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Bilancio onlus

Adempimento

Entro il 30 aprile, le ONLUS devono redigere un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

 

Definizione di ONLUS

Con l'emanazione del Decreto Legislativo 460/97, è stata individuata all'interno della categoria degli enti non commerciali una nuova tipologia di enti, caratterizzati dal loro esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Tali enti definiti organizzazioni non lucrative di utilità sociale o brevemente ONLUS, come indica il nome stesso, sono caratterizzate dall'assenza di fini di lucro.

A fronte dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, le ONLUS possono beneficiare di particolari agevolazioni fiscali a condizione che, tra l'altro, i propri statuti siano redatti secondo quanto disposto dall'articolo 10, del Decreto Legislativo 460/97 e che provvedano all'iscrizione presso l'anagrafe delle ONLUS tramite l'invio dell'apposita comunicazione, integrata da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante od alternativamente, da copia dello statuto o atto costitutivo.

L'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 460/1997, individua i soggetti che, avendone i requisiti possono essere ONLUS. Tale norma dispone che lo status di ONLUS può essere assunto solo dagli enti privati, quali:

- associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;

- comitati;

- fondazioni;

- società cooperative;

- consorzi di cooperative sociali;

- altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

 

Settori di attività

Le ONLUS, in base all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997, sono tenute ad operare in uno dei seguenti settori:

1. assistenza sociale e socio-sanitaria;

2. assistenza sanitaria;

3. beneficenza;

4. istruzione;

5. formazione;

6. sport dilettantistico;

7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;

8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

9. promozione della cultura e dell'arte;

10. tutela dei diritti civili;

11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

 

Attività istituzionali

Per effetto del combinato disposto dei commi 2, 3, 4, dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 460/97, si considerano istituzionali, in quanto ritenute comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale, a prescindere dalla destinazione a "persone svantaggiate", le attività svolte nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;

- beneficenza;

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- attività di promozione della cultura e dell'arte;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

Sono, inoltre, considerate istituzionali purché effettuate per finalità solidaristiche, e, quindi, nei confronti di "persone svantaggiate", sia esterne che membri delle stesse ONLUS, le restanti attività statutarie svolte nell'ambito dei seguenti settori: assistenza sanitaria istruzione formazione sport dilettantistico promozione della cultura e dell'arte tutela dei diritti civili.

 

Attività connesse

La clausola contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Mentre, dunque, le attività istituzionali sono quelle svolte nei settori cosiddetti "titolati" a favore dei soggetti bisognosi per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale (art. 10, comma 2 e 3 del D.Lgs. 460/97), quelle connesse, invece, rappresentano il mezzo mediante le quali si reperiscono fondi per finanziare le attività istituzionali.

Difatti il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali del settore di appartenenza non vale per le attività connesse, le quali possono, per semplicità, essere suddivise in:

Attività analoghe a quelle istituzionali specificate nello statuto effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati, ossia destinate al pubblico in generale;

Attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse sono attività necessarie per il reperimento dei fondi per finanziare le attività istituzionali nel contesto dei quali devono essere svolte.

Le prime, a differenza delle seconde, riguardano esclusivamente i settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, svolte in assenza delle condizioni solidaristiche soggettive. In tali settori, le finalità solidaristiche si realizzano solo se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie sono effettuate a favore di "persone svantaggiate" o nei confronti di componenti delle collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

 

Bilancio delle ONLUS

Entro il 30 aprile, le ONLUS devono redigere un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. A tal proposito, si precisa che non è stato previsto uno schema obbligatorio per il bilancio dei soggetti diversi dalle società commerciali, salvo che nel settore in cui opera la società non esistano leggi speciali.

Pertanto, tale obbligo è soddisfatto quando il bilancio possiede i requisiti previsti dall'articolo 2423 C.C. con l'osservanza del principio della trasparenza e della chiarezza.

Il bilancio delle ONLUS deve essere composto, dunque, da una parte patrimoniale da cui devono risultare opportunamente le liquidità e gli investimenti, nonché i finanziamenti, distinti fra attività istituzionali e attività connesse; inoltre deve essere rilevabile il patrimonio con vincolo di destinazione all'attività.

La seconda parte del rendiconto deve invece permettere l'identificazione della situazione economica e finanziaria. In particolare, la ONLUS deve evidenziare i proventi ottenuti dalle quote versate dai soci, le donazioni e le contribuzioni, quelle derivanti da iniziative e campagne di sensibilizzazione e quelle derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale.

Il rendiconto, in ogni caso, deve improntarsi ai principi della chiarezza e della trasparenza.

Con riguardo agli obblighi contabili relativi all'attività complessivamente svolta, si precisa che tutta l'attività, comprensiva cioè dell'attività istituzionale e delle attività connesse, svolta dalle ONLUS deve essere rappresentata con scritture sistematiche - ossia composte in sistema, in rapporto al fine che si vuole raggiungere - e cronologiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità gli accadimenti della gestione.

Per presunzione di legge i requisiti di cui sopra si intendono osservati qualora la contabilità consti di un libro giornale, tenuto in conformità all'articolo 2216 del Codice civile, dal libro degli inventari di cui all'articolo 2217 del Codice civile, in cui annualmente venga riportato il bilancio o il rendiconto di cui all'articolo 10, comma 1, lett. g) del Decreto legislativo n. 460/97.

Per tali scritture non sono richieste particolari formalità di vidimazione e bollatura, ma vi è l'obbligo di conservazione della stesse e della documentazione relativa per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22 del D.P.R. 600/73, cioè anche oltre i termini dell'accertamento qualora vi siano pendenze fiscali.

I risultati dell'esercizio, pertanto, devono essere riepilogati entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, mediante la redazione di un apposito documento il quale deve:

- rappresentare la situazione patrimoniale economica e finanziaria della ONLUS, secondo gli stessi concetti previsti dal C.C. all'articolo 2423 per le società di capitali;

- essere redatto in modo che siano distinguibili i risultati dell'attività istituzionale da quelli che interessano le attività direttamente connesse.

Per le attività invece direttamente connesse, la lett. b), comma 1, dell'articolo 20-bis del D.P.R. 600/73, in quanto considerate di natura commerciale, stabilisce che devono essere tenute le scritture contabili obbligatorie previste per le imprese commerciali in base ai diversi regimi contabili.

In particolare, le attività connesse, anche se sono defiscalizzate, comportano l'obbligo delle scritture contabili proprie delle imprese, ossia quelle indicate agli articoli 14, 15, 16 e 18 DPR 600/73. A tal riguardo va citato che la normativa riferibile alla contabilità ordinaria impone la tenuta dei seguenti libri e scritture:

- Libro giornale;

- Libro degli inventari;

- Registri obbligatori ai fini IVA;

- Scritture ausiliarie;

- Scritture ausiliarie di magazzino;

- Registro beni ammortizzabili.

In ogni caso, laddove l'ammontare annuale dei ricavi superi euro 15.493,71 per le prestazioni di servizi e euro 25.822.84 negli altri casi, le ONLUS possono usufruire del regime di contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 3, comma 166, della Legge 662/96.

Per quest'ultimo regime contabile, oltre agli obblighi di fatturazione e certificazione delle operazioni, sono previsti i seguenti adempimenti:

1) tenuta dei soli registri IVA o prospetto contabile;

2) annotazione complessiva delle operazioni fatturate o effettuate in ciascun mese, distinte per aliquota, entro il 15 del mese successivo nei registri IVA o apposito prospetto. Entro la stessa data devono annotare i corrispettivi di operazioni fuori campo IVA e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi va annotato il valore di eventuali rimanenze;

3) annotazione dell'importo, mensile o trimestrale, complessivo degli acquisti o importazioni entro il termine per la liquidazione trimestrale indicando la relativa imposta nel registro acquisti o nel prospetto;

4) conservazione della documentazione relativa agli altri acquisti non rilevanti ai fini IVA, ma dei quali si intende effettuare la deduzione.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare dei ricavi non sia superiore a euro 15.493,71 per le prestazioni di servizi o di euro 25.822,84 per le altre attività, gli adempimenti contabili possono essere assolti con le modalità previste per i contribuenti minori mediante registri previsti ai fini IVA ovvero di un apposito prospetto.

In ogni caso, la mancata tenuta delle scritture contabili previste comporta la decadenza dai benefici fiscali previsti per le ONLUS e la cancellazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS.

 

Obblighi contabili in caso di raccolta pubblica di fondi

Un ulteriore adempimento di rendicontazione, per quanto riguarda gli obblighi contabili delle ONLUS, è previsto nel caso in cui tali enti effettuino occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione.

A tal proposito, si precisa che in base al comma 2-bis dell'articolo 143 del Tuir, introdotto dal comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 460/97, i fondi in parola beneficiano di un particolare trattamento di favore, in quanto non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito e sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro tributo, sia erariale che locale a condizione che:

- deve trattarsi di iniziative occasionali;

- la raccolta fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

Per rendere la gestione di queste attività trasparente e consentire il monitoraggio di tali operazioni, l'articolo 8 del citato decreto legislativo impone a tutti gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi di redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, uno specifico rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 600/73, dal quale devono risultare, anche tramite un'apposita relazione illustrativa, in modo "chiaro e trasparente", le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Il predetto documento, e l'eventuale relazione, vanno redatti indipendentemente dal fatto che l'ente abbia l'obbligo di predisporre un rendiconto annuale economico e finanziario.