Name:

Email:

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Imposta Sostitutiva TFR

Adempimento

Sulle rivalutazioni del Tfr, è dovuta una imposta sostitutiva dell'11 per cento, che deve essere prelevata dal sostituto d'imposta e versata:

- in acconto, entro il 16 dicembre di ciascun anno con il codice tributo 1712;

- a saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo con il codice tributo 1713.

 

Il Trattamento di fine rapporto

L'istituto del trattamento di fine rapporto è stato introdotto dall'articolo 1 della legge n. 297 del 29/5/1982, che ha sostituito il testo dell'articolo 2120 del Codice civile.

Per effetto di tale sostituzione, è stato abrogato il previgente istituto dell'indennità di anzianità che riconosceva al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, una indennità di ammontare pari all'ultima retribuzione moltiplicata per il numero di anni di servizio.

 

Come si calcola il TFR

Il sistema di calcolo introdotto dalla legge n. 297/1982 per il trattamento di fine rapporto riconosce al lavoratore un ammontare di indennità determinato sulla retribuzione dovuta per ciascun anno di servizio.

Il primo comma dell'articolo 2120 dispone, infatti, che "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni".

L'importo da accantonare anno per anno deve essere ridotto dell'aliquota contributiva aggiuntiva, prevista dall'articolo 3 della legge n. 297/1982, pari allo 0,5 per cento della retribuzione imponibile.

Ciò comporta che:

l'accantonamento annuo effettivo corrisponde, in termini percentuali, al 6,91 per cento della retribuzione [100 : (13,5-0,5)].

 

Retribuzioni da computare ai fini della determinazione del Tfr

La retribuzione annua da computare ai fini della determinazione del Tfr comprende "salvo diversa previsione dei contratti collettivi (...) tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese".

Nel rapporto di servizio sono certamente compresi il periodo di prova e quello di preavviso. In particolare, l'indennità di mancato preavviso, pur maturando in circostanze legate alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere computata nella retribuzione utile ai fini Tfr, avendo natura sostitutiva della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso.

Infine, si fa rilevare che nel concetto di retribuzione utile ai fini Tfr, rientrano anche l'indennità di mancato preavviso, nonché la cosiddetta "retribuzione figurativa", ovvero l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in assenza di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno, per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, nonché per sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale.

 

Salvaguardia del Tfr rispetto all'inflazione

La salvaguardia del trattamento di fine rapporto rispetto a fenomeni inflattivi è garantita dalla disposizione secondo cui "il trattamento di fine rapporto..., con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall' 1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente".

Si tratta di un meccanismo di salvaguardia la cui efficacia risulta inversamente proporzionale alla crescita dell'inflazione e tale, quindi, da avere un effetto frenante sulla stessa inflazione. In caso di bassi tassi d'inflazione, la rivalutazione del Tfr assicura, invece, un rendimento finanziario superiore a quello dei titoli del debito pubblico.

Per le concrete modalità di calcolo del tasso di inflazione, è necessario individuare in termini percentuali la differenza tra l'indice annuale Istat relativo al mese di dicembre dell'anno di riferimento e quello relativo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Per i rapporti di lavoro cessati in corso d'anno, il tasso di rivalutazione deve essere desunto considerando la differenza tra l'indice Istat risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro (o nel mese precedente, per frazioni di mese inferiore a quindici giorni) e quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Analogamente, anche il tasso fisso dell'1,5 per cento dovrà essere considerato pro-quota.

Il trattamento di fine rapporto risulta costituito, così, da due componenti: la quota capitale derivante dall'accantonamento annuo del 6,91 per cento della retribuzione dovuta, e il suo rendimento finanziario, la rivalutazione, calcolata sul fondo maturato al 31 dicembre dell'anno precedente (1,5 + 75 per cento dell'indice Istat).

 

Nuove modalità di erogazione del TFR

L'art. 12 del D.L. n. 78/2010 ha previsto che, nel pubblico impiego, dal 31 maggio 2010, i trattamenti di fine servizio, i trattamenti di fine rapporto e ogni altra indennità equipollente, comunque denominata, corrisposta una tantum a seguito della cessazione a vario titolo dell'impiego, vangano erogati:

- in un unico importo annuale, se di importo complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, non superiore a 90mila euro;

- in 2 importi annuali, se di ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, superiore a 90mila euro ma inferiore a 150mila euro;

- in 3 importi annuali, se di ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, uguale o superiore a 150mila euro;

 

Tassazione del TFR

Il trattamento di fine rapporto rientra nella categoria dei redditi di lavoro dipendente.

Si tratta, infatti, di somme derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

La tassazione del Tfr ha luogo, pertanto, nel periodo d'imposta in cui esso viene percepito, conformemente al principio di cassa vigente per i redditi di lavoro dipendente.

Inoltre, si fa rilevare che é imponibile anche l'indennità di fine rapporto percepita da soggetti non residenti, se corrisposta dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Trattandosi, tuttavia, di somme di importo consistente maturate nel corso di più anni e, precisamente, nell'arco dell'intera vita lavorativa del dipendente, il legislatore fiscale ha ritenuto opportuno escludere questi redditi dalla formazione del reddito complessivo dell'anno di percezione e, conseguentemente, dal meccanismo della tassazione progressiva, prevedendo, in linea di principio, la più favorevole modalità della tassazione separata.

Il meccanismo della tassazione separata evita, infatti, che redditi la cui formazione ha riguardato più anni d'imposta vengano tassati in un singolo anno d'imposta con i criteri ordinari, in quanto ciò determinerebbe l'applicazione in capo al contribuente di scaglioni e aliquote più elevate, con una ingiustificata pressione fiscale e conseguente violazione dell'articolo 53 della Costituzione, riguardante la capacità contributiva.

Le concrete modalità di determinazione dell'imposta dovuta in base alla tassazione separata sono stabilite dall'articolo 19 del Tuir.

 

Tassazione della quota "rivalutazione" del Tfr

Il decreto legislativo 47/2000 e il successivo decreto correttivo 168/2001 hanno introdotto, in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una riforma della disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto che prevede distinte modalità di tassazione per le quote del Tfr e per le rivalutazioni del trattamento medesimo.

Pertanto, la componente "rivalutazione", ai fini fiscali, non è più "confusa" nel trattamento di fine rapporto e assoggetta a tassazione separata, ma viene trattata come un reddito di capitale e conseguentemente tassata mediante una apposita aliquota sostitutiva.

L'articolo 11 del citato decreto n. 47 del 2000 ha previsto, in particolare per le rivalutazioni del Tfr, l'istituzione di una imposta sostitutiva dell'11 per cento, che deve essere prelevata dal sostituto d'imposta e versata in acconto e a saldo.

L'acconto va calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente (tenendo conto, perciò, anche delle rivalutazioni relative a Tfr erogati nel corso di quell'anno); in alternativa, l'acconto può essere determinato presuntivamente avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.

Il datore di lavoro può, quindi, scegliere in ciascun anno tra le due modalità di calcolo (metodo storico e metodo presuntivo) quella più conveniente. In particolare, il criterio presuntivo conviene nel caso in cui la base imponibile dell'imposta risulti minore per effetto di dimissioni, collocamenti a riposo o versamenti di quote di Tfr alla previdenza complementare. In ogni caso, l'acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno con il codice tributo 1712.

Il saldo invece deve essere versato entro il 16 febbraio dell'anno successivo con il codice tributo 1713.

 

Come versare l'imposta sostitutiva sulla quota "rivalutazione" del Tfr

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta necessariamente tramite modello di pagamento F24: in tal modo sarà possibile poi compensare l'imposta sostitutiva dovuta con crediti di altre imposte e contributi utilizzabili nel modello F24. Non sono, invece, consentite compensazioni, nel modello 770 semplificato, dell'imposta sostitutiva dovuta con crediti vantati dal sostituto.

Qualora il Tfr venga corrisposto da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta - ad esempio, lavoratore dipendente che assume una colf - l'imposta sostitutiva deve essere liquidata direttamente dal percipiente (la colf) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di corresponsione del Tfr o di una sua anticipazione (quadro RM, fascicolo 2, modello Unico - persone fisiche) e versata tramite F24 (codice tributo 1714), in un'unica soluzione nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione stessa.