. Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della stessa: - le imprese sia sotto forma di imprenditori individuali che di società; - gli esercenti arti e professioni; - gli enti non commerciali con partita IVA; - i soggetti non residenti identificati direttamente. Ovviamente, anche i contribuenti non titolari di partita IVA, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
I soggetti titolari di partita IVA che devono effettuare i versamenti di cui in premessa in via telematica possono farlo: - direttamente; - tramite intermediari abilitati. Versamento diretto Chi voglia utilizzare il canale telematico diretto può utilizzare il servizio che normalmente viene utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni (Entratel o Fisconline). Nel caso in cui il soggetto non voglia avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia può ricorrere ad un servizio di home banking delle banche e di Poste Italiane o ad un servizio di remote banking (CBI) offerti dalle banche. Versamento tramite intermediari La seconda alternativa è quella di ricorrere ad un intermediario abilitato. Si tratta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998 e cioè: - gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; - i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; - le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; - i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; - gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tali soggetti possono trasmettere l'F24 in due differenti modi: - mediante il software F24 cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito web di Entratel, dopo aver aderito alla convenzione con l'Agenzia delle entrate; - utilizzando i predetti servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane. A tale proposito, va ricordato che, con il comunicato stampa del 21 settembre 2006, è stato chiarito che, a partire da tale data, anche i contribuenti titolari di conto corrente BancoPosta possono effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali mediante il modello F24 on-line, collegandosi in via telematica con l'Agenzia delle Entrate direttamente (Fisconline) o attraverso gli intermediari abilitati (Entratel). Gli utenti abilitati ai servizi telematici Fisconline o Entratel possono predisporre il versamento utilizzando il software F24-online, scaricabile gratuitamente dalla sezione Software del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Conto corrente da addebitare I soggetti che eseguono i versamenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia devono essere titolari di un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia - l'elenco è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it - o presso Poste Italiane. E' opportuno precisare che la richiesta di addebito del versamento F24 telematico deve essere effettuata indicando le coordinate di un conto di cui il debitore è intestatario, ovvero cointestatario con abilitazione ad operare con firma disgiunta. Per chi si avvale, invece, dei servizi di home o remote banking valgono le regole fissate dalle banche e da Poste Italiane. Ai contribuenti già titolari di conti correnti non è in alcun modo richiesta l'apertura di appositi conti correnti per il pagamento del modello F24 con modalità telematiche (vedi circolare ABI SP/004861 del 26 settembre 2006). Tavola - Modalità di pagamento con il Modello F24 telematico
Dal punto di vista operativo, va ricordato che l'Agenzia fornisce, per ogni file contenente F24 trasmesso via Entratel o Fisconline, tre ricevute telematiche di cui: - la prima, conferma l'avvenuta accettazione del file da parte del sistema; - la seconda, conferma la presa in carico di ciascun versamento e la correttezza formale dei dati ad esso relativi; - la terza, reca l'esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato dalle banche o da Poste Italiane. Quanto sopra vale, ovviamente, anche per gli invii eseguiti mediante F24 cumulativo. Con riferimento ai versamenti eseguiti tramite un intermediario abilitato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al contribuente copia dei modelli di versamento F24 trasmessi per via telematica nonché delle relative sopra elencate ricevute rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.
E' possibile, per gli intermediari, annullare i versamenti telematici inviati dagli stessi tramite l'applicazione Entratel. A tale proposito occorre utilizzare l'apposita funzione disponibile nella predetta applicazione. Tale opportunità, tuttavia, è fruibile entro il quintultimo giorno precedente la data dell'addebito indicata nel F24.
Soggetti non residenti L'obbligo di versamento telematico ricade anche sui soggetti non residenti in Italia identificati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e dell'articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972. Questi ultimi, per ovvi motivi di semplificazione, possono eseguire il versamento con bonifico attraverso il sistema di pagamento Target, del tutto assimilabile alle modalità telematiche sopra richiamate. Va infatti ricordato che i residenti fuori dal territorio nazionale, che non sono titolari di conti correnti presso banche in Italia o presso le Poste Italiane S.p.A., possono eseguire i versamenti tramite bonifico, attraverso una banca estera, a favore di una corrispondente banca italiana. Nel bonifico, nello spazio causale, è necessario evidenziare i seguenti dati: - il codice fiscale; - l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento; - la dicitura "capitolo xxxx - articolo yy Bilancio Stato". A titolo esemplificativo, di seguito si fornisce un elenco dei capitoli e articoli del Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:
Ad esempio, il campo causale del bonifico per il versamento del saldo Irpef 2010 andrà compilato come segue: "codice fiscale, anno d'imposta 2010, capitolo 1023 - articolo 13 Bilancio Stato". Società appartenenti a gruppi societari Le società appartenenti ai gruppi societari definiti dal TUIR possono essere incaricate della sola trasmissione telematica delle dichiarazioni delle altre società appartenenti al gruppo ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/98. Esse non hanno però le caratteristiche per essere ricomprese nel novero degli intermediari che possono aderire alla vigente convenzione F24 cumulativo. Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, fino a quando non sarà individuata una soluzione che legittimi le predette società a eseguire i versamenti per conto delle altre società del gruppo cui appartengono mediante il servizio Entratel, i versamenti telematici di queste ultime dovranno essere eseguiti o direttamente da ciascuna società attraverso i servizi telematici dell'Agenzia - ovvero ricorrendo al CBI, che consente i versamenti eseguiti attraverso terzi, previo accordo negoziale tra le parti, secondo le regole di indirizzamento fissate dal sistema CBI stesso. Enti pubblici A partire dal 1° gennaio 2008, gli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato (enti individuati dalle tabelle A e B allegate alla legge n. 720/1984 e Amministrazioni centrali dello Stato, titolari di conti presso la tesoreria centrale compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al "Service Personale Tesoro") per il pagamento dell'IRAP e delle ritenute alla fonte, possono utilizzare il modello F24 Enti Pubblici approvato con Provvedimento Agenzia delle Entrate 8 novembre 2007, n. prot. 2007/172338 modificato con il Provvedimento 3 giugno 2010, prot. n. 2010/64812. Tale modalità di pagamento è stata estesa anche per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi ( articolo 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). però, è stato precisato che gli enti pubblici che non possono utilizzare l'F24 EP dovranno continuare a utilizzare i bollettini di conto corrente postale, oppure operazioni di girofondi (risoluzione 19 agosto 2009, n. 231/E). Inoltre, con la risoluzione 12 dicembre 2007, n. 367/E sono stati individuati i seguenti codici tributi da utilizzare per i versamenti:
Per completezza, si ricorda che con il decreto Ministero dell'economia e delle finanze 12 marzo 2010 sono state disciplinate le regole per il versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi con il modello F24 enti pubblici che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a rendere operative, con decorrenza 2 novembre 2010 (risoluzioni 7 ottobre 2010, n. 96/E, 97/E e 98/E). In particolare, sono stati istituiti:
Resta comunque ferma la possibilità di continuare ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dell'INPS secondo le precedenti modalità fino al 31 dicembre 2010.
Enti che eseguono versamenti diretti in tesoreria statale Le nuove norme non trovano applicazione per tutti gli enti, tenuti a eseguire pagamenti di ritenute alla fonte tramite versamenti diretti in tesoreria (Legge 388/2000, articolo 34, comma 3) ai quali è attribuita una partita IVA. Per pagamenti diversi dalle ritenute alla fonte, tali enti devono utilizzare i servizi online dell'Agenzia o del sistema bancario e postale. Nei casi di oggettiva impossibilità ad accedere a conti correnti bancari o postali, tali enti possono utilizzare il modello F24 cartaceo. In casi residuali ed eccezionali è comunque possibile effettuare versamenti diretti in tesoreria, con le stesse modalità previste per il pagamento delle ritenute alla fonte. Si ricorda, comunque, che, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 novembre 2007, è stato approvato il nuovo modello "F24 enti pubblici" che deve essere utilizzato dai soggetti di seguito elencati: a) enti pubblici individuati dalla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, ivi compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al "Service Personale Tesoro" (denominato S.P.T.); b) enti pubblici individuati dalla tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso la tesoreria centrale, ivi compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al citato S.P.T.; Il modello "F24 enti pubblici" può essere utilizzato, con le stesse modalità previste per gli Enti di cui alla lettera b) del comma 3, anche dalle Amministrazioni centrali dello Stato, titolari di conti presso la tesoreria centrale, che non si avvalgono del "Service Personale Tesoro" per il pagamento delle retribuzioni del proprio personale. Pertanto, i soggetti sopra elencati, a decorrere dal 1° gennaio 2008, utilizzano modalità telematiche per il versamento dell'IRAP e delle ritenute. Con la risoluzione 19 agosto 2009, n. 231/E, però, è stato precisato che gli enti pubblici che non possono utilizzare l'F24 EP devono continuare a utilizzare i bollettini di conto corrente postale, oppure operazioni di girofondi. F24 predeterminati I contribuenti destinatari di F24 predeterminati che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni possono procedere presentando il modello cartaceo ai consueti sportelli. Inoltre, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 30/E, ha chiarito che i pagamenti di modelli F24 precompilati di pertinenza INPS possono essere effettuati con modalità non telematica fino al raggiungimento di specifiche intese con l'istituto previdenziale. Versamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme I contribuenti che alla data di entrata in vigore delle nuove norme (pertanto, al 1° ottobre 2006) avevano iniziato a pagare in modo rateale i tributi e i contributi previdenziali utilizzando il modello F24 cartaceo, possono continuare a effettuare i versamenti seguendo la medesima modalità. Contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione Possono continuare ad utilizzare il modello F24 cartaceo anche i titolari di partita IVA che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, che possono essere esercitate solo presso i concessionari della riscossione (tale tipologia è desumibile dall'elenco dei codici tributo disponibili sul sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it). Contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti I soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita, per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.), la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario o postale possono, in alternativa: - utilizzare il modello F24 cartaceo; - rivolgersi a un intermediario che aderisce al CBI. Soggetti eredi di titolari di partita IVA Gli eredi di contribuenti titolari di partita IVA possono utilizzare il modello F24 cartaceo. Tale possibilità, però, è limitata ai soli adempimenti, eseguiti dagli eredi, concernenti la liquidazione dell'attività del de cuius. Agricoltori in regime di esonero a norma dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 Sono esclusi dall'obbligo di versamento telematico anche i produttori agricoli, titolari di partita IVA, che hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro 2.582,28 (o 7.746,85 euro se operano in comuni montani), esonerati dagli obblighi IVA ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972. Cessazione di partita IVA I soggetti che hanno cessato l'attività e hanno chiuso la relativa partita IVA, possono eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all'ormai cessata attività, con modalità non telematiche. Affitto di azienda da parte di imprenditore individuale In caso di affitto di unica azienda da parte di un imprenditore individuale, essendo sospesa la partita IVA dello stesso, i versamenti possono essere effettuati con F24 cartaceo. |