| Fondi immobiliari |
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In base alla manovra fiscale 2010 (D.L. n. 78/2010) è previsto che il patrimonio autonomo deve essere raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; inoltre, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare che, al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010), sono privi dei predetti requisiti devono adottare le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con cui saranno rese operative le nuove norme. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la società di gestione del risparmio deve prelevare, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio in tre rate (40%, entro il 31 marzo 2011, 30%, entro il 31 marzo 2012 e 30%, entro il 31 marzo 2013). Inoltre, la liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7%. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.
Regime fiscale dei fondi di investimento immobiliari I fondi di investimenti immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le cui quote possono essere sottoscritte, entro un anno dall'istituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su beni immobili non sono soggetti ad imposta né ai fini IRES né ai fini IRAP. Invece, i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari, percepiti a partire dal 1° gennaio 2004, sono soggetti a ritenuta del 20% a titolo d'acconto o a titolo d'imposta a seconda del percipiente. In particolare è a titolo di acconto nei confronti di: - imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; - società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; - società ed enti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 917/1986; - stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) dello stesso art. 73. La ritenuta è applicata, invece, a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società. A nessuno di questi soggetti spetta alcun credito di imposta. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella c.d. "black list" di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Per i proventi spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui sopra acquisiscono: a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.
Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi A seguito delle modifiche introdotte dalla manovra correttiva 2010 (D.L. n. 78/2010), il patrimonio autonomo deve essere raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; inoltre, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare che, al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010), sono privi dei predetti requisiti devono adottare le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con cui saranno rese operative le nuove norme. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio in tre rate di cui: - la prima, nella misura del 40%, entro il 31 marzo 2011; - la seconda, nella misura del 30%, entro il 31 marzo 2012; - la terza, nella misura del 30%, entro il 31 marzo 2013. Le società di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui sopra, devono deliberare la liquidazione del fondo comune d'investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota del 7%, secondo le modalità e i termini sopra indicati. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7%. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione. Non si applica la ritenuta del 20% prevista sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi (articolo 7 D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2001), fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui sopra. |