| Energia |
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Per determinate categorie di contribuenti che operano nel settore energetico, è prevista l'applicazione di un'addizionale all'IRES, con un'aliquota del 5,5%, elevata, a partire dal 2010, al 6,5%. L'addizionale trova applicazione nei confronti dei soggetti per i quali sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: 1) abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro; 2) operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica". Nel caso di soggetti che operano anche in settori diversi da quelli indicati dalla norma, l'addizionale si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti. La soglia dei ricavi rilevanti ai fini dell'applicazione della norma è costituita non dai soli ricavi derivanti dall'esercizio delle predette attività del settore energetico colpite dall'addizionale, ma dall'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. In pratica, un soggetto che ha conseguito 24 milioni di euro di ricavi del settore energetico e, ad esempio, 10 milioni di ricavi del settore non energetico è tenuto ad applicare l'addizionale, considerato che i ricavi complessivi sono superiori a 25 milioni e quelli del settore energetico sono prevalenti. I ricavi relativi alle attività colpite dall'addizionale si considerano "prevalenti" qualora il rapporto tra il volume di ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR per la quota generata dalle attività medesime (cumulativamente considerate) ed il volume complessivo dei ricavi (relativo, quindi, alla totalità delle attività svolte dall'impresa) sia superiore al 50%. Ad esempio, un soggetto che ha conseguito 26 milioni di euro di ricavi nel settore energetico e 27 milioni di ricavi da altre attività (ricavi complessivi 26+27=53) non è colpito dall'addizionale. L'ambito di riferimento temporale per il riscontro del requisito in esame è individuato dalla norma nel periodo d'imposta immediatamente precedente (n-1) a quello (n) per cui la verifica è compiuta. Il superamento della soglia dei ricavi nell'anno n-1 comporta l'applicazione dell'addizionale nell'anno n, anche se in tale anno l'ammontare dei ricavi risulta inferiore al predetto limite di 25 milioni di euro. In altri termini, i contribuenti interessati dall'addizionale dovranno verificare anno per anno il superamento o meno della soglia minima di ricavi prendendo in considerazione i ricavi realizzati nell'esercizio precedente. Ad esempio, i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, devono effettuare la verifica relativa all'applicazione dell'addizionale per il periodo d'imposta 2008, prendendo a riferimento i ricavi conseguiti nel 2007; nel periodo d'imposta 2009, l'addizionale dovrà esser applicata se i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta 2008 sono superiori a 25 milioni di euro. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore ai dodici mesi, la citata soglia minima di ricavi deve essere ragguagliata ad anno. Ad esempio, un soggetto il cui periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 abbia una durata di tre mesi, avrà una soglia dei ricavi rilevante ai fini dell'applicazione dell'addizionale pari a 6.250.000 (3/12 di 25.000.000). L'aliquota dell'addizionale è stata, in un primo momento, fissata al 5,5%. Successivamente, a partire dal 2010, è stata elevata al 6,5% (articolo 56 Legge n. 99/2009). Più precisamente, come chiarito con la circolare n. 35/E, l'aliquota del 6,5% trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 15 agosto 2009 - data di entrata in vigore della legge n. 99/2009 (cioè, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2010). Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'aliquota complessiva IRES applicata sul reddito è pari al: - 33% (27,5% + 5,5%) per il 2008 e il 2009; - 34% (27,5% + 6,5%) dal 2010 in poi. Il versamento deve essere effettuato, con modello F24, entro il termine di versamento delle imposte risultanti da Unico. A tal fine vanno utilizzati i seguenti codici tributo: - 2010: Addizionale IRES settore petrolifero e gas- Art. 81, c. 16 - 18, D.L. n. 112/2008 - Acconto prima rata - 2011: Addizionale IRES settore petrolifero e gas- Art. 81, c. 16 - 18, D.L. n. 112/2008 - Acconto seconda rata o in unica soluzione - 2012: Addizionale IRES settore petrolifero e gas - Art. 81, c. 16 - 18, D.L. n. 112/2008 - Saldo |