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Normativa vigente in termini di rimborso INAIL in caso di infortunio sul lavoro:
Le prestazioni economiche vengono erogate dall’INAIL. Il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale e, per essi, impossibilitato al lavoro, riceve alcune prestazioni dal datore di lavoro ed altre dall’INAIL.
Il datore di lavoro versa: • l’intera retribuzione per il giorno in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale; • il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi, salvo le condizioni di miglior favore fissate dai contratti collettivi; • l’eventuale integrazione dell’indennità temporanea erogata dall’INAIL per raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera.
L’INAIL eroga: • l'indennità temporanea, a partire dal quarto giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale, essa è pari al 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni di inabilità e al 75% della stessa dal 91° giorno in poi. L’indennità temporanea viene erogata fino a quando il lavoratore non è in grado di riprendere il lavoro e viene corrisposta, nei casi di lunga durata, in rate posticipate di non oltre sette giorni. Il saldo non deve essere erogato oltre il ventesimo giorno dalla data dell’infortunio o della cessazione dell’indennità temporanea. Il lavoratore ha diritto all’indennità temporanea anche in caso di inabilità assoluta conseguente a ricaduta. Numerosi contratti collettivi prevedono che il pagamento dell’indennità temporanea sia fatto direttamente dall’azienda che sarà successivamente rimborsata dall’INAIL.
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