| Norme sulle agevolazioni prima casa |
|
L'ufficio, costituitosi nel giudizio, affermava che il termine previsto dalla norma è da considerarsi perentorio e che il contribuente per conservare le agevolazioni avrebbe potuto trasferire la residenza in altro immobile posto nel Comune anche assunto in locazione non essendo indispensabile che la residenza fosse trasferita proprio in quello per il quale era stata concessa l'agevolazione. Chiedeva quindi che il ricorso fosse rigettato e che fosse confermato il proprio operato. La Commissione tributaria ha sottolineato che il diritto alle agevolazioni non si perde quando sussistono cause di "forma maggiore" che hanno impedito di trasferire la residenza nel termine previsto dal legislatore e che la stessa non porti alla sola abolizione delle sanzioni come sostenuto dall'amministrazione finanziaria (risoluzione n. 35 del 1° febbraio 2002). È stata ritenuta forma maggiore, caratterizzata dalla imprevedibilità e inevitabilità (risoluzione 140/E del 10 aprile 2008) la causa non imputabile alla parte obbligata (35/E del 1° febbraio 2002) anche il ritardo burocratico con il quale il Comune ha rilasciato il permesso di abitabilità (Ctr Toscana, sentenza 46/07), nonché l'infiltrazione di acqua dell'appartamento soprastante che ne aveva fatto venir meno le condizioni igieniche di abitabilità (Ctr Lazio, sentenza 168 del 16 luglio). I giudici toscani, nel caso esaminato, hanno ritenuto sussistere la causa di "forza maggiore" in quanto il contribuente non avrebbe potuto trasferire la residenza nell'immobile privo delle condizioni di abitabilità (allacciamento alla rete fognaria). Cause, queste, non conosciute dall'interessato al momento dell'acquisto e che si sono realizzate dopo il termine di 18 mesi per procedere al trasferimento della residenza. |