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Variazioni redditi terreni

Adempimento

L'articolo 30 del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che le variazioni del reddito dominicale ed agrario dei terreni danno luogo ad una revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono.

In particolare, le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti modificativi e hanno effetto da tale anno.

Le variazioni in diminuzione hanno effetto:

- dall'anno in cui si sono verificati i fatti modificativi, se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

- dall'anno in cui è stata presentata la denuncia, se presentata successivamente.


Termini e modalità per la denuncia delle variazioni

Come accennato, i termini per la presentazione delle denunce di variazione differiscono ed esplicano effetti diversi a seconda che si tratti di variazioni in aumento o in diminuzione.

Infatti, è previsto che:

- per le variazioni in aumento, la denuncia deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti modificativi e hanno effetto da tale anno;

- per le variazioni in diminuzione se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo, hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti modificativi; se presentata successivamente, dall'anno in cui la stessa è stata presentata.

La denuncia va presentata, utilizzando la procedura software "DOCTE", all'Ufficio del Territorio competente, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono, con dimostrazione grafica del frazionamento, qualora le variazioni interessino porzioni di particelle.

Se il terreno è concesso in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

 

Sanzioni

L'omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazione in aumento del reddito dominicale comporta una sanzione da euro 258 a euro 2.065.