| Regime dei minimi |
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A partire dal 1° gennaio 2008, è stato introdotto un nuovo regime dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi (articolo 1, commi 96-117 Legge n. 244/2007). Per i contribuenti che iniziano l'attività, l'opzione per il nuovo regime semplificato avviene in sede di presentazione della dichiarazione di inizio di attività ai fini IVA, nella quale comunicano di presumere la sussistenza dei requisiti per usufruirne. Con l'introduzione del nuovo regime agevolato sono abrogati alcuni dei vecchi regimi agevolati. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2008, hanno cessato di avere effetto: - il regime dei contribuenti minimi in franchigia (articolo 32 bis, DPR 633/72); - il regime delle attività marginali (c.d. "forfettone") (articolo 14, Legge 388/2000); - il regime super semplificato (articolo 3, commi 165-170, Legge 662/1996). Sono rimasti, comunque, sempre validi i seguenti regimi: - ordinario; - semplificato (applicabile in caso di ricavi, relativi all'anno precedente, non superiori a 309.874,14 euro per le attività di prestazione di servizi e a 516.456,90 euro per le altre attività); - regime delle nuove iniziative produttive (c.d. "forfettino") (articolo 13, Legge 388/2000).
Soggetti che possono beneficiare del regime fiscale agevolato Rientrano in tale categoria, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: 1. nell'anno solare precedente: - hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; - non hanno effettuato cessioni all'esportazione; - non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto; - non hanno erogato utili di partecipazione ad associati che apportano solo lavoro; 2. nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli 57 e 85 (per le imprese) e 54 (per i professionisti) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). I contribuenti che iniziano l'attività possono immediatamente applicare il regime agevolato se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d'anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno. Inoltre, con riferimento alla condizione dei beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro, il valore degli acquisti di beni strumentali è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi all'acquisto dei beni mobili e immobili, effettuato anche presso soggetti non titolari di partita IVA. Non rileva il corrispettivo derivante dall'eventuale successiva cessione del bene strumentale. Inoltre, il limite di 15.000 euro va riferito all'intero triennio precedente e non va ragguagliato ad anno. All'importo di 15.000 euro occorre far riferimento, pertanto, anche nell'eventualità che l'attività sia iniziata da meno di tre anni. Ai fini della verifica delle predette condizioni si precisa che: - per i beni strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo si considera il 50% dei relativi corrispettivi; - i beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro), in misura pari al 50% dei relativi corrispettivi, al netto dell'IVA; - rilevano anche i canoni di locazione (compresi quelli pagati per l'affitto dell'immobile in cui si svolge l'attività) e di noleggio corrisposti; mentre non rilevano i beni posseduti in comodato d'uso gratuito; - in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di leasing, concorre l'importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente; - ai fini della determinazione del limite dei 15.000 euro, non devono essere presi in considerazione taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l'avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell'ambito dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo; - nel limite dei 15mila euro di beni strumentali nel triennio precedente, va considerato il corrispettivo complessivamente pagato, anche nel caso in cui, per l'acquisizione del bene, si sia beneficiato di un contributo a fondo perduto in conto impianti; - il triennio precedente a cui far riferimento è quello solare, a prescindere dall'effettiva operatività del soggetto; pertanto, un'impresa che ha aperto partita IVA nel 2008 ma ha avviato l'attività solo l'anno successivo, volendo accedere al regime semplificato nel 2011, dovrà conteggiare nel limite dei 15mila euro i beni strumentali acquistati nel triennio 2008-2010, compresi quindi quelli del 2008, anno in cui risultava ancora inattiva; - al fine della verifica dei requisiti di accesso al regime dei minimi, i contribuenti che si avvalgono di strutture polifunzionali devono distinguere, secondo criteri oggettivi, i costi sostenuti per acquisire la disponibilità di beni strumentali, da quelli sostenuti per godere di servizi connessi allo svolgimento dell'attività. Il criterio oggettivo determinante è la qualificazione delle prestazioni effettuata dalle parti in sede contrattuale; in particolare, qualora fosse pattuito un corrispettivo unico al fine della verifica del requisito relativo ai beni strumentali, occorre considerare l'intero costo sostenuto nel triennio precedente.
Soggetti che non possono beneficiare del regime fiscale agevolato Non sono considerati contribuenti minimi, e pertanto non rientrano nell'agevolazione: 1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltori, agenzie di viaggio e turismo, ecc.); 2. i soggetti non residenti; 3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi; 4. gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.
In presenza dei requisiti innanzi esposti, il regime dei contribuenti minimi si applica automaticamente, in quanto rappresenta il regime naturale, sia per i contribuenti che iniziano una nuova attività sia per quelli già in esercizio. I contribuenti che iniziano un'impresa o un'arte e professione e presumono di rispettare i requisiti previsti per l'applicazione del nuovo regime, possono iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime. In tal caso nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9), devono barrare l'apposita casella nel quadro B.
In sintesi, le agevolazioni riguardano sia l'IVA che le imposte sul reddito oltre che gli adempimenti contabili. In particolare, in base a quanto previsto, i contribuenti che aderiscono a questo regime non sono più tenuti a versare l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, l'IVA e l'IRAP. Il nuovo regime prevede l'applicazione solo di un'imposta sostitutiva del 20% sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione. Per il versamento dell'imposta sostitutiva sono previsti i seguenti codici tributo: - 1800 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007; - 1798 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - Acconto prima rata - art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007; - 1799 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007. Si precisa che il saldo dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi è rateizzabile. Pertanto, anche per il codice tributo 1800, da utilizzare per il versamento del saldo, i sistemi di accoglimento delle deleghe F24 consentono l'indicazione delle informazioni sulle eventuali rateazioni nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif.". In caso di pagamento in unica soluzione, nel campo viene indicato il valore 0101. Il calcolo del reddito si determina applicando il "principio di cassa", e questo costituisce un'importante novità per i redditi d'impresa in quanto comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali, possibilità molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva. In linea generale, occorre tener conto di tutti i componenti positivi e negativi che assumono rilevanza nella determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo; pertanto concorrono alla formazione del reddito: - le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'esercizio dell'impresa e dell'arte o professione; - le sopravvenienze attive e quelle passive. Per alcuni componenti di reddito, tra cui le rimanenze e i beni strumentali e a uso promiscuo, sono previste alcune regole particolari. I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti. I contribuenti minimi sono inoltre esonerati: - dall'applicazione degli studi di settore; - dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri. Attenzione: le fatture devono essere emesse senza l'addebito dell'IVA e l'imposta sugli acquisti non può essere detratta, trasformandosi così in un costo deducibile dal reddito; - dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili Gli unici adempimenti contabili che resta obbligatorio assolvere sono: - numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali; - certificare i corrispettivi; sulle fatture emesse si dovrà annotare che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008"; - integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l'inversione contabile, c.d. reverse charge; - versare l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica - l'inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle - operazioni; - presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat. I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l'IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta. Infine, si fa rilevare che nel caso di imprese familiari l'imposta è dovuta dal titolare dell'impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori. Pertanto, per evitare una doppia tassazione dello stesso reddito, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili a tale reddito. I contribuenti minimi restano poi comunque assoggettati all'applicazione delle ritenute previste dal D.P.R. n. 600 del 1973 (compresa quella del 4% dovuta dal condominio sui corrispettivi) che si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva. L'eccedenza può essere, alternativamente: - utilizzata in compensazione con altre imposte e contributi; - chiesta a rimborso mediante indicazione nel quadro RX del modello Unico. Infine, eventuali crediti d'imposta spettanti ai contribuenti minimi possono essere scomputati dall'imposta sostitutiva dovuta con le ordinarie modalità. Pertanto, se previsto dalla norma che disciplina lo specifico credito d'imposta, può essere utilizzato anche l'istituto della compensazione.
Disapplicazione del regime dei minimi Il regime dei minimi può essere disapplicato con due differenti modalità: - per opzione - per legge. Disapplicazione per opzione Il contribuente può fuoriuscire dal regime semplificato dei minimi, scegliendo di determinare le imposte sul reddito e dell'IVA nei modi ordinari. L'opzione può avvenire tramite "comportamento concludente", addebitando ad esempio l'imposta sul valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell'imposta. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati. L'opzione per il regime ordinario deve poi essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta. L'opzione resta valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti. Disapplicazione per legge Il contribuente non rientra più automaticamente nel regime dei minimi quando viene meno anche una sola delle condizioni di applicazione dello stesso (ad esempio, il contribuente consegue compensi o ricavi superiori a 30.000 euro). A tal proposito, gli effetti di tale cessazione variano a seconda della causa determinante. In particolare, dall'anno successivo a quello in cui si verifica la causa di cessazione, in caso di: - mutamento dell'attività in una di quelle soggette ai regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; - trasferimento della propria residenza all'estero; - mutamento della propria attività, in attività avente ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la cessione - di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi - acquisizione di partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata con ristretta base - proprietaria che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza, ovvero in associazioni professionali costituite per l'esercizio in forma associata di arti o professioni - presenza di un avviso di accertamento divenuto definitivo - superamento del limite dei ricavi o compensi di non oltre il 50% di 30.000 euro - acquisti nel triennio di beni strumentali che eccedono i 15.000 euro Invece, gli effetti della cessazione decorrono dallo stesso anno in cui si verifica la causa di cessazione, in caso di superamento del limite dei ricavi o compensi di oltre il 50% di 30.000 euro
Cessazione del regime dei minimi Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di applicazione dello stesso. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro. In tal caso sarà dovuta l'IVA sui corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare che, per la frazione d'anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi e compensi, comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime agevolato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime agevolato, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime agevolato, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime agevolato. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello agevolato.
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per accedere al regime agevolato, che determinano la cessazione del regime stesso, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. |