Avvocato Davide Cornalba su Responsabilità Contrattuale ed Extracontrattuale

La responsabilità contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto. Questo aspetto, ci ricorda sul suo blog l’avvocato Davide Cornalba, è regolata dall’art. 1218 del codice civile che parla di “Responsabilità del debitore”. Quest’ultimo prevede che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Va considerato, però, anche l’art. 1176 del codice civile, che, nell’ambito della diligenza dell’adempimento, prevede che “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”.

 

Nella responsabilità contrattuale, ricorda ancora l’avv Davide Cornalba,  trova applicazione il principio della presunzione della colpa, per cui l’attore/creditore ha solo l’onere di provare l’inadempimento e l’entità del danno, mentre il debitore, se vuole sottrarsi all’obbligo risarcitorio, dovrà dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Secondo l’art. 1223 c.c., inoltre, il risarcimento del danno dovuto ad inadempimento contrattuale deve ricomprendere sia la perdita subita dal creditore (cd danno emergente) che il mancato guadagno (cd lucro cessante) in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità tra inadempimento e danno). Il termine di prescrizione a cui soggiace l’azione per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale è quello ordinario di decorrenza decennale, salvo i tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di contratti.

 

La responsabilità extracontrattuale, viene definita anche “aquiliana”, spiega

l’avvocato Davide Cornalba, proprio dal nome della legge romana che per prima ha disciplinato la responsabilità ex delicto. Si intende la responsabilità che consegue quando un soggetto viola un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere”. La norma di riferimento e’ l’art. 2043 codice civile, che prevede che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Tale disposizione, data la genericità dell’espressione contenuta, è considerata dalla dottrina una sorta di clausola generale dell’ordinamento, realizzata attraverso la c.d. atipicità dell’illecito civile. Sarà poi l’autorità giudiziaria a decidere su un determinato comportamento e giudicarlo lesivo o meno della regola base di convivenza pacifica. In questo caso andrà anche verificata la sussistenza di tutti gli elementi strutturali individuati dall’art. 2043 c.c.: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto ed il danno, la colpevolezza dell’agente.

 

Vanno ricordate, infine, le definizioni fornite dalla disciplina penalistica (art. 43 c.p.) secondo la quale l’evento dannoso è quello previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione o omissione; mentre l’evento colposo è quello non voluto dall’agente, ancorché previsto, che si verifica per negligenza imprudenza ed imperizia (cd colpa generica) ovvero per circolazione di specifiche regole di condotta (cd. colpa specifica). Si parla, infatti, di responsabilità oggettiva, quando le conseguenze dannose di un determinato evento lesivo vengono poste a carico di un determinato soggetto solo in base al nesso eziologico con la condotta dell’agente, prescindendo da qualsiasi indagine. L’imputabilità, invece, e’ la riconduzione della condotta colpevole ad un soggetto fornito di adeguata capacità di intendere e di volere. In ambito civilistico il requisito di incapacità è più elastico e va valutato in concreto caso per caso dal giudice civile.