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Regolamenti Normative
Novità Normative Detrazione del 36% sulle Ristrutturazioni Edilizie

Numerose novità normative hanno interessato negli ultimi mesi la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie. La più importante dell’ultimo anno è stata l’abolizione - dal 14 maggio 2011 - dell’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Decreto Sviluppo (Legge 106/2011).
In luogo dell’invio della comunicazione a Pescara, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 .
Il Modello 730 e il Modello Unico contengono un’apposita sezione in cui indicare i dati catastali dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Nel Modello 730, lo spazio per questi dati è il quadro E - sezione III-B. Occorre innanzitutto riportare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione.
Va poi barrata la casella “C.O. Pescara/Condominio” nei seguenti casi:
- interventi iniziati nel 2011 prima dell’eliminazione dell’obbligo della comunicazione a Pescara. Il contribuente, barrando questa casella, dichiara di aver già inviato la comunicazione di inizio lavori e, pertanto, non deve compilare le successive colonne, relative ai dati catastali dell’immobile;
- interventi effettuati su parti comuni condominiali dopo l’eliminazione dell’obbligo della comunicazione a Pescara. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio.
Seguono il codice catastale del Comune, l’indicazione catasto terreni o catasto urbano, se si tratta di immobile intero o di porzione, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, il numero di foglio, di particella e di subalterno.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Manovra bis (Legge 148/2011).
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Infine, la Manovra SalvaItalia (Legge 214/2011), oltre ad aver reso permanente dal 1° gennaio 2012 la detrazione del 36%, l’ha estesa agli interventi di ricostruzione dopo calamità naturali, cioè agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell’articolo 3 del Dpr 380/2001, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per illustrare le ultime novità relative al bonus fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata a febbraio 2012 della Guida alla detrazione del 36%.

 
Circolare vigili del fuoco

Circolare Vigili del Fuoco 7 febbraio 2012

Guida dei vigili del fuoco su fotovoltaico e prevenzione incendi

Un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti del settore elettrico della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, Area Prevenzione Incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha redatto l'aggiornamento della Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi approvata recentemente dal C.C.T.S - Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi. La Guida recepisce i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, il Regolamento sulla semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici. La Guida sostituisce quella emanata con nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010.

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Miglioramento della sicurezza per gli ascensori esistenti

da un contributo di Giuseppe Cuzziello.


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Pro e contro della mediazione

La mediazione extraprocessuale ha pregi e difetti.

Se ha chance di riuscita è un bel risparmio, per lo Stato e per il cittadino. Innanzitutto perchè si spende meno e si attenderà un massimo di 4 mesi per giungere a una soluzione. Poi anche perchè gli organismi di mediazione non sono legati al piatto rispetto delle leggi, spesso inadeguate o astruse, ma hanno essenzialmente lo scopo di trovare una soluzione pratica che sia accettata dai litiganti.

Se viceversa, il tentativo di conciliazione non ha alcun senso, oppure le parti sono irrigidite nelle loro posizioni, la mediazione si trasforma in una pura perdita di tempo e di denaro.

I suoi oppositori ricordano, non a torto, che già alla prima udienza del processo civile il giudice, se la natura della causa lo consente, deve cercare di conciliare le parti. Spesso ci riesce, perchè dà in linea di massima e sulla base di quanto sa della lite, quali sono i suoi orientamenti nel giudizio.

Viceversa, le proposte d'intesa redatte dagli organismi privati addetti alla mediazione non hanno certo lo stesso peso delle considerazioni del giudice, contro cui è ben più rischioso ribellarsi.

 
Legittimazione passiva dell'amministratore di condominio

Il contrasto giurisprudenziale in materia di legittimazione processuale passiva dell’amministratore di condominio sembrava essere risolto dalla sentenza Cassazione n. 18331/2010 secondo la quale la legittimazione processuale dell’amministratore a stare in giudizio ha dei limiti.
La Corte sembra averci ripensato.
Con la sentenza n. 22886/2010 i giudici della Suprema Corte, seconda sezione, hanno stabilito che “nessuna limitazione sussiste in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell’amministratore per qualsiasi azione anche di natura reale, promossa contro il condominio, da terzi (o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni dell’edificio”.
Nella sentenza la Corte, richiamando espressamente il precedente della stessa Cassazione n. 9093/2007 aggiunge che “la legittimazione passiva, ex art. 1131 c.c., secondo comma, non incontra limiti e sussiste anche in riferimento all’interposizione di qualsiasi mezzo di gravame che eventualmente possa rendersi necessario in relazione ad ogni tipo di azione promossa nei confronti del condominio da terzi oppure da un singolo condomino”.
La Cassazione ha deciso il ricorso con cui era stata censurata la sentenza impugnata per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, assumendo che l’amministratore di condominio non poteva autonomamente resistere in giudizio ex artt. 1130 e 1131 c.c., all’azione di rivendicazione promossa nei confronti del condominio respingendo tale richiesta.
E’ di conseguenza chiara la contrapposizione con la sentenza 18331/2010 già citata, secondo la quale l’amministratore del condominio, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1131, secondo e terzo comma, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione da parte dell’assemblea; in un simile caso, però, dovrà ottenere la ratifica del suo operato dall’assemblea al fine di evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione o impugnazione.
Stante questa situazione è auspicabile un pronunciamento chiaro che indirizzi la giurisprudenza e non ingolfi le aule di giustizia per differenti interpretazioni della legge.
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Amministratore di Condominio Roma
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