| Opzione consolidato nazionale |
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Le società che intendono usufruire del regime di tassazione consolidata previsto dagli articoli 117-129 del TUIR devono esprimere la loro scelta mediante apposita opzione. L'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa. Pertanto, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, l'opzione deve essere effettuata entro il 16 giugno.
L'opzione per il consolidato nazionale Il consolidato nazionale, che costituisce un regime di determinazione del reddito opzionale, non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo. Infatti, l'opzione per il regime in parola può essere esercitata anche soltanto da alcune delle società costituenti il gruppo. Sono previste alcune condizioni per l'efficacia dell'opzione. In particolare l'opzione può essere esercitata da ciascuna società solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: - identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante. In tal caso, va precisato che per identità dell'esercizio sociale, il legislatore ha voluto coerentemente intendere identità di chiusura del periodo d'imposta e, quindi, consentire alle società di nuova costituzione di optare per il consolidato, ove ricorrano i requisiti richiesti dalla disciplina, sin dal primo esercizio; - esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante; - elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione. L'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione consolidata; - comunicazione dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione all'Agenzia delle Entrate. Poiché come appena accennato, l'esercizio dell'opzione va effettuato congiuntamente da ciascuna controllata e dall'ente o società controllante, si possono avere tante opzioni a coppia quante sono le società controllate che esercitano la facoltà. Comunque, nel caso in cui la controllante eserciti l'opzione con più di una controllata, il consolidato cui partecipa è unico. è, tuttavia, evidente che, proprio in ragione del rapporto che ha natura bilaterale, all'interno dei gruppi potranno generarsi più consolidati, con l'unico limite che la società non può partecipare a due opzioni in qualità di consolidante e di consolidata. Termini e modalità operative per l'esercizio dell'opzione In base alle norme attualmente in vigore, l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa. La comunicazione dell'opzione deve contenere: - la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle società che esercitano l'opzione; - la qualità di controllante ovvero di controllata; - l'elezione di domicilio da parte della controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; - l'individuazione delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d'acconto in modo separato; - il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di mancato rinnovo dell'opzione, alle società che le hanno prodotte.
Litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata L'art. 29, comma 1 del DL 78/2010 ha modificato l'art. 40 bis del DPR 600/73 che, pertanto, dispone che, a decorrere dal 1° novembre 2011, a partire dall'esercizio 2006, l'accertamento:
Sino alla scadenza del termine di cui all'art. 43 del DPR 600/73, l'accertamento del reddito complessivo globale può essere integrato in aumento, in base agli esiti dei controlli eseguiti in capo alle altre consolidate. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate, in diminuzione dei maggiori imponibili, le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, sino a concorrenza del loro importo. Occorrerà, a tal fine, presentare un'istanza che avrà l'effetto di sospendere il termine per il ricorso per un periodo di 60 giorni. In sede processuale, il nuovo art. 40 bis del DPR 600/73 prevede espressamente che la consolidata e la consolidante sono litisconsorzi necessari, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 546/92, entrambe dovranno partecipare al processo.
Accertamento con adesione Sempre a partire dl 1° novembre 2011, la Manovra correttiva ha introdotto l'art. 9 bis nel D. Lgs. 218/97, relativo all'accertamento con adesione per le imprese aderenti al consolidato nazionale. Al procedimento partecipano, dunque, sia la consolidante che la consolidata e l'ufficio competente per entrambe le società è quello per la consolidata. |