| Transfer pricing |
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In base a quanto previsto dal D.L. n. 78/2010, le imprese residenti che adottano un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate possono usufruire di un meccanismo premiante. Infatti, se questi contribuenti, durante le verifiche fiscali, consegnano all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati, non sono sanzionabili per dichiarazione infedele. La comunicazione che attesta il possesso della documentazione idonea deve essere fornita in dichiarazione e, per i periodi di imposta anteriori a quelli in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 può essere inviata all'Agenzia delle Entrate utilizzando il canale telematico Entratel. La comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia del 29 settembre 2009 (quindi, entro il 28 dicembre 2010). Saranno ritenute valide anche le eventuali comunicazioni successive al termine previsto, sempreché le stesse siano state trasmesse prima dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o di altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza.
Norme in materia di transfer pricing Generalmente, con l'espressione "transfer price" si intendono i prezzi applicati nell trasferimento dei beni materiali ed immateriali ovvero in operazioni di finanziamento o di prestazioni di servizi poste in essere fra società appartenenti allo stesso gruppo d'imprese multinazionali. Qualora la determinazione di tali corrispettivi non sia conforme al prezzo di libero mercato, ossia al prezzo mediamente pattuito in condizioni similari, per lo stesso tipo di prodotto o servizio con terze parti indipendenti, si verifica il fenomeno del trasferimento della quota parte di minor costo o di maggior ricavo in capo al soggetto collegato o controllato. In altre parole, si ritiene che il minor costo sostenuto dall'impresa collegata all'acquirente permetta a quest'ultima di realizzare o di trattenere un margine di utile che, di fatto, con tale risparmio, le è stato trasferito dalla propria controllante. A tale proposito, l'art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 prevede che i prezzi di trasferimento, nell'ipotesi in cui uno degli operatori non sia residente fiscalmente nel territorio dello Stato, siano determinati al valore normale al fine di evitare che il soggetto che controlla l'intera compagine societaria possa allocare il reddito complessivo sulla società gravata da un'imposizione fiscale più lieve.
Su tale problematica è intervenuto l'articolo 26, comma 1, D.L 31 maggio 2010, n. 78, il quale, introducendo all'articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997, il comma 2-ter, di fatto ha previsto che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per infedele dichiarazione dei redditi non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui sopra, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di infedele dichiarazione (dal 100% al 200% della maggior imposta accertata (o della differenza di credito).
La documentazione utile ad applicare la predetta non sanzionabilità è stata individuata con il Provvedimento Agenzia delle entrate 29 settembre 2010. In particolare, i contribuenti interessati si devono dotare di una documentazione idonea costituita da: - un Masterfile, che raccoglie informazioni relative al gruppo; - una Documentazione Nazionale che riporta le informazioni relative alla impresa residente. In particolare:
Il regime documentale è stato diversificato a seconda che lo stesso debba essere adottato da una società holding, da una società subholding, da una società partecipata, o da una stabile organizzazione. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana. Tuttavia, nell'ipotesi di esibizione del Masterfile relativo alle società sub-holding appartenenti ad un gruppo multinazionale, lo stesso può essere presentato in lingua inglese. E' fatta salva la possibilità di inserire le informazioni nel Masterfile anziché nella Documentazione Nazionale, purché le stesse non siano inferiori rispetto a quelle desumibili dallo schema contenuto nel Provvedimento 29 settembre 2010. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere siglati in ogni pagina dal legale rappresentante del contribuente onerato o da un suo delegato e firmata in calce all'ultimo foglio dal medesimo o autenticati mediante firma elettronica. Nel caso di Masterfile prodotto da società appartenente ad un gruppo multinazionale con capogruppo residente in un paese dell'Unione europea che ha adottato il Codice di condotta, la firma del rappresentante legale del contribuente onerato fa fede della conformità della copia esibita all'autorità fiscale nazionale all'originale del documento. La Documentazione idonea deve essere presentata in formato elettronico. La esibizione della stessa in formato cartaceo non pregiudica l'applicazione della non sanzionabilità a condizione che entro un termine di tempo congruo assegnato dagli incaricati dell'attività di controllo essa sia resa disponibile in formato elettronico a cura del contribuente.
Termini di consegna della documentazione La consegna della documentazione all'amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta. Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerga l'esigenza di disporre di informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all'amministrazione finanziaria predisposta ai sensi del Provvedimento citato, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione finanziaria non è vincolata all'applicazione dell'art. 1, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997 (in altre parole, può sanzionare il contribuente). L'amministrazione finanziaria non può comunque utilizzare le informazioni contenute nella documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili all'attività di controllo nel corso della quale essa è esibita. La documentazione deve essere redatta su base annuale relativamente alle operazioni realizzate dal contribuente rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 110, comma 7 del D.P.R. n. 917/1986 e deve essere disponibile per ciascuno dei periodi d'imposta soggetti ad accertamento secondo le regole ordinarie. Attenzione
Comunicazione del possesso della documentazione idonea La comunicazione relativa alla detenzione della documentazione va fatta all'Agenzia delle entrate con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Però è previsto che, per i periodi di imposta anteriori alla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (quindi, per i periodi d'imposta anteriori al 2010) la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate deve essere effettuata mediante trasmissione telematica con il servizio telematico Entratel direttamente o per il tramite di intermediari abilitati entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento 29 settembre 2010. Poiché tale provvedimento è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il giorno 29 settembre 2010, il termine ultimo per trasmettere la predetta documentazione scade il 28 dicembre 2010. Comunque, saranno ritenute valide eventuali comunicazioni successive al predetto termine, sempreché le stesse siano state trasmesse antecedentemente all'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza. |