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Addizionale

Adempimento

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi.

L'addizionale regionale è trattenuta in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta.

Attualmente, per l'addizionale comunale è dovuto anche un acconto nella misura del 30%, calcolato sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente in base alle aliquote stabilite dal Comune, che viene trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate. Il saldo dell'addizionale comunale è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate ma non oltre dicembre.

Riguardo alle scadenze di versamento, va precisato che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, gli importi trattenuti vanno versati dal datore di lavoro, mediante modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello in cui tali importi sono stati trattenuti.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

Le regole sono le stesse applicate per l'Irpef. Pertanto, i termini di versamento coincidono con quelli ai fini Irpef, con l'unica eccezione che, oltre al saldo dell'addizionale regionale e comunale, non sono dovuti gli acconti così come calcolati per l'Irpef, eccetto il solo acconto dell'addizionale comunale pari al 30% sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente.

 

Soggetti obbligati al pagamento delle addizionali

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato:

- tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute;

- i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.

 

Addizionali regionale e comunale

L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9%, anche se le Regioni possono elevarla fino all'1,4%. In ogni caso, nelle Regioni che presentano nel bilancio un disavanzo sanitario si applica l'aliquota massima dell'1,4%.

A tal proposito, si precisa che con il comunicato stampa diramato il 1° luglio 2010, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che nelle Regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria sussistono le condizioni per l'incremento automatico delle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF, per effetto dell'accertamento del mancato raggiungimento nel 2009 degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario, in attuazione delle disposizioni della L. 23 dicembre 2009 n. 191 (Finanziaria 2010).

Con l'art. 2 commi 66-98 della suddetta legge Finanziaria 2010, infatti, è stato recepito a livello normativo il contenuto del nuovo "Patto per la salute" per gli anni 2010-2012, approvato con il provvedimento del 3 dicembre 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Mediante le suddette disposizioni è stata ulteriormente modificata e integrata la disciplina relativa all'aumento automatico dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF nelle Regioni che presentino disavanzi di gestione del Servizio sanitario, già prevista dall'art. 1 commi 174 e 175 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005) e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, l'art. 2 commi 86 e 91 della legge Finanziaria 2010 stabilisce che l'accertamento del mancato raggiungimento annuale degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario, anche con riferimento all'esercizio 2009, comporta l'incremento automatico, rispetto al livello delle aliquote vigenti, di:

- 0,15 punti percentuali dell'IRAP;

- 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale IRPEF.

Le nuove misure delle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF si applicano, nelle suddette Regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria, in relazione al periodo d'imposta 2010.

Pertanto, le nuove aliquote hanno effetto già a partire dagli acconti IRAP dovuti per l'anno 2010.

Inoltre, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale, fissata allo 0,50%, può essere maggiorata da ciascuna regione, con proprio provvedimento, fino all'1%; le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Irpef, invece, sono i Comuni che, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, possono istituire un'addizionale all'Irpef.

 

Differenti modalità di calcolo e prelievo delle addizionali regionale e comunale

I contribuenti soggetti all'addizionale regionale e a quella comunale calcolano l'importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef stessa.

A partire dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta la previsione di un acconto a titolo di addizionale comunale all'Irpef, dovuto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote deliberate dal Comune competente. Inoltre, i comuni hanno la facoltà di deliberare determinate soglie di esenzione dall'addizionale.

Pertanto, mentre per l'addizionale di competenza delle Regioni il prelievo avviene in undici, dieci o nove rate, per l'addizionale comunale, invece, viene prevista una trattenuta sullo stipendio diluita in nove rate, modificando, inoltre, il momento di verifica della residenza del contribuente dipendente.

 

Regione di competenza

L'addizionale va versata usando le aliquote della regione di domicilio fiscale del contribuente.

In particolare, l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta alla regione in cui risulta il domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

Si ricorda che le cause di variazione di domicilio fiscale hanno effetto a partire dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

La fissazione dell'aliquota da parte della regione deve avvenire con provvedimento regionale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.

Per i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.

 

Regione o comune di competenza

L'addizionale va versata usando le aliquote del Comune di domicilio fiscale del contribuente.

In particolare, l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta:

- a saldo per l'anno x, con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio anno x;

- in acconto per l'anno x+1, con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio anno x+1, sempreché il comune abbia deliberato l'aliquota dell'addizionale comunale.

Si ricorda che salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate:

- le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte;

- le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato;

- i cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato;

Per i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.

 

Versamento delle addizionali per i lavoratori dipendenti

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. L'addizionale regionale è trattenuta in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta. Per l'addizionale comunale é dovuto anche un acconto nella misura del 30%, calcolato sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente in base alle aliquote stabilite dal Comune, che viene trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate.

Il saldo dell'addizionale comunale viene determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate ma non oltre dicembre.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

In questo caso il contribuente deve individuare la Regione e il Comune a cui accreditare il versamento (dopo aver controllato, nel caso dei Comuni, se questo è dovuto) che deve essere effettuato in base alla competenza del proprio domicilio fiscale:

- l'addizionale comunale all'Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa

- l'addizionale regionale all'Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui di riferisce l'addizionale stessa.

A tal proposito va detto che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in via telematica oppure presso uno sportello bancario o postale.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2008, i sostituti d'imposta devono versare gli importi relativi alle addizionali direttamente ai Comuni utilizzando gli appositi codici tributo da associare al codice catastale identificativo di ciascun Comune.

Inoltre, per i rapporti di lavoro che cessano nel corso del periodo d'imposta il sostituto è tenuto ad operare le ritenute delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF al momento della cessazione. A tal fine, per calcolare l'importo delle addizionali da trattenere il sostituto deve are riferimento alle aliquote risultanti dai relativi elenchi disponibili sul sito del Dipartimento delle Politiche fiscali - area fiscalità locale - alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di modifiche delle aliquote, sul sito è indicata la data di pubblicazione della relativa delibera comunale.

Pertanto il sostituto non deve fornire alcuna prova circa la correttezza del proprio operato poiché l'indicazione della data di pubblicazione consente di ricavare l'aliquota che alla data di cessazione del rapporto era indicata sul sito, e che come tale, era applicabile.

Codici tributo addizionali regionali e comunali

Codice tributo

Descrizione

3802

Addizionale regionale all'IRPEF sostituti d'imposta

3803

Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale

3815

Addizionale regionale all'IRPEF sostituto d'imposta trattenuta di importo minimo

1998

Interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997

3843

Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto

3844

Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo

3845

Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730 - acconto

3846

Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730 - saldo

3847

Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - acconto

3848

Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - saldo

3849

Addizionale comunale all'Irpef oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali

3854

Addizionale comunale all'Irpef - trattenuta dal sostituto d'imposta - oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali

3855

Addizionale comunale all'Irpef - adeguamento dei ricavi o compensi ai parametri o studi di settore, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269

3856

Addizionale comunale all'Irpef - adeguamento studi di settore -articolo 37,comma 3,decreto legge 4 luglio 2006, n. 223

3857

Interessi pagamento dilazionato -autotassazione - comunale all'Irpef

8926

Sanzione Addizionale comunale all'Irpef - ravvedimento

8927

Sanzione Addizionale comunale all'Irpef - ravvedimento per rettifica modello 730

8928

Sanzione ai sensi dell'articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 - Addizionale comunale all'Irpef

 

Tassazione aggiuntiva su bonus e stock options del settore finanziario

L'articolo 33 del DL 78/2010 (cd. "Manovra correttiva") ha previsto l'applicazione di un'aliquota addizionale del 10% sui compensi corrisposti sotto forma di bonus e stock options:

- ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (quali amministratori) nello stesso settore;

- che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione.

In pratica, l'aliquota IRPEF del 43% prevista per i redditi superiori a 75mila euro diventa applicabile nella misura del 53%.

L'addizionale del 10% è trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione dei suddetti emolumenti.

Alla predetta addizionale del 10% si applicano le disposizioni in materia di imposte sul reddito relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso.