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"L'art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall'art. 163 c.p.c." Nell'agosto scorso le Sezioni unite della Corte di Cassazione civile hanno cambiato il modo di intendere la legittimazione passiva dell'amministratore (18331 e 18332/2010) e le maggioranze necessarie per approvare le tabelle millesimali (18477/2010). Attesa da tempo, la sentenza delle sezioni unite n.8491 del 14 aprile 2011 cambia le regole del processo di impugnazione delle delibere assembleari che sinora si pensava potesse essere introdotto anche con lo strumento del ricorso. E come se i giudici avessero così anticipato il contenuto della riforma del condominio che prevede, appunto, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea lo strumento della citazione e non del ricorso. Due gli argomenti della decisione: quello lessicale - la parola "ricorso" nel codice civile significa "istanza giudiziale" - e quello che di "ricorso" si trattava in quanto atto più celere della citazione. Cosa importa questa motivazione se poi il processo "deve seguire il suo iter con il rito ordinario", dicono i giudici. La sentenza (presidente Paolo Vittoria e relatore Ettore Bucciante) é scritta in modo chiaro, pur trattandosi di argomenti di processuale civile, comprensibile anche a chi non é tecnico del diritto e fornisce anche una regola di comportamento per salvare una parte dei procedimenti laddove definisce valida "la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, " purchè sia stato a suo tempo presentato " entro i trenta giorni stabiliti dall'art. 1137 c.c. " ..omissis.. "al giudice, e non anche notificato." Il nuovo principio di diritto, trattandosi di interpretazione di regola processuale, si applica da subito a tutti i processi non ancora conclusi. Saranno quindi importanti le conseguenze sul lavoro degli uffici giudiziari e molti procedimenti potrebbero subirne gli effetti. Anche su questo la riforma del condominio, di cui si discuterà martedì 19 aprile 2011 alla commissione giustizia della Camera, con l'audizione delle principali associazioni di proprietari e amministratori di condomìni e di insigni giuristi, sarebbe bene incidesse per semplificare il lavoro degli organi giudiziari ed i costi per lo stato ed i cittadini. E così anche in riferimento alla mediazione obbligatoria, rinviata al marzo del 2012, che potrebbe, se non armonizzata con le norme speciali del condominio, complicare e non semplificare i rapporti ed il possibile contenzioso alle porte di casa.
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